Patente sospesa per alcoltest: si può evitare la revisione?
Una persona ha bevuto alcolici dopo l'arresto del veicolo per un guasto meccanico, ma è stata sottoposta all'alcoltest. Il caso illustra cosa prevede la legge su guida in stato di ebbrezza, sanzioni accessorie e contestazione dell'accertamento.
Posso riavere la patente senza esami di revisione contestando l'alcoltest, se ho bevuto dopo aver smesso di guidare?
La situazione
Una persona che guidava un veicolo a noleggio ha dovuto fermarsi a causa di un guasto meccanico. Durante l'attesa, durata circa due ore, ha consumato alcolici in un locale. Nel frattempo sono intervenute le forze dell'ordine, che l'hanno sottoposta all'alcoltest con l'etilometro, lo strumento che misura il tasso alcolemico nell'aria espirata.
L'esito ha portato a un procedimento per guida in stato di ebbrezza, alla sospensione della patente e alla decurtazione dei punti. Alla persona è stata contestata anche la cosiddetta «fuga da cose», cioè l'omissione di comportamenti dovuti dopo un incidente con soli danni materiali.
Nei mesi successivi è trascorso il termine previsto per una riattivazione agevolata del titolo. Ora l'unica via ordinaria sembra essere la revisione, con esami e visite mediche. La domanda è se si possa evitarla contestando alla radice l'accertamento originario.
Cosa prevede la legge
Guida in stato di ebbrezza
L'art. 186 del Codice della Strada punisce chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In questa fascia non si tratta di un semplice illecito amministrativo: è una contravvenzione, cioè un reato di gravità minore, con sanzioni penali.
Sanzioni accessorie
All'accertamento seguono la perdita di 10 punti dalla patente e la sospensione del titolo da sei mesi a un anno, disposta dal Prefetto. L'accertamento avviene di norma con l'etilometro.
Il momento dell'assunzione di alcol
Il punto centrale è la tempistica. La norma riguarda chi guida in stato di ebbrezza: sul piano difensivo si può sostenere che, al momento della guida, il tasso fosse pari a zero o inferiore alle soglie di punibilità, e che al momento del test l'alcol fosse ancora in fase di assorbimento. Questo richiede prove concrete sull'orario dei consumi.
Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore
Prima dell'alcoltest chi viene controllato deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La mancanza dell'avviso è considerata una nullità che può incidere sull'utilizzabilità del risultato.
La «fuga da cose»
L'art. 189 del Codice della Strada disciplina il comportamento da tenere dopo un incidente con soli danni a cose. Un guasto meccanico documentabile e le spese sostenute con la società di noleggio possono essere elementi utili per mostrare che non vi era intenzione di sottrarsi alle proprie responsabilità.
Cosa dice la giurisprudenza
In giurisprudenza si registrano casi in cui il Giudice di Pace ha annullato verbali proprio perché mancava l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'alcoltest. Ciò che conta, in questi casi, è la prova di cosa sia stato effettivamente comunicato e verbalizzato al momento del controllo.
Cosa valutare con un avvocato
Lo stato dei procedimenti: se quello penale è ancora pendente o se esiste un decreto penale di condanna ancora impugnabile, e cosa sia stato deciso sulla sospensione.
La presenza, nel verbale e negli atti, dell'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore.
Le prove sul momento in cui è stato bevuto l'alcol: testimonianze, ricevute, orari.
La possibilità di dimostrare l'assenza di nesso tra stato di ebbrezza e guida.
Gli effetti del tempo trascorso: una revisione resta la via ordinaria se i provvedimenti non vengono rimossi.
La contestazione della «fuga da cose» e gli elementi sul guasto.
Va ricordato che l'eventuale annullamento delle sanzioni accessorie dipende dall'esito dei procedimenti. La valutazione concreta spetta all'avvocato.
- Verbale di accertamento e scontrino o tracciato dell'etilometro
- Atti del procedimento penale (decreto penale, avviso di conclusione indagini o citazione)
- Provvedimento prefettizio di sospensione della patente
- Documentazione sul guasto del veicolo e comunicazioni con la società di noleggio
- Ricevute o scontrini delle consumazioni, con orari
- Nominativi di eventuali testimoni, ad esempio il personale del locale
- Comunicazioni sulla scadenza dei termini per la riattivazione della patente
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 186
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 189