Veicolo aziendale e velocità: si rischia la sospensione della patente?
Un dipendente è assegnatario di un veicolo aziendale usato da più persone e riceve un verbale per eccesso di velocità oltre i 40 km/h. Cosa prevede la legge se non si sa chi guidava.
Come posso evitare la sospensione della patente per un'infrazione rilevata su un veicolo aziendale se non è possibile stabilire chi guidasse?
La situazione
Un dipendente è assegnatario di un veicolo aziendale, che l'azienda ha in locazione e che viene usato anche da altre persone. Il veicolo è stato rilevato da una postazione mobile di controllo della velocità mentre superava di oltre 40 km/h il limite previsto sul tratto di strada.
L'infrazione non è stata contestata sul momento. Qualche tempo dopo è arrivato un verbale con la richiesta di comunicare, entro un termine stabilito dalla legge, i dati di chi si trovava alla guida.
Il problema è che, per la pluralità di persone che usano il mezzo, non è possibile dire con certezza chi guidasse. Ci si chiede quindi cosa accada alla patente e ai punti, e se il verbale possa essere contestato anche per il modo in cui la velocità è stata rilevata.
Cosa prevede la legge
La sanzione per l'eccesso di velocità
Il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) sanziona il superamento dei limiti di velocità all'art. 142. Quando il limite è superato di oltre 40 km/h, oltre alla sanzione pecuniaria sono previste la decurtazione dei punti dalla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente, da uno a tre mesi. La sospensione viene disposta dal Prefetto.
L'obbligo di comunicare i dati del conducente
L'art. 126-bis del Codice della Strada impone al proprietario del veicolo, o a chi ne ha la disponibilità (ad esempio il locatario o l'assegnatario), di comunicare all'autorità i dati di chi guidava, se l'infrazione non è stata contestata immediatamente. Il termine è di 60 giorni dalla notifica del verbale.
Se il conducente non è identificabile
Se l'obbligato non comunica i dati per un giustificato e documentato motivo, oppure dichiara di non poter accertare chi fosse alla guida perché il veicolo è usato da più persone, non si procede alla decurtazione dei punti né alla sospensione della patente di alcuno. Si applica invece una sanzione pecuniaria aggiuntiva, prevista dall'art. 126-bis, comma 2, a carico dell'obbligato in solido.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Se manca una segnaletica a distanza adeguata, il verbale per l'eccesso di velocità può essere annullato (ordinanza n. 16158/2025).
Questo profilo riguarda il verbale principale, cioè quello sulla velocità, ed è distinto dalla questione dei dati del conducente. Gli elementi concreti del rilevamento, come la presenza e la distanza dei segnali, sono determinanti.
Cosa valutare con un avvocato
Chi sia il destinatario della richiesta di dati (il dipendente, l'azienda o entrambi) e quale sia il termine di 60 giorni.
Se esistano elementi per documentare l'uso del veicolo da parte di più persone e la diligenza nel tentare di identificare il conducente, come registri di utilizzo o turni.
Le conseguenze economiche della mancata identificazione, cioè la sanzione pecuniaria aggiuntiva, e chi sia tenuto a pagarla.
Se la postazione mobile fosse segnalata e visibile e se il verbale presenti altri vizi.
Gli strumenti di contestazione previsti dalla legge, come il ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, e i relativi termini.
Il rapporto tra dipendente e azienda: regole interne sull'uso del mezzo e possibili responsabilità.
- Verbale di accertamento dell'infrazione con la relativa notifica
- Eventuale richiesta di comunicazione dei dati del conducente e data di ricevimento
- Contratto di locazione o assegnazione del veicolo aziendale
- Registri, fogli di marcia o calendari di utilizzo del veicolo
- Eventuali regolamenti aziendali sull'uso dei veicoli
- Fotografie o documentazione sulla segnaletica della postazione di controllo, se disponibili
- Copia della patente e situazione dei punti
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 16158/2025
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)