Credito da sentenza di divorzio: è prescritto? Come recuperarlo all'estero
Un credito stabilito dalla sentenza di divorzio a favore di un figlio, verso un genitore: termine di prescrizione, interruzione e strumenti per l'esecuzione transfrontaliera.
Il mio credito derivante dalla sentenza di divorzio è già prescritto? Se no, come posso ottenere il pagamento dall'altro genitore che vive all'estero?
La situazione
Una persona, ormai adulta, è titolare di un credito stabilito nella sentenza di divorzio dei propri genitori. La somma è diventata esigibile qualche anno fa, quando ha raggiunto una certa età prevista dalla sentenza stessa.
Il genitore tenuto al pagamento non ha adempiuto e oggi vive in un altro Stato dell'Unione europea, dove possiede beni immobili.
Le domande sono due: dopo tutto questo tempo il diritto si è estinto per prescrizione? E, se non lo è, come si può ottenere il pagamento quando il debitore si trova all'estero?
Cosa prevede la legge
La prescrizione
La prescrizione è il decorso del tempo oltre il quale un diritto non può più essere fatto valere. Le somme riconosciute in una sentenza di divorzio sono un vero e proprio diritto di credito. Quando il credito è accertato e quantificato in una sentenza passata in giudicato (cioè non più impugnabile), il diritto di ottenerne l'esecuzione si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.). Il termine decorre da quando il credito diventa esigibile.
In una situazione in cui il credito è esigibile da circa sette anni, il termine decennale risulta quindi ancora in corso. Il decorso può però essere interrotto: una diffida scritta, cioè una formale intimazione di pagamento che manifesti con chiarezza la volontà di far valere il diritto, fa ripartire da capo il termine dal momento in cui il debitore la riceve.
L'esecuzione in un altro Stato UE
Per eseguire una sentenza italiana in un altro Stato membro rileva il Regolamento (UE) n. 1215/2012, che disciplina la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Chi vuole procedere chiede al giudice italiano che ha emesso la sentenza un attestato standard. Il rilascio è un controllo limitato ai requisiti formali, senza riesame del merito. Con l'attestato la sentenza diventa direttamente esecutiva nello Stato di destinazione, ad esempio con un'esecuzione sugli immobili del debitore.
Cosa dice la giurisprudenza
Tra le fonti consultate figurano diverse pronunce di Cassazione e Corti d'appello sui crediti nascenti dalla sentenza di divorzio. Non è però possibile attribuire a ciascuna di esse un principio specifico: per questo il testo si basa sulle norme sopra indicate, mentre le decisioni sono elencate tra le fonti.
Cosa valutare con un avvocato
Se la sentenza è passata in giudicato e munita della formula esecutiva, e quale sia con esattezza la data da cui il credito è esigibile.
Se vi siano stati atti già idonei a interrompere la prescrizione e come notificare la diffida a un debitore residente all'estero, anche con eventuale traduzione.
Quali beni del debitore siano aggredibili e come procedere nello Stato estero, di norma con un legale del posto.
I costi complessivi: redazione e notifica della diffida, traduzioni, attestato, procedura esecutiva all'estero.
Se il debitore possa sollevare contestazioni sul credito o sulla sua misura.
- Sentenza di divorzio completa, con attestazione di passaggio in giudicato e formula esecutiva
- Eventuali diffide, solleciti o comunicazioni già inviati al debitore e prova della ricezione
- Documenti che attestino la data da cui il credito è diventato esigibile
- Documenti sull'ultimo indirizzo noto del debitore all'estero
- Informazioni o visure sui beni immobili del debitore all'estero
- Eventuale prova di pagamenti parziali ricevuti
Fonti
- Corte di Cassazione, sentenza n. 4668/2023
- Legge n. 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
- Corte d'Appello, sentenza n. 787/2022
- Corte d'Appello, sentenza n. 4895/2023
- Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 7373/2025
- Corte d'Appello, sentenza n. 319/2023
- Corte d'Appello, sentenza n. 963/2023
- Corte d'Appello, sentenza n. 2355/2024