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Veicolo aziendale e velocità: si rischia la sospensione della patente?

Veicolo aziendale e velocità: si rischia la sospensione della patente?

Un dipendente è assegnatario di un veicolo aziendale usato da più persone e riceve un verbale per eccesso di velocità oltre i 40 km/h. Cosa prevede la legge se non si sa chi guidava.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Come posso evitare la sospensione della patente per un'infrazione rilevata su un veicolo aziendale se non è possibile stabilire chi guidasse?

La situazione

Un dipendente è assegnatario di un veicolo aziendale, che l'azienda ha in locazione e che viene usato anche da altre persone. Il veicolo è stato rilevato da una postazione mobile di controllo della velocità mentre superava di oltre 40 km/h il limite previsto sul tratto di strada.

L'infrazione non è stata contestata sul momento. Qualche tempo dopo è arrivato un verbale con la richiesta di comunicare, entro un termine stabilito dalla legge, i dati di chi si trovava alla guida.

Il problema è che, per la pluralità di persone che usano il mezzo, non è possibile dire con certezza chi guidasse. Ci si chiede quindi cosa accada alla patente e ai punti, e se il verbale possa essere contestato anche per il modo in cui la velocità è stata rilevata.

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Cosa prevede la legge

La sanzione per l'eccesso di velocità

Il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) sanziona il superamento dei limiti di velocità all'art. 142. Quando il limite è superato di oltre 40 km/h, oltre alla sanzione pecuniaria sono previste la decurtazione dei punti dalla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente, da uno a tre mesi. La sospensione viene disposta dal Prefetto.

L'obbligo di comunicare i dati del conducente

L'art. 126-bis del Codice della Strada impone al proprietario del veicolo, o a chi ne ha la disponibilità (ad esempio il locatario o l'assegnatario), di comunicare all'autorità i dati di chi guidava, se l'infrazione non è stata contestata immediatamente. Il termine è di 60 giorni dalla notifica del verbale.

Se il conducente non è identificabile

Se l'obbligato non comunica i dati per un giustificato e documentato motivo, oppure dichiara di non poter accertare chi fosse alla guida perché il veicolo è usato da più persone, non si procede alla decurtazione dei punti né alla sospensione della patente di alcuno. Si applica invece una sanzione pecuniaria aggiuntiva, prevista dall'art. 126-bis, comma 2, a carico dell'obbligato in solido.

Cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Se manca una segnaletica a distanza adeguata, il verbale per l'eccesso di velocità può essere annullato (ordinanza n. 16158/2025).

Questo profilo riguarda il verbale principale, cioè quello sulla velocità, ed è distinto dalla questione dei dati del conducente. Gli elementi concreti del rilevamento, come la presenza e la distanza dei segnali, sono determinanti.

Cosa valutare con un avvocato

  • Chi sia il destinatario della richiesta di dati (il dipendente, l'azienda o entrambi) e quale sia il termine di 60 giorni.

  • Se esistano elementi per documentare l'uso del veicolo da parte di più persone e la diligenza nel tentare di identificare il conducente, come registri di utilizzo o turni.

  • Le conseguenze economiche della mancata identificazione, cioè la sanzione pecuniaria aggiuntiva, e chi sia tenuto a pagarla.

  • Se la postazione mobile fosse segnalata e visibile e se il verbale presenti altri vizi.

  • Gli strumenti di contestazione previsti dalla legge, come il ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, e i relativi termini.

  • Il rapporto tra dipendente e azienda: regole interne sull'uso del mezzo e possibili responsabilità.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Verbale di accertamento dell'infrazione con la relativa notifica
  • Eventuale richiesta di comunicazione dei dati del conducente e data di ricevimento
  • Contratto di locazione o assegnazione del veicolo aziendale
  • Registri, fogli di marcia o calendari di utilizzo del veicolo
  • Eventuali regolamenti aziendali sull'uso dei veicoli
  • Fotografie o documentazione sulla segnaletica della postazione di controllo, se disponibili
  • Copia della patente e situazione dei punti

Fonti

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 16158/2025
  • D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.