Separazione: affidamento, casa familiare e assegno di mantenimento
Un genitore senza reddito, con un figlio piccolo e la casa di proprietà dell'altro coniuge, si chiede cosa prevede la legge su affidamento, casa familiare e assegno di mantenimento in caso di separazione.
In caso di separazione posso ottenere l'affidamento del figlio, la casa familiare e un assegno di mantenimento per me e per lui?
La situazione
Una persona senza reddito vive con il coniuge e con un figlio in età prescolare. Il rapporto di coppia è ormai molto conflittuale e la convivenza è diventata difficile da sostenere.
La casa in cui vive la famiglia è di proprietà esclusiva del coniuge, che ha invece un reddito stabile. Chi è in questa situazione vuole capire se, con la separazione, sia possibile ottenere l'affidamento del figlio, restare nell'abitazione e ricevere un contributo economico per sé e per il bambino.
Sono tre questioni distinte, che il giudice affronta con criteri diversi e che è utile conoscere prima di parlare con un avvocato.
Cosa prevede la legge
Affidamento del figlio
L'art. 337-ter del codice civile riconosce al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Per questo la regola è l'affidamento condiviso: entrambi i genitori condividono le decisioni più importanti sulla vita del figlio. L'affidamento esclusivo a un solo genitore è l'eccezione. Con l'affidamento condiviso il giudice può stabilire che il figlio abbia la propria residenza prevalente presso uno dei genitori (il cosiddetto collocamento prevalente), tenendo conto di elementi come l'età del bambino e il tempo che ciascun genitore può dedicargli.
Assegnazione della casa familiare
Secondo l'art. 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli. Di regola l'abitazione viene assegnata al genitore presso cui il figlio vive in modo prevalente, anche quando l'immobile appartiene solo all'altro coniuge. Lo scopo è conservare al figlio il suo ambiente domestico abituale.
Mantenimento del figlio e del coniuge
Ciascun genitore contribuisce al mantenimento del figlio in proporzione alle proprie risorse, e il genitore con maggiori disponibilità economiche è chiamato a un contributo più alto.
L'art. 156 c.c. prevede inoltre che il giudice possa disporre un assegno a favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, quando questi non abbia redditi adeguati. L'addebito è la dichiarazione che la separazione è dipesa dal comportamento contrario ai doveri coniugali di uno dei due.
Provvedimenti provvisori e urgenti
Nel corso del giudizio di separazione il giudice può adottare provvedimenti provvisori e urgenti, ad esempio sull'affidamento, sulla casa e sugli assegni, previsti dall'art. 473-bis.22 del codice di procedura civile. Le parti possono anche cercare un accordo con strumenti come la negoziazione assistita, cioè una trattativa condotta con l'aiuto dei rispettivi avvocati.
Cosa dice la giurisprudenza
I giudici ribadiscono che l'affidamento condiviso è la regola e che l'affidamento esclusivo è l'eccezione, riservata a situazioni in cui l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In ogni decisione il criterio guida resta l'interesse del figlio.
Cosa valutare con un avvocato
Il tipo di percorso più adatto: accordo tra i coniugi oppure separazione giudiziale, anche in relazione al livello di conflitto.
Le condizioni concrete di affidamento e di collocamento del figlio, e i tempi di frequentazione con l'altro genitore.
Gli effetti dell'assegnazione della casa familiare e la sua durata.
La situazione economica di entrambi i coniugi, per capire come si determinano il contributo per il figlio e l'eventuale assegno per il coniuge.
L'eventuale richiesta di addebito e le sue conseguenze sull'assegno.
L'opportunità di chiedere provvedimenti provvisori e urgenti durante il giudizio.
- Certificato di matrimonio e stato di famiglia
- Certificato di nascita del figlio
- Titolo di proprietà o documenti relativi all'abitazione familiare
- Dichiarazioni dei redditi e buste paga di entrambi i coniugi, se disponibili
- Estratti conto bancari e documentazione sul patrimonio della famiglia
- Spese ordinarie del figlio (scuola, salute, attività) e della famiglia
- Eventuali comunicazioni scritte tra i coniugi relative alla crisi familiare
- Eventuali accordi o atti già sottoscritti tra i coniugi
Fonti
- Tribunale, sentenza RG 423/2022 (Corte d'Appello)
- Tribunale, sentenza RG 550/2020
- Tribunale, sentenza RG 5351/2020
- Tribunale, sentenza RG 3194/2020
- Tribunale, sentenza RG 3294/2021
- Tribunale, sentenza n. 1566/2018
- Tribunale, sentenza n. 4314/2024
- Atto normativo n. 262/1942
- Atto normativo n. 162/2014
- Atto normativo n. 54/2006
- Atto normativo n. 149/2022
- Atto normativo n. 154/2013