Casa familiare e figlia minore dopo la fine della convivenza
Cosa accade alla casa e al collocamento di un figlio minore quando una coppia non sposata smette di convivere e l'immobile con il mutuo è intestato solo a uno dei due genitori.
Posso ottenere l'assegnazione della casa familiare e il collocamento prevalente di mia figlia dopo la fine della convivenza, anche se casa e mutuo sono intestati all'altro genitore?
La situazione
Una coppia non sposata ha vissuto per anni insieme con la figlia minore in una casa acquistata con un mutuo intestato solo al compagno. Il rapporto si è incrinato, i conflitti sono aumentati e proseguire la convivenza è diventato molto difficile.
La madre si chiede se, con la fine della convivenza, la bambina possa restare a vivere con lei nella stessa casa, pur non essendone proprietaria. Possiede inoltre un altro immobile, che però è affittato ed è gravato da un mutuo.
Restano da chiarire anche l'affidamento della figlia, il contributo economico di ciascun genitore e chi debba farsi carico del mutuo e delle spese di casa.
Cosa prevede la legge
Figli nati fuori dal matrimonio
Nel nostro ordinamento i figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti di quelli nati da genitori sposati. I provvedimenti che li riguardano sono presi guardando esclusivamente al loro interesse morale e materiale, nel rispetto del diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori (bigenitorialità).
Affidamento e collocamento
La regola generale è l'affidamento condiviso: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e decidono insieme sulle questioni più importanti per il figlio. Il collocamento indica invece presso quale genitore il minore vive in via prevalente. Si può derogare all'affidamento condiviso solo se contrario all'interesse del minore.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare è l'ambiente domestico in cui il figlio è cresciuto. L'istituto serve a tutelare questo habitat e a evitare lo sradicamento del minore; per questo prescinde dal fatto che l'immobile sia di proprietà di uno o dell'altro genitore.
Mantenimento
Entrambi i genitori devono provvedere ai bisogni del figlio in proporzione ai propri redditi. Il giudice può stabilire un assegno periodico di perequazione (che riequilibra le differenze di reddito e di tempi di permanenza) e la ripartizione delle spese straordinarie, di norma in quote.
Strumenti per regolare la crisi
I genitori possono accordarsi con una negoziazione assistita o con un ricorso congiunto. In mancanza di accordo, è previsto il ricorso al giudice secondo l'art. 473-bis c.p.c., che disciplina i procedimenti in materia di persone, minori e famiglia, con possibilità di richiedere provvedimenti urgenti.
Cosa dice la giurisprudenza
I principi su affidamento e mantenimento valgono pienamente anche per i genitori non sposati che non convivono più (Tribunale, sentenza).
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (Tribunale, sentenza RG 200/2022).
La proprietà esclusiva dell'immobile in capo a un genitore non è, di per sé, un ostacolo all'assegnazione all'altro, se il figlio è collocato in via prevalente presso quest'ultimo (Tribunale, sentenza n. 1294/2018).
L'avere un altro immobile, anche affittato e con mutuo, non impedisce l'assegnazione, perché rileva soprattutto l'interesse del minore a non perdere il proprio ambiente di vita.
Sul mantenimento, il giudice può prevedere un assegno perequativo a carico dell'uno o dell'altro genitore, a seconda delle differenze di reddito e dei tempi di permanenza, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie (Tribunale, sentenza n. 240/2025).
Cosa valutare con un avvocato
Se sia più adatta una soluzione concordata o un procedimento davanti al giudice, anche alla luce del livello di conflitto.
Come impostare la richiesta di collocamento prevalente e quali elementi dimostrino la abitudine di vita del minore nella casa.
Quale ruolo abbia la disponibilità di un altro immobile e in che modo venga valutata.
Chi sostiene il mutuo e le spese ordinarie (utenze, condominio) dopo l'assegnazione, e come questo incida sul mantenimento.
Se vi siano i presupposti per misure urgenti e quali siano i tempi per ottenerle.
La determinazione dell'assegno e delle spese straordinarie, in base ai redditi di entrambi.
- Atto di nascita o certificato di riconoscimento della figlia
- Certificato di residenza e stato di famiglia
- Contratto di mutuo e atto di acquisto della casa familiare
- Documentazione sull'altro immobile (visura, contratto di locazione, mutuo)
- Dichiarazioni dei redditi e buste paga recenti di entrambi i genitori
- Elenco delle spese per la figlia (scuola, salute, attività, spese straordinarie)
- Comunicazioni scritte tra i genitori sulla gestione della figlia e sulla convivenza
- Eventuali provvedimenti o accordi già esistenti sulla figlia
Fonti
- Tribunale, sentenza n. 1294/2018
- Tribunale, sentenza RG 200/2022
- Tribunale, sentenza n. 240/2025
- Tribunale, sentenza
- Tribunale, sentenza n. 1576/2024
- Tribunale, sentenza n. 1278/2022
- Tribunale, sentenza n. 1549/2021
- Atto normativo n. 54/2006
- Atto normativo n. 154/2013