Ritiro immediato della patente per eccesso di velocità: che fare?
Una persona che guida per lavoro si vede ritirare la patente sul posto per un superamento del limite di velocità in centro abitato. Il quadro delle norme, dei termini e degli strumenti previsti dal Codice della Strada.
Mi hanno ritirato la patente sul posto per eccesso di velocità e devo guidare per lavoro: quali strumenti ho per limitare i danni?
La situazione
Una persona che guida per lavoro viene fermata in un centro abitato mentre supera il limite di velocità di circa venti chilometri orari. Gli agenti accertano la violazione e le ritirano la patente sul posto.
Non c'è stato alcun incidente e la violazione non costituisce reato. Tuttavia, senza patente, la persona non può svolgere le proprie mansioni e teme conseguenze pesanti sul reddito.
Si chiede quindi cosa accada ora al documento, per quanto tempo possa restare ritirato e se esistano strumenti per continuare a lavorare o per contestare la sanzione.
Cosa prevede la legge
La violazione e le sanzioni
L'articolo 142 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) punisce l'eccesso di velocità. Per un superamento del limite compreso tra 10 e 40 km/h sono previste una sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti dalla patente. La sospensione della patente è prevista, in via generale, in caso di recidiva nel biennio.
Il ritiro della patente
Il ritiro è l'atto materiale con cui l'organo di polizia trattiene il documento in via cautelare, cioè provvisoria, in attesa del provvedimento formale del Prefetto. È disciplinato dall'articolo 218 del Codice della Strada. Sono previsti questi termini:
l'organo accertatore trasmette la patente alla Prefettura entro 5 giorni;
il Prefetto emana l'ordinanza di sospensione entro i successivi 15 giorni;
se il termine non viene rispettato, l'interessato può chiedere la restituzione del documento.
Il permesso di guida per motivi di lavoro
Sempre l'articolo 218, comma 2, consente di presentare al Prefetto un'istanza per ottenere un permesso di guida a fasce orarie, fino a un massimo di 3 ore al giorno, per recarsi al lavoro o svolgere le proprie mansioni. Tra gli elementi considerati ci sono l'assenza di incidenti stradali e il fatto che la violazione non sia un reato. La concessione del permesso comporta però un allungamento della sospensione pari al doppio delle ore complessive autorizzate.
I ricorsi contro il verbale
Dopo la notifica del verbale è possibile contestarlo:
davanti al Giudice di Pace, entro 30 giorni (articolo 204-bis);
davanti al Prefetto, entro 60 giorni (articolo 203).
Tra i possibili vizi da verificare ci sono la taratura e l'omologazione dell'apparecchio di rilevamento e la segnaletica che preannuncia i controlli.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione si è occupata in più occasioni delle contestazioni sugli accertamenti di velocità. L'orientamento di legittimità è rigoroso nel richiedere il rispetto delle distanze minime e della visibilità delle postazioni di controllo. Gli esiti dipendono dalle circostanze concrete di ogni accertamento, che vanno esaminate caso per caso.
Cosa valutare con un avvocato
Se il ritiro immediato fosse previsto nella situazione concreta e quale procedura si sia effettivamente aperta.
Il rispetto dei termini di trasmissione della patente e di emanazione dell'ordinanza, e la possibilità di chiedere la restituzione.
I requisiti e la documentazione per l'istanza di permesso di guida per lavoro, tenendo conto dell'allungamento della sospensione.
La regolarità dell'accertamento una volta notificato il verbale: strumento, taratura, omologazione, segnaletica.
Quale strada di ricorso sia più adatta, tra Prefetto e Giudice di Pace, considerati termini, costi e possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività.
- Verbale di contestazione o ricevuta del ritiro della patente
- Copia della patente e dei documenti del veicolo
- Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro sulle mansioni di guida
- Eventuale documentazione sull'orario di lavoro e sui turni
- Verbale ufficiale di accertamento, appena notificato
- Eventuali precedenti violazioni o sanzioni nei due anni precedenti
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 28812/2020
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 24088/2022
- Corte di Cassazione, sentenza n. 32458/2024
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 33/2014
- D.Lgs. n. 150/2011