Separazione e casa in comproprietà: come dividerla se l'altro rifiuta?
Un coniuge vorrebbe separarsi e dividere la casa in comproprietà, gravata da mutuo, e il conto cointestato. L'altro rifiuta di dividere l'immobile. Un quadro degli strumenti previsti dalla legge.
Come posso separarmi e ottenere la divisione della casa in comproprietà e del conto cointestato se il mio coniuge rifiuta di dividere l'immobile?
La situazione
Una persona sposata decide di separarsi e vorrebbe farlo con un accordo. La coppia possiede una casa in comproprietà, ancora gravata da un mutuo, e ha un conto corrente cointestato.
Sulla separazione in sé l'altro coniuge non sembra opporsi. Il problema nasce sul patrimonio: rifiuta di dividere l'immobile, e così l'accordo complessivo non si chiude.
Chi si trova in questa situazione si chiede se la separazione sia comunque possibile, come si possa uscire dalla comproprietà e che cosa accada al mutuo e al conto comune.
Cosa prevede la legge
La separazione consensuale
La separazione consensuale si fonda sull'accordo dei coniugi su tutte le condizioni, comprese quelle patrimoniali. Se l'accordo manca, anche solo su un punto importante come la casa, questa strada non è percorribile e resta la separazione giudiziale, cioè decisa dal giudice.
Lo scioglimento della comunione e la divisione
Con la separazione si scioglie la comunione legale dei beni, il regime patrimoniale che di regola lega i coniugi. Si apre così la strada alla divisione del patrimonio comune. In base al principio generale dell'art. 1111 del Codice Civile, ciascun comproprietario può chiedere in ogni momento la divisione di un bene comune. Il rifiuto dell'altro non cancella quindi questo diritto.
Mutuo e conto cointestato
Senza un accordo, le soluzioni tipiche sono:
l'acquisto della quota da parte di uno dei coniugi, con accollo del mutuo (cioè con l'assunzione del debito) e liquidazione della quota dell'altro;
la vendita dell'immobile a terzi, con divisione del ricavato e chiusura del conto cointestato.
Se nessuna di queste viene accettata, la divisione può essere chiesta al giudice, all'interno del giudizio di separazione o con un'azione autonoma successiva. È previsto anche il ricorso alla negoziazione assistita, un percorso di trattativa con l'aiuto dei rispettivi avvocati.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di merito, cioè dei tribunali e delle corti d'appello, conferma che con lo scioglimento della comunione legale ciascun coniuge ha diritto di domandare la divisione dei beni comuni. Il rifiuto dell'altro non impedisce di ottenere la divisione in sede giudiziale.
Il contenzioso può però essere lungo e oneroso se la posizione sull'immobile non cambia.
Cosa valutare con un avvocato
Se esistano margini per un accordo, per esempio con una proposta con più opzioni sull'immobile.
Se la negoziazione assistita sia adatta alla situazione.
Il regime patrimoniale della coppia (comunione o separazione dei beni) e come risulta intestata la casa.
Gli effetti del mutuo e la posizione della banca in caso di accollo o di vendita.
Se chiedere la divisione nello stesso giudizio di separazione o in un'azione distinta.
I tempi e i costi di un eventuale giudizio.
La sorte del conto cointestato e delle somme depositate.
- Certificato di matrimonio e stato di famiglia
- Atto di acquisto della casa e visura catastale
- Contratto di mutuo e piano di ammortamento
- Estratti del conto cointestato degli ultimi anni
- Eventuale convenzione matrimoniale o atto sul regime patrimoniale
- Eventuale corrispondenza o proposte scambiate con l'altro coniuge
- Dichiarazioni dei redditi recenti
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 157/2022
- Tribunale, sentenza n. 1845/2018
- Tribunale, sentenza RG 2023/1001
- Corte d'Appello, sentenza n. 787/2022
- Corte d'Appello, sentenza n. 595/2021
- Corte d'Appello, sentenza n. 1659/2019
- Tribunale, sentenza n. 439/2020
- Atto normativo n. 151/1975
- Atto normativo n. 898/1970
- Atto normativo n. 262/1942
- Atto normativo n. 149/2022
- Atto normativo n. 162/2014
- Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016
- Atto normativo n. 392/1978