Sovraindebitamento del pensionato: come funziona il piano del consumatore
Un pensionato con debiti per prestiti, mutuo e carte di credito verso più banche e finanziarie si chiede quali strumenti offra la legge per ristrutturare il debito e tutelare il reddito necessario a vivere.
Sono un pensionato con molti debiti verso banche e finanziarie: posso ristrutturarli ed evitare il pignoramento della pensione?
La situazione
Una persona in pensione ha accumulato nel tempo un'esposizione di diverse decine di migliaia di euro, composta da prestiti personali, un mutuo e carte di credito, contratti con più banche e società finanziarie.
I debiti sono stati assunti per esigenze private e familiari, non per un'attività imprenditoriale o professionale. Con la sola pensione, ogni mese non resta liquidità sufficiente per far fronte alle rate.
Il timore è che i creditori avviino azioni esecutive, in particolare il pignoramento di una parte della pensione, e ci si domanda se esista una procedura per sistemare la situazione tutelando il necessario per vivere.
Cosa prevede la legge
Il sovraindebitamento
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) disciplina il sovraindebitamento: la situazione di chi non può essere assoggettato alla liquidazione giudiziale (la procedura pensata per le imprese) e si trova in crisi o insolvenza, cioè in una perdurante difficoltà a far fronte alle obbligazioni con il proprio patrimonio prontamente liquidabile.
Il consumatore
È consumatore la persona che ha contratto i debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, come può accadere a un pensionato che ha chiesto credito per esigenze personali e familiari.
Il piano di ristrutturazione dei debiti
Lo strumento previsto per il consumatore è il piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 e seguenti del Codice). Consente di proporre ai creditori un pagamento parziale e/o dilazionato, anche con la riduzione dei crediti chirografari (quelli privi di garanzia, come in genere prestiti personali e carte di credito), garantendo al debitore e alla sua famiglia una quota di reddito per il sostentamento.
La condotta del debitore
Rispetto alla precedente L. n. 3/2012, il Codice ha alleggerito i requisiti: il giudice non deve più accertare la ragionevole prospettiva di adempiere al momento in cui il debito è stato assunto, ma verificare che il sovraindebitamento non sia stato determinato da colpa grave, malafede o frode.
La tutela del reddito
L'art. 268, comma 4, del Codice esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.: resta quindi tutelata la parte di pensione necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia.
L'organismo di composizione della crisi
Nella procedura interviene un Organismo di composizione della crisi (OCC), che assiste il debitore e redige una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto. Dopo il deposito della domanda al tribunale, il giudice può disporre, con provvedimento, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Cosa dice la giurisprudenza
Tra le fonti consultate figurano decisioni di Cassazione e di corti d'appello sul tema, ma sono qui riportati soltanto i principi che emergono dal quadro normativo: la valutazione del giudice si concentra sull'assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione dell'indebitamento, e non più su un giudizio rigoroso sulla prospettiva di rimborso al momento di ciascun finanziamento.
Cosa valutare con un avvocato
Se la persona rientri nella nozione di consumatore, in base alla natura dei debiti.
Il modo in cui si è formato l'indebitamento e se vi siano elementi che possano far pensare a colpa grave o malafede, ad esempio nel ricorso a nuovo credito per pagare i debiti precedenti.
La sostenibilità di un piano con il solo reddito da pensione e la quota da lasciare al nucleo familiare.
Il trattamento dei diversi crediti, distinguendo quelli privi di garanzia dal mutuo e dalle eventuali garanzie collegate.
Il rapporto con l'OCC competente e i tempi della procedura.
Le tutele rispetto a eventuali azioni esecutive già avviate o possibili.
- Documento d'identità e codice fiscale
- Cedolino della pensione e certificazione unica degli ultimi anni
- Contratti di prestito, mutuo e carte di credito
- Estratti conto bancari e dei finanziamenti degli ultimi anni
- Elenco aggiornato dei debiti con indicazione dei creditori e degli importi residui
- Eventuali solleciti, diffide o atti di pignoramento ricevuti
- Stato di famiglia e documentazione sulle spese essenziali del nucleo familiare
- Documentazione su eventuali beni di proprietà (immobili, veicoli)
Fonti
- D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 1194/2015
- Corte d'Appello, sentenza n. 111/2024
- Corte d'Appello, sentenza n. 7/2023
- Corte d'Appello, sentenza n. 2642/2023
- Corte d'Appello, sentenza n. 1600/2023
- Corte d'Appello, sentenza n. 960/2021
- Atto normativo n. 27/2012