Avviso di accertamento non impugnato: cosa si può fare?
Un avviso di accertamento per omessa dichiarazione non è stato impugnato nei 60 giorni. Il quadro su esecutività dell'atto, autotutela, ricostruzione del reddito e riscossione, per arrivare preparati al colloquio con un avvocato.
Ho ricevuto un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e il termine per fare ricorso è scaduto: esistono ancora rimedi?
La situazione
Una persona riceve dall'Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento relativo a un'annualità per la quale non risulta presentata la dichiarazione dei redditi. La pretesa è di alcune decine di migliaia di euro, ricostruita dall'ufficio con metodo induttivo, cioè sulla base degli elementi a sua disposizione.
L'avviso non viene impugnato e il termine di 60 giorni dalla notifica passa. Quando ci si attiva, l'atto risulta ormai definitivo e non si dispone di documentazione contabile utile a dimostrare redditi inferiori o costi sostenuti.
Restano da capire quali conseguenze ci siano sul piano della riscossione e quali strumenti la legge consenta ancora.
Cosa prevede la legge
L'accertamento in caso di omessa dichiarazione
L'avviso di accertamento è l'atto con cui l'amministrazione finanziaria determina la base imponibile e l'imposta dovuta. Se la dichiarazione non è stata presentata, l'ufficio può ricostruire il reddito in via induttiva, utilizzando qualsiasi elemento disponibile, anche presunzioni cosiddette «supersemplici», cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti in generale.
Atti impo-esattivi ed esecutività
Dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi sono «impo-esattivi»: contengono sia l'accertamento sia l'intimazione a pagare. Decorsi 60 giorni dalla notifica, l'atto vale come titolo esecutivo, senza bisogno di una successiva cartella di pagamento. Trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine di pagamento (di norma 91 giorni dalla notifica), l'ufficio può affidare le somme all'agente della riscossione, che può avviare procedure come pignoramenti e fermi amministrativi.
Il ricorso e i suoi termini
Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria va proposto entro 60 giorni dalla notifica. Scaduto questo termine l'atto diventa definitivo e non è più impugnabile in via ordinaria, né è possibile chiedere l'accertamento con adesione.
L'autotutela
L'autotutela è il potere dell'amministrazione di annullare o correggere i propri atti quando sono illegittimi o infondati. Può essere sollecitata anche dopo che l'atto è divenuto definitivo. Si distingue in:
obbligatoria, per vizi manifesti come l'errore di persona o la doppia imposizione, ma non esercitabile quando è trascorso un anno dalla definitività dell'atto;
facoltativa, rimessa alla discrezionalità dell'ufficio, che può intervenire se riconosce l'illegittimità o l'infondatezza ma non è tenuto a farlo.
La notifica
Se la notifica fosse giuridicamente inesistente, il termine di 60 giorni non sarebbe validamente decorso e l'impugnazione sarebbe possibile anche oltre la scadenza. Per verificarlo si può chiedere accesso agli atti, per ottenere copia della relata di notifica.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sui limiti degli accertamenti ai fini IRPEF. Secondo l'orientamento richiamato, anche quando il reddito è ricostruito in modo induttivo per omessa dichiarazione, l'ufficio deve determinare, sia pure con metodo induttivo, i costi relativi ai maggiori ricavi o compensi accertati, in applicazione del principio di capacità contributiva: si tassa il reddito netto e non il solo incasso.
Cosa valutare con un avvocato
La regolarità della notifica: modalità, data, relata e soggetto che l'ha ricevuta, per capire se il termine sia davvero decorso.
Se la pretesa tenga conto dei costi, e se siano recuperabili elementi per dimostrarli.
La natura dell'autotutela da sollecitare (obbligatoria o facoltativa), considerato il limite di un anno e la discrezionalità dell'ufficio.
Lo stato della riscossione: se l'atto sia già stato affidato all'agente della riscossione e quali azioni esecutive siano possibili.
L'eventuale rateizzazione del debito come strumento per evitare o limitare le azioni esecutive.
Eventuali profili ulteriori legati all'omessa dichiarazione.
- Avviso di accertamento con la relativa busta o ricevuta di notifica
- Eventuali comunicazioni successive dell'Agenzia delle Entrate o dell'agente della riscossione
- Estratti conto bancari relativi all'anno accertato
- Fatture, ricevute e altri documenti di spesa dello stesso anno
- Documentazione sull'attività svolta e sui redditi percepiti
- Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti e successivi
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 560/2021
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 7782/2020
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 1421/2022
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 4347/2021
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 6341/2020
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 4154/2021
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 5103/2020
- Atto normativo n. 115/2002
- Atto normativo n. 14/2019
- Atto normativo n. 23/2011
- Atto normativo n. 159/2011
- Atto normativo n. 58/1998
- Atto normativo n. 149/2022