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Ridurre l'assegno per le figlie e vendere la casa coniugale

Ridurre l'assegno per le figlie e vendere la casa coniugale

Un genitore separato con difficoltà economiche vorrebbe ridurre l'assegno per le figlie e vendere la casa in comproprietà, assegnata all'altro genitore. Il quadro delle norme e dei principi dei giudici.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Posso ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento per le mie figlie e vendere la casa coniugale se ho difficoltà economiche?

La situazione

Un genitore separato versa da tempo un assegno di mantenimento per le due figlie, che vivono con l'altro genitore. Nel frattempo la sua situazione economica è peggiorata in modo significativo e una delle due figlie è diventata maggiorenne.

La casa coniugale è in comproprietà al 50% tra i due ex coniugi, con un mutuo ancora in corso, ed è stata assegnata al genitore con cui le figlie convivono.

Le domande sono due: se sia possibile rivedere l'importo dell'assegno e se si possa vendere la casa nonostante l'assegnazione.

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Cosa prevede la legge

La revisione dell'assegno

Le condizioni economiche stabilite con la separazione possono essere modificate quando sopravvengono «giustificati motivi», cioè cambiamenti significativi delle circostanze di fatto su cui si fondava l'accordo. Lo prevedono l'art. 156 del codice civile e, per i figli, l'art. 337-quinquies. Tra questi cambiamenti rientra una consistente diminuzione del reddito, che va però dimostrata.

I figli maggiorenni

L'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli (artt. 147 e 315-bis c.c.) non finisce automaticamente a 18 anni. Secondo l'art. 337-septies c.c., il giudice può disporre un assegno per i figli maggiorenni che non sono economicamente autosufficienti. Questo obbligo è temperato dal principio di autoresponsabilità: il figlio deve attivarsi per rendersi autonomo, per esempio studiando con impegno o cercando un lavoro.

La casa familiare e la comproprietà

Secondo l'art. 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare viene attribuito tenendo conto in via prioritaria dell'interesse dei figli. Si tratta di un diritto personale di godimento, che non toglie la proprietà all'altro genitore. Ciascun comproprietario può chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.), con la vendita a terzi oppure con l'acquisto della quota dell'altro.

L'assegnazione resta però opponibile a chi compra: per nove anni dalla data del provvedimento, oppure senza limiti di tempo se è stata trascritta. Questo può ridurre il valore e l'appetibilità dell'immobile sul mercato.

L'assegnazione può venire meno quando il genitore assegnatario non abita più stabilmente nella casa, convive more uxorio o si risposa, oppure quando i figli diventano autosufficienti e lasciano l'abitazione.

Cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la valutazione delle condizioni di reddito di entrambi i genitori è centrale nella determinazione dell'assegno per i figli, e che una consistente diminuzione del reddito può costituire una valida causa di revisione. Una Corte d'Appello (sentenza n. 832/2021) ha ritenuto ammissibile rivedere le condizioni economiche quando cambiano le circostanze oggettive e soggettive.

Sul figlio maggiorenne i giudici richiamano il principio di autoresponsabilità. La mancanza di autosufficienza economica va provata da chi chiede il mantenimento. Se il figlio è inattivo o ha interrotto gli studi senza giustificato motivo, l'obbligo può essere ridotto o venire meno.

Sulla casa familiare, la giurisprudenza ha confermato che il diritto di godimento cessa quando l'assegnatario non vi abita più stabilmente.

Cosa valutare con un avvocato

  • Se il peggioramento economico è documentabile e se è stabile o solo temporaneo.

  • La posizione della figlia maggiorenne: studi, ricerca di lavoro, eventuali redditi.

  • La presenza di una figlia ancora minorenne, che incide sulla durata dell'assegnazione della casa.

  • Se il provvedimento di assegnazione sia stato trascritto e da quanto tempo sia in vigore.

  • Il mutuo residuo e la convenienza economica di una vendita con l'assegnazione ancora efficace.

  • La via più adatta: un accordo tra i genitori che regoli insieme assegno e casa, oppure il ricorso al giudice per la modifica delle condizioni di separazione e, separatamente, un giudizio di divisione.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Provvedimento o verbale di separazione con le condizioni economiche e l'assegnazione della casa
  • Documentazione sul reddito attuale e su quello precedente (dichiarazioni dei redditi, buste paga, comunicazioni di cessazione o riduzione dell'attività)
  • Prova dei pagamenti dell'assegno effettuati
  • Atto di proprietà della casa e contratto di mutuo con il piano di ammortamento
  • Visura ipotecaria o prova dell'eventuale trascrizione dell'assegnazione
  • Informazioni sulla situazione scolastica o lavorativa della figlia maggiorenne
  • Eventuali comunicazioni scambiate con l'altro genitore sul tema

Fonti

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 18641/2022
  • Corte d'Appello, sentenza n. 832/2021
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 32914/2022
  • Corte d'Appello, sentenza n. 82/2024
  • Tribunale, sentenza n. 2134/2023
  • Tribunale, sentenza n. 4766/2022
  • Tribunale, sentenza n. 442/2024
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.