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Guida con alcol tra 0,5 e 0,8 g/l: quali sono le conseguenze?

Guida con alcol tra 0,5 e 0,8 g/l: quali sono le conseguenze?

Una persona viene fermata e risulta avere un tasso alcolemico nella prima fascia, senza aver causato incidenti. Che cosa prevede il Codice della Strada, quali strumenti di tutela esistono e quali elementi contano.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Quali conseguenze rischio se vengo trovato alla guida con un tasso alcolemico poco sopra il limite e senza aver causato incidenti?

La situazione

Una persona viene fermata durante un controllo delle forze dell'ordine. L'etilometro, lo strumento che misura l'alcol nell'aria espirata, indica un valore poco superiore al limite consentito. Non ci sono stati incidenti né danni a terzi.

Al momento del controllo la patente viene ritirata. Subito sorgono i dubbi: si tratta di un reato o di una sanzione amministrativa? Per quanto tempo non si potrà guidare? Se la patente serve per andare al lavoro, c'è un modo per continuare a spostarsi?

Chi si trova in questa situazione si chiede anche se il verbale possa essere contestato e quali scadenze vadano rispettate.

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Cosa prevede la legge

Le fasce di gravità

L'articolo 186 del Codice della Strada vieta di guidare con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). La norma prevede fasce di gravità crescenti.

La prima fascia, tra 0,5 e 0,8 g/l, costituisce un illecito soltanto amministrativo. Le conseguenze penali scattano per valori superiori a 0,8 g/l.

Le sanzioni previste nella prima fascia

  • una sanzione pecuniaria, che va da 543 a 2.170 euro;

  • la decurtazione di 10 punti dalla patente;

  • la sospensione della patente da tre a sei mesi, come sanzione accessoria. La durata esatta è stabilita dal Prefetto con ordinanza.

Con la stessa ordinanza il Prefetto può disporre una visita presso la Commissione Medica Locale, che verifica se permangono i requisiti psicofisici per guidare. La visita va fatta entro 60 giorni: se non viene fatta, può seguire un'ulteriore sospensione cautelare della patente.

Il permesso di guida limitato

Se non ci sono stati incidenti e il tasso rientra nella prima fascia, si può presentare al Prefetto un'istanza per ottenere un permesso di guida limitato, per un massimo di tre ore al giorno. Il termine è di 5 giorni dal ritiro della patente. Il permesso può essere concesso quando raggiungere il posto di lavoro con mezzi non propri è impossibile o estremamente gravoso.

Il ricorso

Il verbale può essere impugnato davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che le soglie alcolemiche vanno applicate in modo rigoroso per stabilire quale illecito e quali sanzioni ricorrano. Il valore misurato, quindi, determina la fascia di appartenenza e le conseguenze che ne derivano.

Nei giudizi sulle sanzioni stradali l'esito dipende spesso da vizi formali del verbale o dalla regolarità dell'accertamento, per esempio dalla corretta taratura dell'etilometro, se la sua mancanza è dimostrabile. Un ricorso basato soltanto sul valore rilevato, senza vizi di questo tipo, incontra in genere maggiori difficoltà.

Cosa valutare con un avvocato

  • se il verbale e la procedura di accertamento presentino vizi formali o di notifica;

  • se l'etilometro fosse omologato e regolarmente tarato, e se siano state rispettate le garanzie previste durante il controllo;

  • se esistano i presupposti per chiedere il permesso di guida limitato e quali siano i tempi per farlo;

  • i termini per il ricorso e l'opportunità di impugnare o meno il verbale e l'ordinanza del Prefetto;

  • come organizzare la visita presso la Commissione Medica Locale;

  • gli effetti della sospensione sulla propria attività lavorativa e sui punti della patente.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Verbale di accertamento e di contestazione della violazione
  • Verbale di ritiro della patente
  • Scontrino o stampa dell'esito dell'etilometro
  • Copia della patente di guida
  • Eventuale ordinanza del Prefetto di sospensione
  • Eventuale convocazione per la visita presso la Commissione Medica Locale
  • Documentazione sul lavoro e sugli spostamenti necessari (contratto, orari, distanza dal luogo di lavoro)
  • Eventuale istanza al Prefetto già presentata e relativa ricevuta

Fonti

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 22882/2018
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 8310/2023
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 1433/2023
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 12006/2019
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 501/2019
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 528/2018
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 18746/2021
  • Atto normativo n. 285/1992
  • Atto normativo n. 150/2011
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.

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