Separazione consensuale e cessione della casa: come procedere?
Una coppia senza figli minorenni, separata di fatto da anni e in buoni rapporti, vuole formalizzare la separazione, cedere la quota della casa coniugale e regolare il mantenimento mensile. Le vie previste dalla legge.
Qual è il modo più rapido per formalizzare la separazione, cedendo la mia quota della casa coniugale e regolando il mantenimento mensile?
La situazione
Due coniugi non vivono più insieme da diversi anni. Non hanno figli minorenni né figli non ancora economicamente autosufficienti e i rapporti tra loro sono rimasti buoni.
Uno dei due versa da tempo all'altro un contributo mensile, ma solo di fatto, senza alcun accordo formale. La casa coniugale è in comproprietà al 50% e il mutuo è già stato estinto.
Chi si trova in questa situazione vorrebbe mettere ordine: formalizzare la separazione, cedere la propria metà della casa all'altro coniuge e fissare in modo chiaro l'importo del mantenimento. Si chiede quale sia la strada più rapida e meno onerosa.
Cosa prevede la legge
La separazione consensuale
La separazione personale (artt. 150 e seguenti del codice civile) non scioglie il matrimonio: sospende alcuni effetti, come l'obbligo di vivere insieme e di fedeltà. Quella consensuale (art. 158 c.c.) nasce dall'accordo dei coniugi sugli aspetti personali e patrimoniali.
In assenza di figli minori o non autosufficienti, le strade principali sono due:
il ricorso congiunto al Tribunale, oggi disciplinato dall'art. 473-bis.51 del codice di procedura civile dopo la riforma Cartabia;
la convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art. 6 D.L. n. 132/2014), che permette di raggiungere l'accordo senza udienze in Tribunale. È necessario un avvocato per ciascun coniuge. L'accordo, dopo il nullaosta del Procuratore della Repubblica, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale.
L'assegno di mantenimento
L'art. 156 c.c. riconosce il mantenimento al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione e che non disponga di redditi propri adeguati. Nell'accordo si possono stabilire l'importo esatto e le modalità di rivalutazione annuale, ad esempio con gli indici ISTAT.
La cessione della quota della casa
I trasferimenti di diritti reali inseriti negli accordi di separazione, come la cessione della quota di comproprietà della casa coniugale, sono ammessi. Rientrano tra gli accordi che definiscono l'assetto patrimoniale dopo la fine della vita in comune. Questi atti beneficiano delle agevolazioni previste dall'art. 19 della L. n. 74/1987, che prevede l'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Se il mutuo è estinto, non occorre l'intervento di istituti di credito.
Per trascrivere il trasferimento nei registri immobiliari serve un notaio, che autentica le firme sull'atto.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza e la prassi consolidata riconoscono la validità dei trasferimenti immobiliari contenuti negli accordi di separazione, qualificandoli come contratti atipici, cioè non previsti espressamente dal codice ma leciti, che servono a definire l'assetto economico dopo la crisi del matrimonio.
Cosa valutare con un avvocato
Se i coniugi siano effettivamente d'accordo su tutti i punti: la via consensuale presuppone il consenso di entrambi.
Quale strada sia più adatta tra negoziazione assistita e ricorso congiunto, in termini di tempi e costi.
Come quantificare l'assegno, con quali criteri di rivalutazione e se sia meglio un assegno periodico o una diversa soluzione.
Come formulare la clausola di cessione della quota, e il coordinamento con l'atto notarile per la trascrizione.
Se l'agevolazione fiscale sia applicabile alle specifiche clausole previste.
La situazione del mutuo e di eventuali altri pesi sull'immobile, da verificare con visure aggiornate.
- Certificato o estratto dell'atto di matrimonio
- Documenti di identità e codici fiscali di entrambi i coniugi
- Atto di acquisto della casa coniugale e visura catastale e ipotecaria
- Documentazione che attesti l'estinzione del mutuo
- Certificato di residenza o stato di famiglia
- Prova dei versamenti mensili già effettuati (ad esempio estratti conto)
- Dichiarazioni dei redditi recenti di entrambi i coniugi
- Eventuali scritture o messaggi che testimonino l'accordo di massima tra i coniugi
Fonti
- Codice civile, artt. 150 e seguenti (separazione personale)
- Codice civile, art. 156 (assegno di mantenimento)
- Codice civile, art. 158 (separazione consensuale)
- Codice di procedura civile, art. 473-bis.51
- D.L. n. 132/2014, art. 6 (negoziazione assistita)
- L. n. 74/1987, art. 19