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Verbale autovelox: notifica tardiva e taratura, si può contestare?

Verbale autovelox: notifica tardiva e taratura, si può contestare?

Un verbale per eccesso di velocità arriva dopo il termine di legge e lo strumento di rilevazione potrebbe non essere stato tarato. Il quadro su termini, onere della prova e opposizione al Giudice di Pace.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Posso contestare il verbale per eccesso di velocità se è stato notificato in ritardo e la taratura dell'autovelox potrebbe non essere regolare?

La situazione

Una persona riceve a casa un verbale per eccesso di velocità, rilevato da un autovelox installato su una tangenziale. La violazione non è stata contestata subito sulla strada, quindi il verbale è arrivato per posta.

Leggendo le date, nota che la notifica sembra essere avvenuta oltre i 90 giorni dall'accertamento. Inoltre ha il dubbio che lo strumento non fosse stato sottoposto alle verifiche periodiche di taratura.

Si chiede se questi due elementi possano portare all'annullamento della sanzione e quali termini debba rispettare per rivolgersi al giudice.

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Cosa prevede la legge

Il termine per la notifica

L'eccesso di velocità è sanzionato in via amministrativa dal Codice della Strada. Quando la violazione non viene contestata sul momento, il verbale deve essere notificato entro un termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento. Perentorio significa che non può essere superato: se il termine scade, l'obbligo di pagare la somma si estingue.

La taratura degli strumenti

Le apparecchiature che misurano la velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionamento e di taratura, cioè di controllo della precisione della misura. Questo principio deriva anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

L'opposizione al Giudice di Pace

Contro il verbale si può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso va depositato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, a pena di inammissibilità. La disciplina del procedimento è contenuta nel D.Lgs. n. 150/2011.

Il pagamento e la prescrizione

Il diritto dell'amministrazione di riscuotere le somme dovute per le violazioni del Codice della Strada si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

Cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudizio di opposizione non riguarda soltanto la validità formale dell'atto, ma l'intero rapporto sanzionatorio tra cittadino e amministrazione.

In questo quadro, secondo gli orientamenti riportati, spetta all'amministrazione dimostrare che il dispositivo funzionava regolarmente e che era stato tarato. La Suprema Corte ha cassato decisioni dei giudici di merito che non avevano esaminato prove documentali decisive per verificare la corretta rilevazione della velocità. Se il certificato di taratura aggiornato non viene prodotto in giudizio, l'accertamento ne risente.

Cosa valutare con un avvocato

  • La data esatta dell'accertamento e quella in cui la notifica si è perfezionata, per verificare il rispetto dei 90 giorni.

  • Se la violazione poteva essere contestata subito o se la notifica successiva era necessaria.

  • Se l'amministrazione possa documentare taratura e verifiche periodiche dello strumento, e come richiedere questi documenti.

  • La scadenza dei 30 giorni per l'opposizione e la differenza tra pagamento e ricorso.

  • Costi, rischi e convenienza del giudizio in rapporto all'entità della sanzione e alle eventuali sanzioni accessorie.

Ogni valutazione sul caso concreto spetta all'avvocato, che potrà esaminare gli atti e individuare la strada più adatta.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Verbale di accertamento completo, con eventuali allegati
  • Busta di notifica o ricevuta di consegna, con la data di ricezione
  • Eventuale avviso di giacenza o cartolina di ritorno
  • Fotogramma o documentazione della rilevazione, se presente
  • Eventuale richiesta di accesso agli atti e risposta ricevuta sul certificato di taratura
  • Documento d'identità e patente di guida
  • Eventuali comunicazioni successive, come solleciti o intimazioni di pagamento

Fonti

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 1146/2019
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 2857/2025
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 12314/2024
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 180/2021
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 1623/2020
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 13849/2025
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 581/2018
  • D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
  • D.Lgs. n. 150/2011
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.