Separazione consensuale: come regolare casa, figli e mantenimento?
Una coppia con una figlia, studentessa universitaria non ancora autonoma, vuole separarsi di comune accordo. La casa familiare è di proprietà esclusiva di un coniuge, che intende venderla: come si regolano rilascio, affidamento e mantenimento.
In una separazione consensuale, come posso regolare il rilascio della casa di mia proprietà per venderla e il mantenimento dei figli?
La situazione
Due coniugi, entrambi con un lavoro e un reddito proprio, hanno deciso di separarsi di comune accordo. Hanno una figlia che frequenta l'università in un'altra città e non è ancora economicamente autosufficiente.
La casa in cui la famiglia viveva appartiene soltanto a uno dei due, che vorrebbe venderla. L'altro coniuge, che è proprietario di un secondo immobile, dovrebbe lasciarla. La figlia vivrebbe prevalentemente con il genitore proprietario.
I coniugi hanno già un accordo di massima: affidamento condiviso, mantenimento diretto e paritetico, nessun assegno tra loro. Resta da capire come metterlo per iscritto in modo chiaro e valido.
Cosa prevede la legge
La separazione consensuale
È il procedimento con cui i coniugi, di comune accordo, definiscono le condizioni personali ed economiche della separazione. Il quadro di riferimento comprende la legge n. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia) e la legge n. 898/1970 sullo scioglimento del matrimonio. In alternativa al ricorso congiunto davanti al tribunale, è possibile la negoziazione assistita da avvocati, che resta praticabile anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Affidamento dei figli
La regola generale, introdotta dalla legge n. 54/2006, è l'affidamento condiviso: entrambi i genitori esercitano la responsabilità sui figli. Un mantenimento diretto e paritetico, in cui ciascun genitore provvede direttamente alle spese, è compatibile con l'affidamento condiviso quando i redditi dei genitori sono proporzionati e non c'è una disparità tale da richiedere un assegno di riequilibrio.
La casa familiare
L'assegnazione della casa familiare è un diritto personale di godimento, pensato soprattutto per tutelare l'ambiente domestico dei figli. Di norma riguarda il genitore con cui i figli vivono in prevalenza. Chi non è titolare di un diritto sull'immobile e non è il genitore collocatario, in linea di principio, non ha titolo per rimanervi. Per questo l'accordo può prevedere un termine certo per il rilascio, utile a chi intende poi vendere il bene.
Figli maggiorenni non autosufficienti
I genitori restano tenuti al mantenimento finché il figlio maggiorenne non è economicamente indipendente. L'accordo può quantificare il contributo di ciascuno, ad esempio per tasse universitarie, vitto e alloggio nella città di studio, in proporzione alle rispettive capacità di reddito.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12967/2023, ha ribadito la validità e l'importanza delle clausole contenute negli accordi di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta. Anche la giurisprudenza di merito, cioè dei tribunali, tiene conto dell'assegnazione della casa familiare come utilità economica nella valutazione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Cosa valutare con un avvocato
Se procedere con ricorso congiunto o con negoziazione assistita.
Come formulare la clausola sul rilascio: termine, modalità e conseguenze in caso di mancato rispetto.
Il rapporto tra assegnazione della casa e progetto di vendita, anche rispetto a eventuali acquirenti.
Se i redditi dei genitori siano abbastanza proporzionati da rendere adeguato il mantenimento diretto, senza assegno.
Come ripartire spese ordinarie e straordinarie della figlia, in percentuale o in quota fissa.
Come regolare il contributo per gli studi fuori sede e come aggiornarlo nel tempo.
Se l'assenza di assegno tra i coniugi sia coerente con la situazione economica di entrambi.
- Certificato di matrimonio
- Atto di proprietà della casa familiare
- Documentazione sulla proprietà del secondo immobile dell'altro coniuge
- Dichiarazioni dei redditi o buste paga di entrambi i coniugi
- Documenti sulle spese universitarie e di alloggio della figlia
- Bozza dell'accordo di massima già raggiunto tra i coniugi
- Eventuali mutui o altri vincoli gravanti sull'immobile
Fonti
- Corte di Cassazione, sentenza n. 12967/2023
- Tribunale, sentenza n. 223/2023
- Tribunale, sentenza n. 5044/2022
- Tribunale, sentenza n. 125/2022
- Tribunale, sentenza n. 1436/2023
- Tribunale, sentenza n. 3320/2022
- Tribunale, sentenza n. 886/2022
- Atto normativo n. 898/1970
- Atto normativo n. 151/1975