Sospensione della patente e esame del capello: si può contestare?
Una persona che guida per lavoro riceve la sospensione della patente dopo un controllo su strada: contestati sia il tasso alcolemico sia l'uso di stupefacenti, accertato con l'esame del capello. Il quadro normativo e i punti da verificare.
Posso contestare la sospensione della patente se l'uso di stupefacenti è stato accertato solo con l'esame del capello?
La situazione
Una persona che guida per lavoro viene fermata a un controllo stradale. Gli accertamenti sanitari che seguono portano a due contestazioni: un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e la presunta assunzione di sostanze stupefacenti, rilevata attraverso l'analisi di un campione di capelli.
Qualche tempo dopo arriva il provvedimento che sospende la patente per un anno. Per chi vive di guida si tratta di una conseguenza molto pesante, e il termine per reagire è breve.
I dubbi riguardano soprattutto due aspetti: se l'esame del capello possa dimostrare di per sé che la persona era alterata al momento della guida, e se gli accertamenti siano stati svolti correttamente, con le informazioni dovute al conducente.
Cosa prevede la legge
Guida in stato di ebbrezza
L'art. 186 del Codice della Strada punisce chi guida dopo aver assunto alcol. Con un tasso superiore a 0,8 g/l la condotta ha rilevanza penale e comporta, oltre alla sanzione penale, sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente.
Guida in stato di alterazione per stupefacenti
L'art. 187 punisce chi guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Non basta aver assunto la sostanza in passato: serve un'alterazione effettiva, che riduca la capacità di guida.
Gli accertamenti sanitari
Gli accertamenti devono essere in grado di mostrare il collegamento nel tempo tra l'assunzione e il momento della guida. Per questo contano le modalità con cui sono eseguiti e le informazioni date al conducente.
Cosa dice la giurisprudenza
La Cassazione ha chiarito che per l'art. 187 è necessaria un'alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione, con una riduzione della prestazione alla guida.
L'esame del capello ha natura clinica: è adatto a mostrare un'assunzione pregressa, cioè storica, ma non a dimostrare la stretta vicinanza temporale tra assunzione e guida. Quella correlazione risulta invece dalla presenza di principi attivi nel sangue o nel fluido del cavo orale, come evidenziato anche dalla dottrina.
Sul piano procedurale, la giurisprudenza di merito ha annullato provvedimenti sanzionatori quando il conducente era stato sottoposto ad analisi senza alcun avviso sul tipo di esame (stupefacenti o tasso alcolemico). Un difetto di consenso o di avviso, specie quando gli accertamenti sono stati mescolati tra loro, può dunque costituire un motivo di contestazione.
Resta fermo che la guida con tasso superiore a 0,8 g/l è un'ipotesi penalmente rilevante che giustifica la sospensione della patente.
Cosa valutare con un avvocato
Se le due contestazioni, alcol e stupefacenti, siano state accertate separatamente e su quali basi ciascuna regga il provvedimento.
Se l'esame del capello sia stato l'unico elemento a sostegno della contestazione sugli stupefacenti.
Se il conducente abbia ricevuto avvisi chiari sul tipo di accertamento e abbia prestato il consenso.
Quale sia l'autorità competente per l'impugnazione, quali siano i termini e se sia possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento, la cosiddetta sospensiva, tenendo conto dell'uso della patente per lavoro.
Come si intreccino il procedimento penale e quello amministrativo sulla patente.
- Provvedimento di sospensione della patente
- Verbale del controllo su strada
- Documentazione degli accertamenti sanitari e referti di laboratorio
- Eventuali avvisi o moduli di consenso firmati
- Patente di guida e documento di identità
- Documentazione sull'uso della patente per l'attività lavorativa
- Eventuali atti del procedimento penale
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- Corte di Cassazione, sentenza n. 4082/2021
- Corte di Cassazione, sentenza n. 40842/2023
- Corte di Cassazione, sentenza n. 30617/2024
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 33510/2024
- Corte di Cassazione, sentenza n. 34701/2025
- Corte di Cassazione, sentenza n. 22882/2018
- Tribunale, sentenza n. 1250/2023