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Patente sospesa e relazione del SerT non rilasciata: cosa fare?

Patente sospesa e relazione del SerT non rilasciata: cosa fare?

Dopo la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, la relazione del SerT è necessaria alla Commissione Medica Locale. Cosa prevede la legge se la relazione non arriva.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Cosa posso fare se il SerT non rilascia la relazione medica e la mia patente resta sospesa da settimane?

La situazione

Una persona si vede sospendere la patente dopo una violazione legata alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Per riavere il documento deve essere valutata dalla Commissione Medica Locale, che accerta se i requisiti di idoneità alla guida sono ancora presenti.

Per questa valutazione la Commissione si affida al SerT (il Servizio per le dipendenze), che prende in carico la persona e avvia un percorso di accertamento e monitoraggio. Dopo alcune settimane di percorso, però, la professionista che segue il caso non redige la relazione medica richiesta.

Senza quella relazione la Commissione non può pronunciarsi e la patente resta sospesa, senza una decisione formale che spieghi il prolungamento. Chi si trova in questa situazione si chiede quali strumenti esistano per uscire dallo stallo.

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Cosa prevede la legge

La sospensione e la valutazione medica

La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti è disciplinata dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Opera come sanzione amministrativa accessoria e, in una prima fase, come misura cautelare, cioè provvisoria, pensata per tutelare la sicurezza stradale in attesa delle verifiche mediche.

L'accertamento dell'idoneità per la restituzione del titolo spetta alla Commissione Medica Locale, ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada. Per i profili legati ad alcol o droghe la Commissione richiede una valutazione diagnostica e un monitoraggio al SerT. La relazione del SerT è dunque un atto intermedio, indispensabile perché la Commissione possa decidere.

L'obbligo di concludere il procedimento

I procedimenti amministrativi, e le attività certificative di natura pubblica, devono concludersi con un provvedimento espresso. Salvo termini diversi previsti da norme specifiche, il termine generale è di 30 giorni. Un'inerzia prolungata e non motivata può essere considerata una dilatazione illegittima dei tempi del procedimento.

Gli strumenti previsti

In generale, il primo passo è un sollecito formale (diffida) inviato via PEC o raccomandata alla struttura, con richiesta di adempiere entro un termine stabilito. Se l'inerzia persiste, il codice del processo amministrativo (artt. 31 e 117) prevede il ricorso al TAR contro il cosiddetto silenzio-inadempimento, cioè il mancato intervento dell'amministrazione, per ottenere l'ordine di provvedere.

Cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in queste situazioni, la sospensione della patente è una misura provvisoria e cautelare, finalizzata a tutelare la sicurezza stradale in attesa delle verifiche mediche. Resta quindi collegata all'esito dell'accertamento sanitario e non nasce per durare indefinitamente.

Cosa valutare con un avvocato

  • Se il rifiuto o il ritardo siano stati comunicati per iscritto e se ci siano ragioni cliniche, per esempio la necessità di proseguire il monitoraggio, che spieghino i tempi.

  • Quale termine si applichi al procedimento, tenendo conto di eventuali norme speciali.

  • Se la struttura sia equiparabile a una pubblica amministrazione ai fini dell'obbligo di provvedere.

  • Come impostare la diffida e quali termini assegnare.

  • Se, in caso di mancata risposta, il ricorso al TAR sia lo strumento adatto e quali tempi e costi comporti.

  • Il ruolo della Commissione Medica Locale e la possibilità di rivolgersi anche direttamente a essa.

La valutazione del singolo caso spetta all'avvocato, che potrà indicare il percorso più adatto.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Provvedimento di sospensione della patente
  • Documentazione della presa in carico presso il SerT e del percorso svolto
  • Eventuali comunicazioni scritte, email o PEC scambiate con il SerT
  • Convocazioni o comunicazioni della Commissione Medica Locale
  • Esiti di esami clinici o accertamenti già effettuati
  • Documento d'identità e copia della patente

Fonti

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 12006/2019
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 9470/2024
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 18746/2021
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 7950/2021
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 1263/2019
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 6353/2025
  • D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.