Separazione giudiziale, accesso alla casa e mantenimento della figlia
Una coppia separata di fatto da anni valuta la separazione giudiziale. Si chiede se si possa impedire all'altro coniuge l'accesso alla casa di proprietà e se si possa rinunciare al mantenimento della figlia maggiorenne.
Posso ottenere la separazione giudiziale e impedire all'altro coniuge di entrare in casa mia? Posso rinunciare al mantenimento per mia figlia maggiorenne?
La situazione
Una coppia sposata in regime di separazione dei beni vive separata di fatto da molti anni. La casa in cui vive uno dei due coniugi è di sua proprietà esclusiva, ma l'altro coniuge ha ancora lì la residenza anagrafica e continua ad accedervi.
Il coniuge proprietario vuole avviare la separazione giudiziale e si chiede se, nel frattempo, possa impedire l'ingresso all'altro. Il coniuge non proprietario dispone peraltro di un altro immobile.
C'è poi una figlia maggiorenne che sta ancora studiando: ci si domanda se si possa rinunciare, per lei, all'assegno di mantenimento a carico dell'altro genitore.
Cosa prevede la legge
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale è il procedimento davanti al giudice che si usa quando i coniugi non trovano un accordo. Secondo l'art. 151 del codice civile può essere chiesta quando la convivenza diventa intollerabile. Non serve dimostrare che l'altro abbia una colpa: basta una condizione di distacco o disaffezione, anche di uno solo dei coniugi.
La casa di proprietà esclusiva
Chi è proprietario esclusivo di un immobile ha il diritto di goderne pienamente. Tuttavia, finché c'è solo una separazione di fatto e l'altro coniuge ha la residenza nell'abitazione, il proprietario non può cacciarlo o impedirgli l'accesso di propria iniziativa. La regolazione dell'uso della casa passa dal giudice.
Dopo il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa un'udienza e può adottare provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli. Tra questi possono rientrare il rilascio dell'immobile e la disciplina delle visite.
Il mantenimento della figlia maggiorenne
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli prosegue anche dopo la maggiore età, finché non raggiungono l'indipendenza economica. Il titolare del diritto al mantenimento è il figlio stesso. Per questo il genitore non può rinunciarvi al posto suo, e un eventuale accordo in tal senso sarebbe nullo. Il giudice, però, dispone l'assegno solo se c'è una domanda di parte.
Cosa dice la giurisprudenza
Il tribunale, con la sentenza n. 1294/2018, ha ritenuto che una separazione di fatto che dura da diversi anni dimostri che la convivenza non può più riprendere.
Con la sentenza n. 2571/2024 il tribunale ha affermato che, in sede di provvedimenti provvisori all'udienza presidenziale, il giudice può ordinare a un coniuge di lasciare l'immobile e regolare le sue visite.
Cosa valutare con un avvocato
Se, nella situazione concreta, ricorrano i presupposti per la separazione giudiziale e quale sia il momento opportuno per avviarla.
Quali provvedimenti temporanei sull'abitazione chiedere al Presidente del Tribunale e con quali elementi sostenerli, come la proprietà esclusiva, il regime di separazione dei beni e la disponibilità di un altro immobile.
I rischi di una estromissione fatta senza un provvedimento del giudice, che può esporre a contestazioni.
Come muoversi sul mantenimento della figlia maggiorenne: chi sia legittimato a chiederlo, se la figlia sia ancora non autosufficiente e quali effetti abbia l'assenza di una domanda.
La disciplina delle visite alle altre figlie, se minorenni.
- Atto di matrimonio e certificato di residenza di entrambi i coniugi
- Atto di proprietà dell'abitazione
- Documentazione sul regime patrimoniale scelto (separazione dei beni)
- Elementi che provino la separazione di fatto, come contratti di locazione o utenze
- Documenti sulla situazione economica dei coniugi e sugli altri immobili disponibili
- Certificati di iscrizione e frequenza agli studi della figlia maggiorenne
- Eventuali comunicazioni o accordi scritti tra i coniugi
Fonti
- Tribunale, sentenza n. 1294/2018
- Tribunale, sentenza n. 2571/2024