Affidamento e mantenimento dei figli: cosa prevede la legge?
Un genitore frequenta poco i figli adolescenti e propone un contributo mensile molto contenuto. Il quadro normativo su affidamento condiviso, esclusivo e criteri per determinare il mantenimento.
Se l'altro genitore vede poco i figli e offre un contributo molto basso, posso chiedere l'affidamento esclusivo e un mantenimento più alto?
La situazione
Una coppia non sposata, con due figli adolescenti, ha posto fine alla convivenza. I ragazzi vivono stabilmente con la madre, che si occupa della quotidianità: casa, pasti, utenze, spese di ogni giorno.
Il padre li vede in modo molto limitato, di norma per una cena a settimana e senza pernottamenti. Nel frattempo ha proposto di versare una somma mensile modesta per il mantenimento di entrambi i figli.
I redditi dei due genitori sono diversi: quello del padre è più alto di quello della madre, e il padre dispone anche di risparmi e di una prospettiva di eredità. Ci si chiede se tale situazione giustifichi un affidamento diverso da quello condiviso e se la somma proposta sia adeguata ai criteri di legge.
Cosa prevede la legge
Affidamento: la regola della bigenitorialità
L'ordinamento riconosce al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Per questo l'art. 337-ter del codice civile prevede che il giudice valuti prima di tutto la possibilità che i figli restino affidati a entrambi: è il cosiddetto affidamento condiviso, che vale anche per i figli di genitori non sposati.
Si può derogare a questa regola solo quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. In tal caso il giudice può disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore.
Mantenimento: il criterio della proporzionalità
Sempre l'art. 337-ter c.c. stabilisce che ciascun genitore provveda ai bisogni dei figli in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo. Tra gli elementi da considerare ci sono:
le esigenze attuali dei figli, che cambiano con l'età;
il tenore di vita goduto durante la convivenza;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi;
il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Il procedimento
Per i figli nati fuori dal matrimonio, la regolamentazione di affidamento e mantenimento si chiede al tribunale con ricorso, secondo le norme del rito in materia di famiglia (art. 473-bis e seguenti del codice di procedura civile).
Cosa dice la giurisprudenza
I giudici, di merito e di legittimità, affermano che l'affidamento condiviso resta la regola e che la deroga è ammessa solo in situazioni eccezionali. Tali situazioni sono state ravvisate, ad esempio, davanti a una palese inidoneità genitoriale o a un disinteresse cronico verso i figli, che renda quel regime contrario al loro interesse.
Ne deriva che la sola scarsità delle frequentazioni non basta automaticamente: conta quanto il comportamento del genitore incida concretamente sul benessere e sulla crescita dei figli. Resta distinto il tema del collocamento, cioè della casa in cui i ragazzi vivono in prevalenza, che può essere stabilito presso un genitore anche in presenza di affidamento condiviso, con tempi di frequentazione con l'altro regolati di conseguenza.
Cosa valutare con un avvocato
Se i comportamenti descritti raggiungano la soglia di eccezionalità richiesta per l'affidamento esclusivo, oppure se sia più aderente alla situazione un affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un genitore e tempi di frequentazione ben definiti.
Il peso da dare all'età dei figli e alla loro volontà, che per gli adolescenti viene tenuta in considerazione.
Come ricostruire in modo documentato i redditi, il patrimonio e le spese dei due genitori, comprese le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive).
Se sia preferibile tentare un accordo, anche con l'assistenza dei legali, o rivolgersi direttamente al tribunale.
Gli effetti di un eventuale accordo, che per essere solido deve essere formalizzato in modo corretto.
- Documenti di identità e stato di famiglia
- Atti di nascita dei figli
- Buste paga, dichiarazioni dei redditi e altri documenti sul reddito di entrambi i genitori, se disponibili
- Estratti conto e documentazione su risparmi e proprietà
- Elenco e ricevute delle spese ordinarie e straordinarie per i figli (scuola, salute, sport, utenze, affitto o mutuo)
- Messaggi, email o altre comunicazioni sulle visite e sulla proposta di contributo economico
- Eventuali accordi o provvedimenti già esistenti sui figli
- Calendario indicativo delle frequentazioni effettivamente avvenute
Fonti
- Corte di Cassazione, sentenza n. 389/2022
- Tribunale, sentenza RG 550/2020
- Tribunale, sentenza RG 7770/2020
- Tribunale, sentenza n. 645/2023
- Tribunale, sentenza
- Tribunale, sentenza RG 5014/2020
- Tribunale, sentenza RG 5049/2019
- Atto normativo n. 54/2006
- Atto normativo n. 151/1975
- Atto normativo n. 262/1942
- Atto normativo n. 898/1970
- Atto normativo n. 154/2013
- Atto normativo n. 149/2022