Caduta sul lavoro per pavimento bagnato: cos'è il danno differenziale?
Un lavoratore scivola su un pavimento bagnato senza segnaletica e, durante la malattia, riceve pressioni per rientrare prima. Il quadro su sicurezza, danno differenziale e straining.
Dopo una caduta sul lavoro per un pavimento bagnato non segnalato, posso chiedere al datore il danno non coperto dall'INAIL e contestare le pressioni per rientrare?
La situazione
Un lavoratore, durante l'attività quotidiana, scivola su un pavimento bagnato privo di qualsiasi cartello che segnali il pericolo. Si fa male e ottiene un periodo di prognosi medica, con la pratica di infortunio aperta presso l'INAIL.
Mentre è a casa in malattia, il responsabile diretto lo contatta più volte, in modo informale, per sollecitarne il rientro anticipato. Il lavoratore si chiede se queste pressioni siano lecite.
Le domande sono due: si può chiedere al datore di lavoro la parte di danno che l'INAIL non copre? E le telefonate insistenti possono costituire un comportamento illecito?
Cosa prevede la legge
L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro
L'art. 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. A questo si affianca il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza, che disciplina prevenzione e segnaletica. In particolare, i pavimenti non devono presentare insidie e, quando un rischio non può essere eliminato, occorre segnalarlo con apposita segnaletica di sicurezza.
Indennizzo INAIL e danno differenziale
L'INAIL indennizza l'inabilità temporanea assoluta e il danno biologico permanente solo a partire da una soglia del 6%. Restano fuori, ad esempio, il danno morale, l'inabilità temporanea parziale e il danno biologico inferiore alla soglia. Il danno differenziale è la differenza tra quanto spetterebbe come risarcimento integrale secondo le regole civili e quanto effettivamente riconosciuto dall'INAIL: può essere richiesto al datore di lavoro.
Lo straining
Lo straining è considerato dalla giurisprudenza una forma attenuata di mobbing: una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, con effetti negativi duraturi sul lavoratore. Può costituire violazione dell'obbligo di tutela della personalità morale previsto dall'art. 2087 c.c.
Cosa dice la giurisprudenza
Secondo i giudici di merito e di legittimità, l'art. 2087 c.c. non prevede una responsabilità oggettiva, cioè automatica: si tratta di una responsabilità legata alla colpa, ossia alla mancata adozione delle misure idonee a proteggere il lavoratore.
Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo in presenza di caso fortuito o di rischio elettivo, cioè di una condotta abnorme del lavoratore, estranea alle sue mansioni e tale da interrompere il legame con l'attività lavorativa. Quando manca la segnaletica su un rischio non eliminabile, l'omissione viene letta come elemento a favore della sussistenza della colpa, ferma restando la valutazione di ogni caso concreto.
Quanto allo straining, la giurisprudenza lo riconosce come illecito autonomo rispetto al mobbing, con requisiti meno rigorosi di continuità e intento persecutorio.
Cosa valutare con un avvocato
Se l'evento sia riconducibile a un'omissione del datore (segnaletica, manutenzione, organizzazione della pulizia) e se vi siano elementi che possano far pensare a una condotta anomala del lavoratore.
Quali voci di danno non siano coperte dall'INAIL e come si calcoli la differenza rispetto al risarcimento integrale.
Il momento in cui i postumi si stabilizzano e la pratica INAIL si chiude, perché da lì dipende la quantificazione del danno.
Quali prove siano disponibili: testimonianze di colleghi, segnalazioni precedenti sulla pericolosità dell'area, documentazione medica.
Se le pressioni sul rientro, per frequenza, modalità e effetti, possano essere qualificate come straining o come altro comportamento rilevante.
I tempi di prescrizione e le possibili strade, dalla trattativa stragiudiziale all'azione in giudizio, anche verso un'eventuale assicurazione.
- Certificato di pronto soccorso e documentazione medica dell'infortunio
- Certificati di malattia e prognosi
- Comunicazioni e documenti della pratica INAIL
- Contratto di lavoro e buste paga
- Foto o descrizione del luogo dell'infortunio
- Nominativi dei colleghi presenti ed eventuali loro dichiarazioni
- Messaggi, email o registro delle telefonate relative alle pressioni sul rientro
- Eventuali segnalazioni precedenti sulla pericolosità dell'area
Fonti
- Corte di Cassazione, sentenza n. 18137/2020
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 150/2016
- Corte di Cassazione, sentenza n. 14991/2021
- Corte d'Appello, sentenza n. 233/2024
- Corte d'Appello, sentenza n. 460/2023
- Corte d'Appello, sentenza n. 674/2022
- Corte d'Appello, sentenza n. 60/2022