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Multa per autovelox: notifica tardiva e taratura, si può contestare?

Multa per autovelox: notifica tardiva e taratura, si può contestare?

Un automobilista riceve un verbale per eccesso di velocità rilevato da un autovelox. Il caso spiega i termini di notifica, la questione della taratura dell'apparecchio e le regole per l'opposizione davanti al Giudice di Pace.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Posso far annullare la multa per eccesso di velocità perché il verbale è stato notificato in ritardo e non è provata la taratura dell'autovelox?

La situazione

Una persona viene fermata da un controllo elettronico della velocità lungo una strada urbana a scorrimento veloce. Non c'è stata contestazione immediata: nessun agente l'ha fermata sul posto, e il verbale arriva a casa tramite notifica.

Leggendo l'atto, si accorge che tra il momento dell'infrazione e la ricezione del verbale potrebbe essere trascorso più tempo di quello consentito dalla legge. Inoltre si chiede se l'amministrazione sia in grado di dimostrare che l'autovelox fosse regolarmente tarato, cioè verificato nel suo corretto funzionamento.

Si domanda quindi se questi due aspetti, il ritardo nella notifica e la prova sulla taratura, possano portare all'annullamento della sanzione e con quali tempi e modalità sia possibile rivolgersi al giudice.

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Cosa prevede la legge

Il termine per la notifica

Il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) prevede, all'art. 201, che quando la violazione non può essere contestata subito, come avviene di solito con gli autovelox, il verbale debba essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento. Il termine è perentorio: se viene superato, l'obbligo di pagare la somma dovuta si estingue.

La taratura dell'autovelox

Le apparecchiature che misurano la velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionamento e taratura. Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015, richiamata dalla successiva giurisprudenza della Cassazione. In giudizio, la prova della corretta e periodica taratura spetta all'amministrazione che ha accertato la violazione.

L'opposizione al Giudice di Pace

Le regole processuali dell'opposizione alle sanzioni amministrative sono nel D.Lgs. n. 150/2011. Il ricorso si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione e va depositato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale.

Cosa dice la giurisprudenza

La Cassazione ha chiarito che il giudizio di opposizione non riguarda soltanto l'atto in sé, ma l'intero rapporto sanzionatorio: il giudice può quindi esaminare sia la regolarità della procedura sia la fondatezza della pretesa.

Sulla taratura, la giurisprudenza ritiene che spetti all'amministrazione dimostrare la regolare e periodica verifica dello strumento. Se manca la prova documentale decisiva, l'accertamento può risultare illegittimo.

Gli elementi che fanno la differenza sono, in concreto, la data dell'accertamento, la data in cui il verbale è stato effettivamente notificato e i documenti che l'amministrazione deposita in giudizio.

Cosa valutare con un avvocato

  • Il calcolo esatto del termine di 90 giorni: da quando decorre e quale data conta per la notifica.

  • Il rispetto del termine di 30 giorni per l'opposizione e la verifica della data di ricezione del verbale.

  • L'individuazione del giudice competente, in base al luogo della violazione.

  • Quali contestazioni sollevare e in quale ordine: decadenza per notifica tardiva, mancanza di prova sulla taratura, eventuali altri vizi.

  • Quali documenti l'amministrazione sia tenuta a produrre, a partire dal certificato di taratura valido al momento dell'infrazione.

  • Costi, tempi del giudizio e conseguenze in caso di esito sfavorevole.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Verbale di accertamento completo, con tutte le pagine
  • Busta o documentazione che attesti la data di consegna della notifica (avviso di ricevimento, relata di notifica)
  • Eventuale ricevuta di pagamento, se la somma è stata versata
  • Patente e libretto di circolazione del veicolo
  • Eventuali fotografie o rilevazioni allegate al verbale
  • Eventuali comunicazioni scambiate con l'ente che ha emesso il verbale

Fonti

  • D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
  • D.Lgs. n. 150/2011
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 1146/2019
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 2857/2025
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 180/2021
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 12314/2024
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 1623/2020
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.