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Separazione consensuale rapida senza figli comuni: quali strade?

Separazione consensuale rapida senza figli comuni: quali strade?

Due coniugi in separazione dei beni, senza figli in comune e pienamente d'accordo, vogliono separarsi in tempi brevi. Quali procedure alternative al Tribunale prevede la legge e che differenze hanno?

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Qual è il modo più rapido per separarsi consensualmente se non ci sono figli in comune né beni da dividere?

La situazione

Una coppia sposata in regime di separazione dei beni decide di interrompere la convivenza dopo tensioni diventate insanabili. Da circa due settimane vivono già separati di fatto.

I due coniugi sono pienamente d'accordo sulle condizioni. Non hanno figli in comune: un figlio minore è soltanto di uno dei due. Non ci sono beni acquistati insieme da dividere, e la casa in cui vivevano è di proprietà esclusiva di uno solo.

Uno dei coniugi si chiede se, oltre alla separazione, sia possibile far valere la responsabilità dell'altro per il rifiuto di accettare il figlio, e soprattutto quale sia il percorso più veloce per formalizzare la separazione.

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Cosa prevede la legge

La separazione consensuale

La separazione consensuale è quella in cui i coniugi decidono di comune accordo di sospendere gli effetti del matrimonio, come prevede l'art. 158 del codice civile. Il vincolo non si scioglie: per questo serve poi, a tempo debito, il divorzio.

Il regime di separazione dei beni

Con questo regime ciascun coniuge resta titolare esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio. Quando non vi sono beni comuni, di norma non c'è nulla da dividere.

Il Tribunale e le alternative

La strada tradizionale è il ricorso al Tribunale: prevede un'udienza davanti al presidente e poi un decreto di omologa, cioè l'approvazione del giudice. Negli ultimi anni la legge ha introdotto due alternative più rapide:

  • Negoziazione assistita da avvocati (D.L. n. 132/2014, convertito in legge): ogni coniuge è assistito da un legale e l'accordo viene raggiunto in poche settimane. Se non ci sono figli minori comuni, l'accordo è trasmesso al Procuratore della Repubblica per il nulla osta, e produce gli stessi effetti di un provvedimento del giudice.

  • Accordo davanti all'ufficiale di stato civile: è la via di norma più rapida ed economica. È ammessa solo se non ci sono figli minori, maggiorenni incapaci o con handicap grave nati dall'unione, e se l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi rendono una dichiarazione congiunta e vengono invitati a comparire di nuovo dopo non meno di 30 giorni per confermarla.

L'addebito

L'addebito è la dichiarazione che la separazione dipende dal comportamento contrario ai doveri coniugali di uno dei due. Può essere chiesto soltanto nel giudizio contenzioso, non nella separazione consensuale.

Cosa dice la giurisprudenza

Sul tema specifico delle procedure semplificate, le sentenze di Tribunale e Corte d'Appello in elenco non hanno principi da riportare in questa sede. Il quadro si fonda soprattutto sulle norme: i giudici, in materia di separazione, tengono conto dell'accordo dei coniugi e della presenza o meno di figli e di questioni patrimoniali, elementi che determinano quale procedura sia percorribile.

Cosa valutare con un avvocato

  • Se ricorrono davvero tutti i requisiti per l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile, in particolare l'assenza di figli comuni e di patti patrimoniali.

  • Se sia preferibile la negoziazione assistita, per avere l'assistenza di un legale e una maggiore tutela formale.

  • Cosa comporti rinunciare all'addebito scegliendo la via consensuale, e se esistano alternative nel giudizio contenzioso.

  • L'effettiva assenza di rapporti patrimoniali da regolare, ad esempio sull'uso della casa, anche in relazione al regime dei beni.

  • I tempi successivi alla separazione e il momento in cui sarà possibile chiedere il divorzio.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Documento d'identità di entrambi i coniugi
  • Certificato o estratto dell'atto di matrimonio
  • Documentazione sul regime patrimoniale scelto (separazione dei beni)
  • Titolo di proprietà della casa in cui vivevano
  • Stato di famiglia, che mostri l'assenza di figli comuni
  • Eventuali comunicazioni o accordi scritti tra i coniugi sulle condizioni della separazione

Fonti

  • Regio Decreto n. 262/1942 (Codice civile)
  • Legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia)
  • Atto normativo n. 149/2022
  • Atto normativo n. 162/2014
  • Legge n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
  • Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.