Corsia di emergenza prima dell'uscita: come contestare il verbale?
Un automobilista in coda supera le auto sulla corsia di emergenza poco prima dello svincolo e riceve un verbale con multa, sospensione della patente e perdita di punti. Cosa prevede la legge e come funziona il ricorso al Giudice di Pace.
Posso ottenere l'annullamento della sanzione e la restituzione della patente ricorrendo al Giudice di Pace dopo un verbale per transito sulla corsia di emergenza?
La situazione
Una persona che guida in autostrada si trova bloccata in una coda in prossimità di un'uscita. Per raggiungere lo svincolo più rapidamente, supera le auto incolonnate percorrendo la corsia di emergenza.
Poco dopo gli agenti contestano la manovra: secondo il verbale, è avvenuta a una distanza di poco superiore ai 500 metri dall'uscita. Il verbale prevede una sanzione pecuniaria di alcune centinaia di euro, la decurtazione di punti dalla patente e la sospensione della patente stessa.
La persona si chiede se rivolgersi al Giudice di Pace possa portare all'annullamento della sanzione e alla restituzione della patente, e quali elementi contino davvero in un ricorso di questo tipo.
Cosa prevede la legge
Il divieto generale
Il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), all'art. 176, comma 1, lett. c), vieta di circolare sulle corsie per la sosta di emergenza, se non per fermarsi o per riprendere la marcia. La corsia di emergenza serve infatti ai soccorsi e ai veicoli in difficoltà.
La deroga in caso di ingorgo
Il comma 4 dello stesso articolo prevede una eccezione: in caso di ingorgo è consentito usare la corsia di emergenza al solo scopo di uscire dall'autostrada, ma soltanto a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo. Prima di quel punto la deroga non opera.
Le conseguenze della violazione
La violazione comporta una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 430 euro e un massimo di 1.731 euro, oltre a sanzioni accessorie: la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente.
Il ricorso al Giudice di Pace
Contro il verbale si può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine è di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa è richiamato anche dal D.Lgs. n. 150/2011.
Cosa dice la giurisprudenza
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 29581/2021), il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza. La querela di falso è uno specifico procedimento per dimostrare che un atto pubblico è falso. Ne deriva che contestare un dato accertato direttamente dagli agenti, come la distanza dallo svincolo, è processualmente complesso se non si hanno elementi oggettivi di segno contrario.
La Cassazione ha inoltre sottolineato in più occasioni la gravità delle manovre irregolari di sorpasso e di invasione di corsie non destinate alla marcia (ordinanza n. 604/2021).
Cosa valutare con un avvocato
La regolarità formale del verbale: contenuto, indicazione dei fatti, modalità di contestazione o notifica e rispetto dei termini.
La misurazione della distanza: se esistono elementi oggettivi (segnaletica, posizione del cartello dei 500 metri, riprese) che permettano di metterla in discussione.
La richiesta di sospensione degli effetti: il giudice può, in presenza di gravi motivi, sospendere l'esecuzione del provvedimento. Conta, ad esempio, se la patente è indispensabile per lavorare.
L'entità della sanzione: se, nei limiti previsti dalla legge, si possa chiedere una determinazione più contenuta della sanzione pecuniaria e del periodo di sospensione, tenendo conto dell'assenza di incidenti o di pericolo concreto.
I tempi: il termine di 30 giorni è stabilito dalla legge e va verificato fin dall'inizio.
Ogni valutazione sulle possibilità del singolo caso spetta all'avvocato, dopo l'esame del verbale e dei fatti.
- Verbale di contestazione o notifica, completo in ogni pagina
- Busta o prova della data di notifica, se il verbale è stato notificato
- Eventuale provvedimento di sospensione della patente
- Patente di guida e documenti del veicolo
- Eventuali foto, video o indicazioni sul luogo e sulla segnaletica
- Documentazione che mostri la necessità della patente per lavoro, se presente
- Eventuali ricevute di pagamento della sanzione
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- D.Lgs. n. 150/2011
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 29581/2021
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 604/2021