Sospensione della patente dopo il ritiro: quanto dura e si può ridurre?
Dopo il ritiro della patente al controllo stradale il verbale non indica la durata della sospensione. Chi decide, in che tempi e quali strumenti prevede la legge per contestare o ridurre il periodo.
Quanto durerà la sospensione della patente ritirata dopo un controllo stradale e come posso ottenere una riduzione del periodo?
La situazione
Una persona viene fermata a un controllo stradale e le viene contestata una violazione del Codice della Strada, ad esempio l'uso del telefono durante la guida o un eccesso di velocità. L'organo accertatore, cioè chi rileva l'infrazione, ritira subito la patente.
Il verbale consegnato sul momento riporta la decurtazione di alcuni punti, ma non dice per quanto tempo la patente resterà sospesa. Da qui nasce il dubbio: è una mancanza del verbale? Quanto durerà davvero lo stop?
Nel frattempo la persona si chiede se esista un modo per ridurre il periodo di sospensione e come controllare lo stato della propria patente.
Cosa prevede la legge
Il ritiro e la durata della sospensione
Il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) prevede che, quando da una violazione deriva la sanzione accessoria della sospensione della patente, l'organo accertatore proceda al ritiro immediato del documento. Del ritiro deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione.
È normale che il verbale redatto sul posto non indichi la durata della sospensione: non la stabilisce l'organo di polizia, ma il Prefetto competente, con un'apposita ordinanza.
I termini
L'organo accertatore trasmette la patente alla Prefettura entro 5 giorni dal ritiro.
Il Prefetto ha 15 giorni per emanare l'ordinanza di sospensione, indicandone la durata esatta.
Se l'ordinanza non viene emanata e notificata nei termini, la legge fa sorgere il diritto alla restituzione del documento.
La decurtazione dei punti
La perdita di punti, prevista dall'art. 126-bis del Codice della Strada, è una sanzione accessoria distinta dalla sospensione. Lo stato della patente e il saldo dei punti si possono consultare con le modalità indicate dal Ministero competente.
Come si contesta il provvedimento
Contro l'ordinanza prefettizia la legge prevede il ricorso in opposizione davanti al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica. In quella sede si può chiedere anche la sospensione dell'efficacia del provvedimento, motivando il grave pregiudizio che deriva dal non poter guidare, e domandare che la durata sia ricondotta verso il minimo previsto dalla norma.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 285/1992, la decurtazione dei punti è conseguenza diretta dell'accertamento della violazione.
Quanto alla durata della sospensione, la mancata indicazione nel verbale iniziale non è di per sé un vizio, perché la competenza a determinarla spetta al Prefetto. Contano invece il rispetto dei termini e la motivazione con cui viene scelta la durata entro i limiti della norma.
Cosa valutare con un avvocato
Quale norma è stata effettivamente violata (per esempio uso del telefono o eccesso di velocità), perché da essa dipendono la sanzione e la forcella della sospensione.
Se i termini di 5 e 15 giorni siano stati rispettati e da quando decorrano.
Se sia stata notificata l'ordinanza e, in tal caso, la data di notifica per calcolare i 30 giorni dell'opposizione.
Se vi siano elementi per chiedere la sospensione cautelare dell'efficacia, per esempio esigenze di lavoro o di spostamento.
Quali elementi possano sostenere una durata vicina al minimo previsto dalla legge.
- Copia del verbale di contestazione
- Ricevuta o verbale di ritiro della patente
- Eventuale ordinanza del Prefetto e relativa notifica
- Estratto del saldo punti della patente
- Documenti che attestino la necessità di guidare (per esempio per lavoro o assistenza familiare)
- Eventuali foto, rilievi o testimonianze sull'accaduto
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- D.Lgs. n. 150/2011