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Infortunio in itinere e contratto a chiamata: spetta l'integrazione?

Infortunio in itinere e contratto a chiamata: spetta l'integrazione?

Un lavoratore con contratto a chiamata, ma che di fatto lavora a tempo pieno, subisce un infortunio in itinere. L'INAIL paga l'indennità, il datore non integra la parte restante. Il quadro delle norme e dei principi.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Con un contratto a chiamata ma orari da tempo pieno, posso chiedere al datore l'integrazione dell'indennità INAIL per l'infortunio e i contributi mancanti?

La situazione

Una persona lavora in un'azienda del settore turistico e della ristorazione, che impiega diverse decine di dipendenti stagionali. Sulla carta ha un contratto di lavoro intermittente, detto anche «a chiamata». Nei fatti, però, presta servizio per sei o sette giorni a settimana, per otto o nove ore al giorno.

Nel tragitto tra casa e lavoro subisce un infortunio, che l'INAIL riconosce come infortunio in itinere. L'Istituto eroga l'indennità per l'inabilità temporanea, pari a una quota della retribuzione, e un indennizzo per una invalidità permanente di lieve entità.

Il datore di lavoro non versa la parte restante della retribuzione, sostenendo che il contratto è a chiamata. Intanto un procedimento ispettivo è pendente da molto tempo. Resta da capire se la differenza possa essere richiesta e se il rapporto possa essere considerato a tempo pieno, con la regolarizzazione dei contributi.

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Cosa prevede la legge

L'infortunio in itinere

È l'infortunio che avviene durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. È equiparato all'infortunio sul lavoro e dà accesso alla tutela assicurativa e previdenziale.

Malattia e infortunio: l'art. 2110 del codice civile

Durante l'assenza per infortunio o malattia il rapporto è regolato dall'art. 2110 c.c. In assenza di diverse previsioni della contrattazione collettiva, il datore deve corrispondere la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo stabiliti dalle leggi speciali o dagli usi. Molti contratti collettivi di settore prevedono che il datore integri l'indennità INAIL fino al 100% della normale retribuzione: va verificato quale contratto si applichi e cosa preveda.

Il lavoro intermittente

Il contratto a chiamata deve corrispondere a prestazioni di carattere discontinuo. Se la prestazione si svolge di fatto con le modalità del lavoro subordinato a tempo pieno, il contratto può risultare simulato, con diritto alla riqualificazione del rapporto.

Il principio di effettività

La qualificazione del rapporto non dipende dal nome che le parti hanno dato al contratto, ma da come la prestazione si svolge concretamente: orari, continuità, organizzazione.

Cosa dice la giurisprudenza

I giudici affermano che durante l'assenza per infortunio o malattia il rapporto resta soggetto all'art. 2110 c.c., da cui derivano specifici obblighi a carico del datore di lavoro. Si ritiene inoltre che le somme ricevute a titolo di indennizzo per l'infortunio non escludano il diritto alle differenze retributive e all'integrazione dovuta dal datore.

Quando si discute la riqualificazione, il calcolo delle differenze si basa sulla retribuzione che sarebbe spettata con un tempo pieno, tenendo conto delle buste paga e delle maggiorazioni applicabili.

Cosa valutare con un avvocato

  • Se le prove degli orari effettivi (turni, messaggi, testimonianze, registrazioni) siano sufficienti a dimostrare la continuità della prestazione.

  • Quale contratto collettivo si applichi e se preveda l'integrazione dell'indennità INAIL, per quanto tempo e con quali condizioni.

  • Il calcolo della retribuzione di riferimento e delle differenze dovute.

  • Le omissioni contributive e il ruolo dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INAIL.

  • Gli strumenti previsti dalla legge: una diffida scritta al datore e, se necessario, il ricorso al giudice del lavoro, con i relativi termini di prescrizione.

  • Il rapporto tra quanto già percepito dall'INAIL e le somme richieste al datore.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Contratto di lavoro intermittente e eventuali comunicazioni di chiamata
  • Buste paga e documentazione sui pagamenti ricevuti
  • Prove degli orari effettivi (turni, messaggi, testimonianze)
  • Documentazione INAIL sul riconoscimento dell'infortunio e sulle indennità erogate
  • Certificati medici e documentazione sul recupero
  • Comunicazioni con il datore di lavoro sul rifiuto dell'integrazione
  • Atti o comunicazioni relativi al procedimento ispettivo
  • Estratto contributivo
  • Indicazione del contratto collettivo applicato

Fonti

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 27789/2018
  • Corte d'Appello, sentenza n. 3672/2025
  • Corte d'Appello, sentenza n. 49/2020
  • Corte d'Appello, sentenza n. 232/2022
  • Corte d'Appello, sentenza n. 1715/2023
  • Corte d'Appello, sentenza n. 1152/2022
  • Corte d'Appello, sentenza n. 1631/2023
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.