Fine della convivenza: casa di proprietà e figli, cosa accade?
Dopo la fine di una convivenza di fatto, cosa succede alla casa di proprietà di uno solo dei partner e come si regolano affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Posso ottenere l'allontanamento del mio ex partner dalla casa di mia proprietà e regolamentare l'affidamento e il mantenimento dei nostri figli?
La situazione
Una madre convive da anni con il partner, senza essere sposata, in un'abitazione di cui è proprietaria esclusiva. Dalla coppia sono nati due figli, uno già maggiorenne e uno ancora minorenne, che vivono stabilmente con lei.
La relazione finisce, anche a causa di un tradimento. La madre vorrebbe che l'ex partner lasciasse la casa e si chiede come regolare in modo formale l'affidamento dei figli e il contributo economico al loro mantenimento.
Le domande sono tipiche di molte coppie di fatto: la proprietà basta per chiedere di andare via subito? Che peso hanno i figli? Il tradimento ha conseguenze giuridiche?
Cosa prevede la legge
La convivenza di fatto
La convivenza di fatto è disciplinata dalla legge n. 76/2016. Quando finisce, non esiste un procedimento di separazione come per i coniugi: i rapporti con i figli e la casa si regolano con le norme sui figli e con i principi generali.
I figli nati fuori dal matrimonio
Lo status giuridico dei figli nati da genitori non sposati è pienamente equiparato a quello dei figli nati nel matrimonio. Secondo l'art. 337-ter del codice civile, anche dopo la fine della convivenza i genitori mantengono l'esercizio comune della responsabilità genitoriale, cioè le decisioni più importanti sulla vita dei figli.
Ciascun genitore deve contribuire al mantenimento in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, con l'obiettivo di garantire ai figli un tenore di vita il più possibile simile a quello goduto durante la convivenza.
La casa familiare
La casa in cui la famiglia viveva può essere assegnata al genitore con cui i figli vivranno prevalentemente (il genitore «collocatario»), per tutelare la stabilità del loro ambiente domestico, il cosiddetto «habitat domestico». Per i procedimenti davanti al tribunale riguardanti le famiglie e i minori si applicano le norme dell'art. 473-bis del codice di procedura civile.
Cosa dice la giurisprudenza
I giudici riconoscono al convivente non proprietario la posizione di «detentore qualificato» dell'immobile: la sua presenza in casa non è una semplice ospitalità, perché nasce da un legame affettivo e da un progetto di vita comune. Per questo, in base ai principi di correttezza e buona fede, il proprietario non può pretendere che l'altro se ne vada da un giorno all'altro, ma di norma deve concedere un congruo termine di preavviso per trovare un'altra sistemazione.
Quando ci sono figli, l'interesse prevalente è la conservazione del loro ambiente di vita. Perciò l'assegnazione della casa familiare segue il collocamento dei figli, e un tribunale (sentenza RG 550/2020) ha richiamato il principio dell'esercizio comune della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
Quanto al tradimento, la domanda di «addebito» è un istituto tipico della separazione tra coniugi e non si applica alle convivenze di fatto (Tribunale, sentenza n. 605/2024). La fine della relazione per infedeltà non incide quindi su questo piano.
Cosa valutare con un avvocato
Se la casa sia davvero la «casa familiare» e come incida la proprietà esclusiva sul rapporto con l'altro genitore.
Quale termine possa essere considerato congruo per il rilascio dell'immobile, e quali modalità di comunicazione siano opportune.
La differenza tra un accordo tra i genitori e la via giudiziale, e i tempi e i costi di ciascuna.
Le condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli, in particolare per il figlio minore.
Come si quantifica il contributo al mantenimento, considerando redditi e capacità lavorativa di entrambi, e la posizione del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente.
Gli effetti di un eventuale rifiuto dell'altro genitore di lasciare l'immobile o di accordarsi.
- Atto di proprietà dell'immobile
- Certificati di nascita o di stato di famiglia dei figli e atti di riconoscimento
- Certificato di residenza e stato di famiglia
- Documenti sul reddito di entrambi i genitori, se disponibili
- Elenco delle spese ordinarie dei figli (scuola, salute, attività)
- Eventuali comunicazioni scritte tra i due ex partner sulla fine della convivenza
- Eventuale contratto o dichiarazione di convivenza o di convivenza di fatto
Fonti
- Legge n. 76/2016
- Tribunale, sentenza RG 550/2020
- Tribunale, sentenza n. 605/2024
- Corte d'Appello, sentenza n. 39/2024
- Tribunale, sentenza n. 74/2024
- Tribunale, sentenza RG 5351/2020
- Tribunale, sentenza n. 1505/2022
- Tribunale, sentenza n. 7886/2021
- Atto normativo n. 149/2022