Sospensione della patente e permesso di guida per lavoro: come funziona?
Un caso tipo su corsia di emergenza e cinture di sicurezza: sanzioni accessorie, permesso di guida per motivi di lavoro e di famiglia, errori negli orari del verbale e termini da conoscere.
Dopo il ritiro della patente posso chiedere un permesso per guidare per lavoro, e gli orari sbagliati nei verbali bastano per fare ricorso?
La situazione
Una persona che lavora come consulente commerciale viene fermata dagli agenti mentre circola sulla corsia di emergenza, per evitare il traffico intenso. Durante il controllo emerge anche che non indossava le cinture di sicurezza. Ammette subito di aver commesso le violazioni e le viene ritirata la patente.
Nei giorni successivi, leggendo i verbali, nota che gli orari indicati non coincidono tra loro né con l'ora in cui ricorda di essere stata fermata. Inoltre non le è stata consegnata una ricevuta del ritiro.
Per lavorare e per assistere un familiare in un'altra città ha bisogno di spostarsi con regolarità e i mezzi pubblici non sono una vera alternativa. Si chiede se possa ottenere un permesso per guidare e se gli errori di orario possano giustificare un ricorso.
Cosa prevede la legge
Le violazioni contestate
Il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) punisce la marcia sulla corsia di emergenza (art. 176) con una sanzione pecuniaria e con la sanzione accessoria della sospensione della patente, da due a sei mesi. Anche il mancato uso delle cinture di sicurezza (art. 172) è sanzionato. Le sanzioni accessorie si aggiungono alla multa e incidono su altri aspetti, come la possibilità di guidare.
Il permesso di guida per lavoro e famiglia
L'art. 218, comma 2, del Codice della Strada prevede che, entro cinque giorni dal ritiro della patente, il conducente possa presentare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida limitato a determinate fasce orarie, per un massimo di tre ore al giorno. Il permesso è previsto quando raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici sia impossibile o estremamente gravoso, oppure quando ci siano documentate esigenze familiari.
Il ricorso contro i verbali
Le sanzioni amministrative possono essere impugnate secondo il D.Lgs. n. 150/2011, davanti al giudice di pace, oppure con ricorso al Prefetto. Lo stato di necessità, previsto dall'art. 4 della L. n. 689/1981, richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona.
Cosa dice la giurisprudenza
Secondo l'orientamento costante della Cassazione, i semplici errori materiali del verbale, come una discrepanza negli orari, non portano all'annullamento dell'atto, a meno che compromettano in modo assoluto il diritto di difesa e impediscano di individuare con esattezza il fatto contestato.
Il traffico intenso, di norma, non rientra nello stato di necessità, che presuppone un pericolo attuale di un danno grave alla persona.
La mancata consegna di una ricevuta del ritiro della patente viene considerata un'irregolarità formale, quando il ritiro risulta comunque dal verbale. La Cassazione ha trattato il tema delle sanzioni accessorie anche con l'ordinanza n. 5825/2022, ricordando che guidare con la patente sospesa comporta conseguenze molto pesanti.
Cosa valutare con un avvocato
Se i requisiti del permesso di guida ci siano e se possano essere provati: tragitti, orari di lavoro, assenza di alternative con i mezzi pubblici, esigenze familiari documentate.
Il rispetto dei termini, che sono brevi sia per l'istanza sia per il pagamento in misura ridotta e per i ricorsi.
Se le discrepanze negli orari impediscano davvero di capire quale fatto è contestato o siano solo errori materiali.
Quale peso abbia l'ammissione fatta agli agenti al momento del controllo.
Le conseguenze del pagamento in misura ridotta sulla possibilità di contestare e i rischi economici di un ricorso respinto.
- Verbali di contestazione delle violazioni
- Eventuale documento che attesta il ritiro della patente
- Copia della patente e dei documenti di identità
- Contratti di lavoro o incarichi e agenda degli appuntamenti con sedi e orari
- Certificazioni sulle esigenze familiari e sugli spostamenti necessari
- Elementi sui collegamenti con i mezzi pubblici lungo i tragitti necessari
- Eventuali ricevute di pagamento delle sanzioni
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- D.Lgs. n. 150/2011
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 5825/2022