Compenso del consulente se il finanziamento viene ridotto
Un consulente ha assistito un'impresa nell'ottenere un finanziamento agevolato. Il contratto lega il compenso all'erogazione, ma l'importo è stato ridotto per un errore del cliente. Il quadro normativo e giurisprudenziale.
Il cliente può rifiutarsi di pagare il consulente perché il finanziamento è stato erogato in misura ridotta, se il contratto parla solo di erogazione?
La situazione
Un professionista presta consulenza a una piccola impresa per ottenere un finanziamento agevolato da un ente pubblico. Il contratto, firmato dalle parti, prevede che il compenso sia dovuto a seguito dell'erogazione del finanziamento, senza collegarlo in alcun modo al suo importo.
Il finanziamento viene erogato, ma in misura inferiore a quella attesa. La riduzione dipende da un errore materiale commesso dall'impresa stessa, non dal consulente. Il professionista ha intanto completato il primo stato di avanzamento lavori (SAL), cioè la prima tranche di attività prevista, e ha emesso la fattura relativa.
L'impresa rifiuta di pagare, proprio richiamando la riduzione dell'importo. Il consulente si chiede quali strumenti abbia per ottenere quanto pattuito.
Cosa prevede la legge
Il contratto di consulenza
Il contratto con cui un professionista si impegna a svolgere un servizio intellettuale verso un corrispettivo rientra nella prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.). Il compenso è dovuto nei termini pattuiti dalle parti.
La condizione
Le parti possono subordinare l'efficacia del contratto, o di un singolo patto come il pagamento del compenso, a un evento futuro e incerto: si parla di condizione sospensiva (art. 1353 c.c. e seguenti). Quando l'evento dedotto si verifica, il diritto diventa esigibile. Conta quindi molto il testo del contratto: se lega il compenso soltanto all'erogazione, oppure anche al suo ammontare.
L'inadempimento
Secondo l'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta risponde del danno, a meno che provi che l'inadempimento o il ritardo derivi da un'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. Chi pretende il pagamento deve dimostrare la fonte del proprio diritto, cioè il contratto, e allegare l'inadempimento; spetta a chi non paga provare l'eventuale causa non imputabile.
Strumenti generali di tutela del credito
Nei rapporti tra imprese e professionisti possono applicarsi gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Per un credito fondato su prova scritta, il codice di procedura civile prevede il procedimento per decreto ingiuntivo (art. 633 e seguenti c.p.c.), un percorso più rapido rispetto a una causa ordinaria. Di solito è preceduto da una diffida scritta con cui si invita a pagare entro un termine.
Cosa dice la giurisprudenza
I giudici di merito, in casi analoghi, hanno affermato che in un contratto di consulenza finalizzato all'ottenimento di un finanziamento il diritto al compenso sorge con l'erogazione dello stesso, a prescindere da circostanze che il contratto non prevede espressamente. Hanno inoltre ritenuto che l'interruzione ingiustificata dei pagamenti, quando l'inadempimento è accertato, comporti l'obbligo di corrispondere quanto pattuito.
Il tenore letterale del contratto e la causa della riduzione dell'importo sono gli elementi su cui, in questi casi, si concentra la valutazione.
Cosa valutare con un avvocato
La formulazione esatta della clausola sul compenso: se faccia riferimento solo all'erogazione o anche all'importo erogato.
Se l'evento dedotto in condizione si sia effettivamente verificato e come lo si possa provare.
L'origine dell'errore che ha ridotto il finanziamento e le prove che la collegano all'impresa.
Lo stato di avanzamento delle attività e la corrispondenza con quanto fatturato.
L'opportunità di una diffida preliminare, il calcolo degli interessi e l'idoneità dei documenti per un decreto ingiuntivo.
Eventuali eccezioni che l'impresa potrebbe sollevare, anche in caso di opposizione al decreto.
- Contratto di consulenza firmato dalle parti
- Fattura relativa al primo SAL
- Prove dell'avanzamento delle attività svolte
- Comunicazioni scambiate con l'impresa, comprese le PEC
- Documentazione sull'erogazione del finanziamento e sulla sua riduzione
- Eventuali solleciti di pagamento già inviati
Fonti
- Corte d'Appello, sentenza n. 528/2022
- Tribunale, sentenza RG 2705/2020
- Tribunale, sentenza n. 12039/2024
- Corte d'Appello, sentenza n. 463/2024
- Tribunale, sentenza RG 1304/2021
- Tribunale, sentenza n. 455/2023
- Tribunale, sentenza n. 572/2024