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Divorzio subito se il coniuge non firma l'accordo: si può?

Divorzio subito se il coniuge non firma l'accordo: si può?

Dopo la fine della convivenza e il rifiuto dell'altro coniuge di firmare un accordo, si può chiedere subito il divorzio? Il caso spiega il rapporto tra separazione e divorzio e i tempi previsti dalla legge.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Posso chiedere subito il divorzio se la convivenza è finita da poche settimane e il mio coniuge rifiuta di firmare l'accordo consensuale?

La situazione

Una persona sposata ha interrotto la convivenza con il coniuge da poche settimane. La relazione è finita e c'è la volontà di chiudere definitivamente il matrimonio, il prima possibile.

I coniugi avevano iniziato a ragionare su un accordo di massima per una procedura consensuale, cioè condivisa. Al momento di firmare, però, uno dei due si è rifiutato.

Nasce quindi il dubbio: il rifiuto dell'altro permette di saltare passaggi e chiedere direttamente il divorzio al giudice? Oppure bisogna seguire un percorso diverso, con tempi più lunghi?

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Cosa prevede la legge

Separazione e divorzio sono due cose diverse

La separazione personale è una fase transitoria: sospende alcuni doveri del matrimonio, come la coabitazione, ma non scioglie il vincolo. Il divorzio, disciplinato dalla legge n. 898/1970, pone invece fine in modo definitivo al matrimonio (o ai suoi effetti civili).

Niente divorzio immediato

Nell'ordinamento italiano non esiste, in via generale, un divorzio basato soltanto sulla volontà di uno dei coniugi o sulla semplice separazione di fatto, cioè sulla fine della convivenza senza alcun provvedimento. L'art. 3 della legge n. 898/1970 elenca in modo tassativo i casi in cui si può chiedere lo scioglimento del matrimonio. Il più frequente è quello in cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato (cioè non più impugnabile), la separazione giudiziale, oppure è stata omologata, cioè approvata dal tribunale, la separazione consensuale.

I tempi tra separazione e divorzio

La legge fissa un periodo minimo di attesa:

  • dodici mesi in caso di separazione giudiziale;

  • sei mesi in caso di separazione consensuale.

Il termine decorre dalla data dell'udienza in cui i coniugi compaiono davanti al presidente del tribunale.

Se l'altro coniuge non è d'accordo

Il rifiuto di firmare non lascia senza tutela: ciascun coniuge ha diritto di chiedere la separazione anche senza il consenso dell'altro, con un ricorso per separazione giudiziale. In quella sede il giudice può autorizzare i coniugi a vivere separati e regolare i rapporti patrimoniali.

Cosa dice la giurisprudenza

Secondo l'orientamento riportato, i giudici ammettono pacificamente la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale: se nel corso del procedimento i coniugi trovano un'intesa, la separazione può proseguire in forma consensuale. Questo incide sui tempi, perché per il successivo divorzio il termine passa da dodici a sei mesi.

Di conseguenza, una domanda di divorzio presentata quando manca una separazione legale, e senza altri presupposti previsti dalla legge, incontra il limite dell'assenza del requisito richiesto dall'art. 3.

Cosa valutare con un avvocato

  • Se, nella situazione concreta, ricorra uno dei presupposti previsti dall'art. 3 della legge sul divorzio, oltre alla separazione.

  • Quale tipo di separazione sia più adatto: giudiziale fin dall'inizio, oppure con la possibilità di una successiva trasformazione in consensuale.

  • Quali condizioni economiche e personali (casa, mantenimento, eventuali figli) siano già condivise e come inserirle nel ricorso.

  • Come calcolare con precisione il momento da cui decorre il termine per il divorzio.

  • Quali tempi e costi aspettarsi nei due percorsi.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Certificato o estratto di matrimonio
  • Documento d'identità e codice fiscale di entrambi i coniugi
  • Stato di famiglia e certificato di residenza
  • Eventuali accordi, bozze o messaggi scambiati tra i coniugi sulle condizioni della separazione
  • Documentazione sui redditi e sul patrimonio di entrambi (dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto)
  • Documenti relativi a casa familiare, mutuo o locazione
  • Eventuale documentazione relativa ai figli (nascita, spese scolastiche e di cura)

Fonti

  • Legge n. 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
  • Legge n. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia)
  • Atto normativo n. 162/2014
  • Atto normativo n. 149/2022
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.