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Scioglimento consensuale dell'unione civile con divisione dei beni

Scioglimento consensuale dell'unione civile con divisione dei beni

Due persone unite civilmente, senza figli e d'accordo su tutto, vogliono sciogliere l'unione e dividere i beni comuni. Un quadro delle strade previste dalla legge e di cosa le distingue.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Come posso sciogliere consensualmente l'unione civile e dividere i beni comuni in modo rapido, con un solo avvocato e senza figli?

La situazione

Due persone unite civilmente hanno deciso di porre fine alla loro unione. Sono pienamente d'accordo sulla scelta e non hanno figli minori né figli maggiorenni non autosufficienti.

Oltre allo scioglimento del vincolo, vorrebbero regolare in modo definitivo anche la divisione dei beni acquistati insieme, come conti correnti e immobili.

Vorrebbero fare tutto nel modo più rapido ed economico possibile, affidandosi a un solo avvocato per entrambe, e si chiedono quale strada scegliere.

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Cosa prevede la legge

L'unione civile è disciplinata dalla legge n. 76/2016. A differenza del matrimonio, per lo scioglimento non è prevista una fase preventiva di separazione personale: lo scioglimento può essere chiesto direttamente.

In caso di accordo le strade principali sono tre.

La dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Le parti rendono una dichiarazione, congiunta o disgiunta, davanti all'ufficiale di stato civile (l'addetto del Comune che tiene i registri dei cittadini). Dopo un periodo di riflessione di tre mesi, confermano la volontà di sciogliere l'unione. Questa via semplificata ha però un limite: l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma al massimo la previsione di un assegno periodico. Per questo non è adatta a chi vuole dividere beni comuni.

La negoziazione assistita

Introdotta dal decreto-legge n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, è una procedura in cui le parti, assistite da avvocati, raggiungono un accordo fuori dal tribunale. Consente di regolare anche gli aspetti patrimoniali, compresa la divisione dei beni, e l'accordo ha valore di titolo esecutivo. In caso di pieno accordo, gli avvocati possono anche essere in comune. L'accordo viene poi trasmesso al Procuratore della Repubblica per il nulla osta (in assenza di figli minori o non autosufficienti è sufficiente questo) e quindi all'ufficiale di stato civile per le annotazioni. Non è necessario comparire in tribunale.

Il ricorso congiunto in tribunale

Le parti possono depositare insieme un ricorso al Tribunale competente. È una strada percorribile, ma richiede di attendere la fissazione dell'udienza, per cui i tempi risultano di norma più lunghi della negoziazione assistita.

Cosa dice la giurisprudenza

La giurisprudenza di merito, cioè le decisioni dei tribunali, mostra che quando c'è un accordo totale l'iter giudiziale è lineare: i giudici prendono atto delle intese raggiunte dalle parti, anche in corso di causa, e pronunciano lo scioglimento dell'unione.

Cosa valutare con un avvocato

  • Quale procedura sia più adatta, in base al contenuto dell'accordo e alla natura dei beni da dividere.

  • Se un solo avvocato possa assistere entrambe le parti nel caso concreto, e quali implicazioni ciò comporti per la tutela di ciascuna.

  • Come formulare le clausole sulla divisione dei beni (conti, immobili, eventuali debiti comuni) e quali formalità servano per i trasferimenti, come l'atto notarile per gli immobili.

  • L'eventuale previsione di un assegno periodico e le sue condizioni.

  • I tempi e i costi delle diverse strade, compresi i passaggi di nulla osta e annotazione.

  • Gli effetti dello scioglimento sul piano patrimoniale e fiscale.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Certificato o estratto dell'atto di costituzione dell'unione civile
  • Documenti di identità e codici fiscali di entrambe le parti
  • Elenco dei beni comuni con relativi titoli (atti di acquisto, visure catastali, estratti conto)
  • Eventuali contratti di mutuo, finanziamenti o altri debiti comuni
  • Eventuale convenzione patrimoniale o regime patrimoniale scelto
  • Bozza di accordo o appunti sulle intese già raggiunte
  • Dichiarazioni dei redditi recenti

Fonti

  • Legge n. 76/2016
  • D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014
  • Atto normativo n. 144/2016
  • Atto normativo n. 149/2022
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.