Patente sospesa dopo rifiuto dell'accertamento: tempi e permessi
Cosa accade quando la patente viene sospesa dopo il rifiuto degli accertamenti per sostanze stupefacenti: sospensione cautelare, visita in Commissione Medica Locale e possibilità di guidare a ore per lavoro o cure.
Posso riavere in tempi brevi la patente sospesa o ottenere un permesso di guida a ore per lavoro e visite mediche?
La situazione
Una persona si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti durante un controllo su strada. Dopo il rifiuto, la patente le è stata sospesa dal Prefetto, senza una data di fine, in attesa della verifica dell'idoneità alla guida da parte della Commissione Medica Locale.
Nei mesi successivi ha fatto un esame tossicologico sul capello, che non ha avuto esito favorevole. Di conseguenza la Commissione, per ora, non può rilasciare il certificato di idoneità.
Questa persona ha bisogno di guidare per ragioni di lavoro e per recarsi a visite mediche. Si chiede quindi se la patente possa tornare presto o se esista almeno un permesso di guida limitato a certe fasce orarie.
Cosa prevede la legge
L'obbligo di sottoporsi agli accertamenti
L'art. 187 del Codice della Strada impone a chi guida di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l'alterazione psico-fisica dovuta a sostanze stupefacenti. Il rifiuto è un reato (art. 187, comma 8) e viene punito in modo equiparato alla guida in stato di alterazione.
La sospensione provvisoria e la visita medica
Come conseguenza, il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della patente, una misura di natura cautelare, cioè temporanea e adottata in attesa degli accertamenti. Il provvedimento rinvia il conducente alla Commissione Medica Locale, che verifica se esistono i requisiti di idoneità alla guida. La sospensione dura fino all'esito del procedimento penale e/o fino al rilascio del certificato di idoneità: per questo può non avere una scadenza fissa.
I permessi di guida a ore
L'art. 218, comma 2, del Codice della Strada esclude la possibilità di guidare in fasce orarie per lavoro o necessità quando la sospensione deriva da violazioni che costituiscono reato. Il rifiuto previsto dall'art. 187, comma 8, ha natura penale, quindi la norma non consente permessi orari in questa ipotesi.
Gli strumenti di contestazione
Contro il provvedimento prefettizio è previsto il ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica, con la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Sul piano penale, il procedimento può prevedere riti alternativi o lavori di pubblica utilità, che possono incidere sulla durata finale della sanzione accessoria.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza riconosce alla sospensione provvisoria una natura cautelare: essa dura fino alla conclusione del procedimento penale e/o fino all'ottenimento del certificato di idoneità dalla Commissione Medica Locale. Il rilascio dipende quindi dall'esito degli accertamenti sanitari, non dal semplice trascorrere del tempo.
Cosa valutare con un avvocato
La data di notifica del provvedimento del Prefetto, per capire se il termine di 30 giorni per il ricorso è ancora aperto.
Il peso degli esiti medici discordanti sul ricorso al Giudice di Pace: la richiesta di sospensione urgente dipende anche da questo.
Lo stato del procedimento penale e la possibilità di riti alternativi o lavori di pubblica utilità.
I tempi tecnici per un nuovo esame tossicologico e per una nuova visita in Commissione Medica Locale.
Eventuali alternative per le esigenze di lavoro e di cura, dato che il permesso orario è escluso nei casi di reato.
- Provvedimento di sospensione della patente emesso dal Prefetto, con la prova della data di notifica
- Verbale del controllo su strada e della contestazione del rifiuto
- Atti del procedimento penale (avviso, decreto o citazione)
- Referti ed esiti degli esami tossicologici, compresi quelli sul capello
- Eventuali verbali o comunicazioni della Commissione Medica Locale
- Documentazione che attesti le esigenze di lavoro (contratto, orari, mansioni)
- Documentazione sulle visite o cure mediche programmate
- Copia della patente
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)