Verbale contraddittorio sul ritiro della patente: si può impugnare?
Un verbale attesta sia il ritiro sia il mancato ritiro della patente dopo una violazione stradale. Il caso spiega cosa prevede il Codice della Strada e quali strumenti esistono per contestare l'atto.
Se il verbale dice sia che la patente è stata ritirata sia che non lo è stata, posso contestare la limitazione alla guida?
La situazione
Una persona viene fermata dagli agenti per aver circolato sulla corsia di emergenza. Si tratta di una violazione del Codice della Strada per la quale è prevista, di norma, anche una sanzione accessoria: la sospensione della patente.
Nel primo verbale notificato, però, compare un'incongruenza: da una parte si dà atto del ritiro della patente, dall'altra si scrive che il documento non è stato ritirato perché non presente, invitando il conducente a portarlo in visione al comando.
Nei giorni successivi la persona si presenta al comando, dove la patente risulta valida, e le viene indicata una limitazione alla guida di alcuni giorni. Resta da capire se la contraddizione del verbale incida su questa limitazione e quali strade esistano in attesa delle decisioni della Prefettura.
Cosa prevede la legge
Il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) disciplina all'art. 218 la sospensione della patente come sanzione accessoria. Prevede che la patente sia ritirata dall'agente o dall'organo di polizia che accerta la violazione e che del ritiro sia fatta menzione nel verbale di contestazione.
Il ritiro è un fatto, e il verbale deve dirlo con chiarezza
Il ritiro del documento è una misura che precede l'eventuale provvedimento di sospensione, adottato poi dal Prefetto. Per questo la sua annotazione nel verbale deve corrispondere a un fatto realmente avvenuto e deve essere formulata in modo chiaro. Un atto che afferma una cosa e il suo contrario solleva un problema di coerenza interna e di motivazione.
Gli strumenti di contestazione
Contro il verbale e contro l'eventuale ordinanza prefettizia la legge prevede, in generale, il ricorso al Giudice di Pace secondo la disciplina dei procedimenti civili semplificati (D.Lgs. n. 150/2011), entro termini stabiliti dalla legge e decorrenti dalla notifica. In alternativa è previsto il ricorso al Prefetto. Nel giudizio si può chiedere anche la sospensione dell'efficacia del provvedimento contestato.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha ribadito che la patente è ritirata dall'agente o dall'organo di polizia che accerta la violazione e che del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. Il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso per ciò che il pubblico ufficiale attesta come avvenuto in sua presenza o da lui compiuto. Quando però l'atto contiene dichiarazioni incompatibili tra loro, può essere messa in discussione la sua idoneità a sostenere i provvedimenti successivi.
Il giudice valuta caso per caso se la contraddizione riguardi un elemento essenziale dell'atto o un aspetto irrilevante. Contano, in particolare, la natura dell'incongruenza, la sua incidenza sulla sanzione e il comportamento successivo delle parti.
Cosa valutare con un avvocato
Se la contraddizione tocchi un elemento essenziale del verbale o resti un errore formale senza effetti sulla sanzione.
Quale sia il fondamento della limitazione alla guida indicata e quale atto sia effettivamente impugnabile.
Se la Prefettura abbia già emesso, o debba ancora emettere, un provvedimento di sospensione, e quali termini decorrano.
Quale giudice sia competente e se sia opportuno chiedere la sospensione cautelare degli effetti.
Il peso delle prove successive, come la verifica della validità del documento al comando e l'esito della consultazione dei dati ufficiali.
I costi, i tempi e i rischi di un'eventuale impugnazione rispetto all'entità della sanzione.
- Verbali notificati, in copia completa
- Eventuale ricevuta di consegna della patente in visione al comando
- Estratto dell'app ufficiale o altra documentazione sulla validità della patente e sul saldo punti
- Eventuali comunicazioni o provvedimenti ricevuti dalla Prefettura
- Documento di identità e patente di guida
- Eventuale documentazione sull'uso del veicolo per lavoro, se rilevante
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- D.Lgs. n. 150/2011
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 7855/2022
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 118/2019
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 3345/2021
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 2756/2023
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 1066/2018
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 24088/2022
- Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 2874/2023