Guida in stato di ebbrezza (0,5-0,8 g/l): si può evitare la sospensione?
Una persona che usa la patente per lavoro viene fermata con un tasso alcolemico nella fascia amministrativa. Il quadro delle norme sulla sospensione, sul permesso di guida per lavoro e sul ricorso al giudice di pace.
Fermato con un tasso alcolemico nella fascia amministrativa, posso evitare o ridurre la sospensione della patente se mi serve per lavorare?
La situazione
Una persona viene fermata dalle forze dell'ordine durante un controllo su strada e risulta avere un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l. Non c'è stato alcun incidente.
Nei giorni successivi paga in misura ridotta la sanzione pecuniaria, ma sa che resta da affrontare la sospensione della patente, un provvedimento che spetta al Prefetto.
Il problema è concreto: la patente è indispensabile per svolgere le mansioni lavorative, che comprendono spostamenti sul territorio e trasporto di materiali. Ci si chiede se esistano strumenti per evitare, attenuare o rinviare gli effetti della sospensione.
Cosa prevede la legge
La fascia amministrativa
L'art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) punisce chi guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti. Per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a) la violazione è soltanto amministrativa: comporta una sanzione pecuniaria e la sospensione della patente da tre a sei mesi come sanzione accessoria. Sopra 0,8 g/l, invece, la condotta ha rilievo penale.
Il pagamento e la sospensione
Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria chiude il profilo economico della violazione, ma non impedisce l'applicazione della sanzione accessoria. La sospensione viene disposta con ordinanza del Prefetto, ai sensi dell'art. 218 del Codice della Strada.
Il permesso di guida per motivi di lavoro
In assenza di incidenti, l'art. 218 consente di presentare al Prefetto un'istanza per ottenere un permesso di guida limitato a determinate fasce orarie, per un massimo di tre ore al giorno. Va presentata entro 5 giorni dal ritiro della patente, o comunque prima dell'emissione dell'ordinanza. Presupposto è che non sia possibile raggiungere il luogo di lavoro con mezzi pubblici o non propri. Se il permesso viene concesso, il periodo di sospensione si allunga in misura proporzionale alle ore autorizzate.
Il ricorso al giudice di pace
Contro l'ordinanza prefettizia è possibile ricorrere al giudice di pace secondo il D.Lgs. n. 150/2011, che disciplina le controversie in materia di sanzioni amministrative. In questa sede si può chiedere anche la sospensione cautelare del provvedimento, cioè il blocco temporaneo dei suoi effetti in attesa della decisione. Si valutano il rischio di un danno grave e irreparabile (periculum in mora) e l'apparente fondatezza delle ragioni del ricorrente (fumus boni iuris).
Cosa dice la giurisprudenza
Le decisioni della Corte di Cassazione sul tema distinguono le fasce di tasso alcolemico e le relative conseguenze, amministrative o penali. Gli aspetti sopra descritti derivano però soprattutto dal testo delle norme: la sospensione è una conseguenza prevista dalla legge per la fascia in questione e lascia margini limitati di discrezionalità. Gli spazi di intervento riguardano soprattutto la durata, entro la forbice prevista, e le modalità, attraverso il permesso di guida per lavoro.
Cosa valutare con un avvocato
Se i termini per l'istanza al Prefetto siano ancora aperti e se l'ordinanza sia già stata emessa.
Se sussistano i presupposti del permesso di guida per lavoro, in particolare l'impossibilità di usare mezzi pubblici o altri mezzi.
Se convenga chiedere una durata della sospensione vicina al minimo di legge, motivandola con la condotta di guida pregressa e le esigenze lavorative.
Il bilanciamento tra il permesso orario e l'allungamento della sospensione che ne deriva.
Se vi siano profili di regolarità dell'accertamento e della procedura da verificare.
I termini e le condizioni per un eventuale ricorso al giudice di pace e per la richiesta cautelare.
Eventuali conseguenze sul piano lavorativo e il modo di documentarle.
- Verbale di contestazione della violazione
- Ricevuta del pagamento in misura ridotta
- Eventuale verbale di ritiro della patente
- Copia della patente e situazione dei punti
- Esito dell'etilometro o dell'accertamento
- Eventuale ordinanza di sospensione del Prefetto
- Dichiarazione del datore di lavoro sull'indispensabilità della patente
- Mansioni lavorative e orari di servizio
- Informazioni sulla disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere il lavoro
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- D.Lgs. n. 150/2011