Guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: cosa si rischia?
Controllo notturno con etilometro e tasso alcolemico nella fascia più bassa: quali sanzioni prevede il Codice della Strada, come si contesta il verbale e quando è possibile chiedere un permesso di guida per lavoro.
Dopo un controllo con l'etilometro con tasso alcolemico basso, che sanzioni rischio e posso continuare a guidare per lavoro?
La situazione
Una persona che usa l'auto per lavorare viene fermata nel cuore della notte per un controllo. L'etilometro, lo strumento che misura l'alcol nell'aria espirata, indica un valore appena sopra la soglia consentita, nella fascia più bassa tra quelle previste per la guida in stato di ebbrezza. Non c'è stato alcun incidente.
La patente le viene ritirata e il timore principale è duplice: capire se si tratti di un reato e comprendere come proseguire l'attività lavorativa, che richiede di spostarsi in auto, durante il periodo di sospensione.
Restano da chiarire anche gli strumenti per contestare il verbale, qualora ci siano irregolarità nella procedura di accertamento.
Cosa prevede la legge
Le fasce del tasso alcolemico
L'art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) gradua la risposta dell'ordinamento in base al valore rilevato. Con un tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro si tratta di un illecito amministrativo, non di un reato. Le fasce superiori (tra 0,8 e 1,5 g/l e oltre 1,5 g/l) costituiscono invece reato.
Sanzioni previste
Per la fascia più bassa è prevista una sanzione pecuniaria da 543 a 2.170 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi. Per le violazioni commesse tra le 22:00 e le 7:00 l'art. 186, comma 2-sexies, prevede l'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria.
Opposizione al verbale
Trattandosi di sanzione amministrativa, l'opposizione al verbale e al provvedimento di sospensione segue l'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, che attribuisce la competenza al Giudice di Pace. Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notifica del verbale, e si può chiedere al giudice di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Permesso di guida per lavoro
Se non c'è stato un incidente, l'art. 218 del Codice della Strada consente, a condizioni piuttosto rigorose, di presentare al Prefetto un'istanza per un permesso provvisorio di guida limitato a determinate fasce orarie (fino a un massimo di tre ore al giorno) per comprovate esigenze di lavoro, quando non sia possibile raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici. L'istanza va presentata entro 5 giorni dal ritiro della patente.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità conferma che la fascia tra 0,5 e 0,8 g/l ha natura di illecito meramente amministrativo e non penale. Nelle controversie sulle opposizioni, i giudici esaminano in particolare la regolarità della procedura di accertamento, ad esempio l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e l'affidabilità dello strumento, con riguardo alla sua taratura.
Cosa valutare con un avvocato
Se il valore rilevato rientri davvero nella fascia amministrativa, considerando eventuali più misurazioni e l'esito dell'etilometro.
La regolarità del verbale e della procedura: avvisi dati, modalità del test, taratura e omologazione dello strumento.
I termini per l'istanza al Prefetto e per il ricorso al Giudice di Pace, che sono brevi e decorrono da momenti diversi.
La possibilità di chiedere la sospensione cautelare del provvedimento durante il giudizio.
I requisiti del permesso di guida per lavoro e come documentare l'impossibilità di usare i mezzi pubblici e la necessità della patente.
L'opportunità di contestare il verbale rispetto ai costi e ai tempi del giudizio.
- Verbale di contestazione e ricevuta del ritiro della patente
- Scontrino o stampa dell'esito dell'etilometro
- Patente di guida e documento di identità
- Documentazione sull'attività lavorativa (contratto, attestazione del datore di lavoro, partita IVA)
- Orari di lavoro e documentazione sugli spostamenti necessari
- Elementi sull'indisponibilità o inadeguatezza dei mezzi pubblici
- Eventuale provvedimento di sospensione già notificato
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- D.Lgs. n. 150/2011