Sospensione della patente per uso del cellulare alla guida: cosa fare?
Una persona che guida per lavoro e assiste un familiare disabile si vede ritirare la patente per l'uso del telefono alla guida. Il caso spiega le regole, i ricorsi possibili e il permesso di guida per fasce orarie.
Mi hanno ritirato la patente per l'uso del telefono alla guida: posso impugnare il verbale o ottenere un permesso per lavoro e assistenza a un familiare?
La situazione
Una persona viene fermata dalle forze di polizia mentre guida e le viene contestato l'uso del telefono senza vivavoce o auricolare. Oltre alla multa, scatta la sospensione della patente per un periodo breve, pari al minimo previsto dalla legge (15 giorni). Il documento le viene ritirato subito, al momento dell'accertamento.
Senza patente rischia però di non poter lavorare e di non riuscire ad accompagnare un familiare con disabilità che assiste con regolarità. Non c'è stato alcun incidente con feriti.
Si pone allora una duplice domanda: è possibile contestare il verbale? E, in alternativa, esistono strumenti per attenuare gli effetti pratici della sospensione?
Cosa prevede la legge
Sanzione e ritiro della patente
L'uso di apparecchi radiotelefonici alla guida è vietato dall'art. 173 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992). Oltre alla sanzione pecuniaria è prevista una sanzione accessoria, cioè aggiuntiva: la sospensione della patente. Secondo l'art. 218, chi accerta la violazione ritira materialmente il documento e lo trasmette alla Prefettura, che adotta il provvedimento formale di sospensione.
Il permesso di guida per fasce orarie
Quando non vi è stato un incidente con feriti, l'art. 218, comma 2, consente di chiedere al Prefetto un permesso provvisorio di guida per determinate fasce orarie. Può essere concesso:
per documentate ragioni di lavoro, se non è possibile provvedere in altro modo;
per l'assistenza a persone invalide.
Il permesso ha un limite giornaliero (fino a tre ore al giorno) e comporta un allungamento della sospensione pari al numero di ore per cui viene accordato.
Contestare il verbale
Contro il verbale sono previsti il ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni, oppure il ricorso al Prefetto, entro 60 giorni. Va ricordato che le dichiarazioni dei verbalizzanti sui fatti avvenuti in loro presenza hanno valore di fede privilegiata (art. 2700 c.c.): si ritengono provate fino a querela di falso, cioè fino a un procedimento specifico che ne dimostri la falsità.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha chiarito che la procedura prevede il ritiro del documento contestualmente alla violazione da parte dell'organo accertatore, con successivo invio all'autorità competente. I giudici si sono inoltre più volte pronunciati sulla durata della sospensione della patente come sanzione accessoria, che nei casi meno gravi può essere fissata nel minimo previsto dalla legge.
Contestare il contenuto del verbale richiede elementi capaci di superare la fede privilegiata. Possono avere rilievo, ad esempio, tabulati telefonici, testimonianze o registrazioni di una telecamera di bordo, che mostrino che l'apparecchio non era in uso nel momento indicato.
Cosa valutare con un avvocato
Se il verbale presenti vizi formali, come l'errata indicazione della norma violata o la mancata identificazione del veicolo.
Se esistano prove concrete per contrastare quanto attestato dai verbalizzanti.
Quale strada sia più adatta tra ricorso al Giudice di Pace e ricorso al Prefetto, tenendo conto dei termini.
Se sia possibile chiedere al giudice, nel ricorso, la sospensione dell'efficacia del provvedimento per gravi e documentati motivi, legati al lavoro e alla salute del familiare.
Se ricorrano i presupposti per il permesso per fasce orarie, i tempi in cui va presentata la richiesta e la documentazione da allegare.
L'effetto dell'allungamento della sospensione in caso di permesso, da confrontare con le esigenze concrete.
- Verbale di contestazione con eventuali allegati
- Ricevuta del ritiro della patente
- Eventuale provvedimento di sospensione della Prefettura
- Documentazione che attesti le esigenze lavorative (contratto, dichiarazione del datore di lavoro, orari)
- Certificazioni mediche e attestazione della legge 104/1992 del familiare
- Eventuali prove utili a contestare il fatto: tabulati telefonici, testimonianze, registrazioni dashcam
- Documento d'identità e patente di guida (copia)
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 24088/2022
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 3245/2024
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 501/2019
- D.Lgs. n. 150/2011