Separazione consensuale con figlia minorenne: quale via scegliere?
Due coniugi d'accordo su tutto devono formalizzare la separazione e hanno una figlia minorenne. Quali strade prevede la legge, con quali differenze di procedura e di costi, e come si tutela la minore.
Qual è il modo più rapido ed economico per formalizzare la separazione consensuale, tutelando al meglio la figlia minorenne?
La situazione
Due coniugi con una figlia minorenne hanno deciso di separarsi e sono già d'accordo su tutto: con chi vivrà la bambina, come saranno ripartiti i tempi con i genitori, quale contributo al mantenimento è previsto e che cosa accadrà alla casa in cui la famiglia vive.
Il clima è collaborativo e non c'è alcun conflitto da risolvere. Resta però una domanda pratica: quale percorso formale scegliere per rendere valido l'accordo, spendendo il meno possibile e impiegando poco tempo, senza trascurare la tutela della figlia.
Cosa prevede la legge
La separazione consensuale
La separazione consensuale è prevista dall'art. 158 del Codice Civile. Con essa i coniugi, di comune accordo, sospendono gli effetti del matrimonio e regolano i loro rapporti personali e patrimoniali. L'accordo, però, non basta da solo: deve passare un controllo di legittimità, che si chiama omologazione quando interviene il Tribunale e autorizzazione quando interviene il Pubblico Ministero.
L'interesse della figlia minorenne
In caso di crisi della coppia, l'affidamento dei figli è guidato dal principio della bigenitorialità: la figlia ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Ciò che conta prima di tutto è il suo interesse morale e materiale.
Le due strade possibili
La presenza di figli minori esclude la forma semplificata davanti all'Ufficiale di Stato Civile in Comune. Restano due percorsi:
Ricorso congiunto al Tribunale: i coniugi presentano insieme un'unica domanda con le condizioni concordate. Con la riforma del processo civile (art. 473-bis.51 del Codice di procedura civile) il procedimento è stato snellito: le parti possono dichiarare di rinunciare a comparire all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, e confermare di non volersi riconciliare.
Negoziazione assistita da avvocati: prevista dalla L. n. 162/2014, consente di redigere una convenzione di separazione senza passare dal Tribunale, con l'assistenza dei legali. Con figli minori l'accordo va trasmesso al Pubblico Ministero, che lo autorizza se lo ritiene rispondente all'interesse dei figli.
Effetti patrimoniali
Se i coniugi sono in comunione dei beni, questa si scioglie quando il presidente del Tribunale li autorizza a vivere separati oppure alla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita. Quanto alla casa familiare in locazione, la successione nel contratto segue ciò che i coniugi hanno concordato.
Cosa dice la giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la separazione consensuale ha natura negoziale e valorizza l'autonomia delle parti. Questa autonomia trova però un limite nella tutela dei figli minori.
I giudici di merito hanno chiarito che, in assenza di controversie, le parti possono limitarsi a confermare le condizioni della separazione consensuale (Tribunale, 2017). In un'altra pronuncia (sentenza n. 581/2023) è stato valorizzato il nuovo assetto della riforma: le parti dichiarano di rinunciare a comparire e sostituiscono l'udienza con note scritte, confermando di non volersi riconciliare.
Cosa valutare con un avvocato
Costi: nel ricorso congiunto i coniugi possono farsi assistere da un unico avvocato, con una spesa inferiore. Nella negoziazione assistita sono in genere necessari due avvocati, uno per parte.
Tempi e modalità: se sia possibile la trattazione scritta e come si svolge il controllo del Tribunale o del Pubblico Ministero.
Contenuto dell'accordo: un piano genitoriale dettagliato (residenza della minore, tempi con ciascun genitore, spese ordinarie e straordinarie, mantenimento) rende più agevole il controllo sull'interesse della figlia.
Casa familiare: assegnazione, eventuale contratto di locazione o titolo di proprietà.
Regime patrimoniale: presenza o meno della comunione dei beni e momento in cui cessa.
Interessi dei coniugi: l'avvocato unico è possibile solo se non c'è conflitto di interessi; spetta al professionista valutarlo.
- Certificato o estratto dell'atto di matrimonio
- Certificato di residenza e stato di famiglia
- Atto di nascita della figlia minorenne
- Documenti di identità e codici fiscali dei coniugi
- Ultime dichiarazioni dei redditi e buste paga o altri documenti sul reddito di entrambi
- Contratto di locazione o titolo di proprietà della casa familiare
- Documentazione su eventuali mutui, conti correnti e beni comuni
- Bozza scritta dell'accordo su affidamento, tempi con la figlia e mantenimento
- Eventuale convenzione matrimoniale o indicazione del regime patrimoniale scelto
Fonti
- Corte di Cassazione, sentenza n. 21761/2021
- Tribunale, sentenza n. 581/2023
- Tribunale, sentenza RG 2955/2017
- Legge n. 162/2014
- Legge n. 151/1975
- Legge n. 898/1970
- D.Lgs. n. 149/2022