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Guida in stato di ebbrezza con tasso tra 0,5 e 0,8 g/l: cosa succede?

Guida in stato di ebbrezza con tasso tra 0,5 e 0,8 g/l: cosa succede?

Cosa prevede il Codice della Strada per chi viene fermato con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: natura dell'illecito, sanzioni, sospensione della patente e strumenti di contestazione.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Sono stato fermato con un tasso alcolemico poco sopra il limite e mi hanno ritirato la patente: che conseguenze rischio e posso contestare il provvedimento?

La situazione

Una persona viene fermata durante un controllo su strada e sottoposta all'etilometro, lo strumento che misura l'alcol nell'aria espirata. Il risultato è un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l. Gli agenti ritirano la patente sul posto.

La persona usa la patente per lavoro e teme di non poter svolgere la propria attività nei mesi successivi. Si chiede inoltre se rischi un processo penale e quali strade abbia per contestare il provvedimento.

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Cosa prevede la legge

La guida in stato di ebbrezza è regolata dall'art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992). Le conseguenze cambiano a seconda del tasso alcolemico rilevato.

Natura dell'illecito

Con un valore superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l, l'art. 186, comma 2, lett. a) configura un illecito esclusivamente amministrativo, non un reato. Restano quindi fuori il processo penale e l'iscrizione nel casellario giudiziale, che riguardano le fasce più alte.

Le sanzioni

  • una sanzione pecuniaria, da 543 a 2.170 euro;

  • la sospensione della patente da tre a sei mesi, come sanzione accessoria;

  • la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Dopo il ritiro della patente

Il verbale e il documento vengono trasmessi al Prefetto, che emette un'ordinanza di sospensione provvisoria. È inoltre prevista una visita presso la Commissione Medica Locale, da effettuare entro 60 giorni dalla notifica, per verificare la persistenza dell'idoneità psicofisica. Se la visita non viene effettuata, la patente resta sospesa a tempo indeterminato fino all'esito positivo.

Gli strumenti di contestazione

Contro il provvedimento del Prefetto è previsto il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. In quella sede si può chiedere anche la sospensione cautelare, cioè provvisoria, del provvedimento, motivandola con il grave pregiudizio che la sospensione della patente può causare, ad esempio sul piano lavorativo.

Cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la netta distinzione tra le diverse fasce di gravità: la guida con tasso superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l integra una violazione amministrativa, diversa dalle ipotesi più gravi che hanno rilevanza penale.

Cosa valutare con un avvocato

La valutazione del caso concreto spetta all'avvocato. Tra gli aspetti che di norma si verificano:

  • la regolarità del verbale e della sua notifica, in particolare il rispetto dei termini di legge;

  • l'omologazione e la taratura dell'etilometro, e le modalità con cui è stato effettuato l'accertamento;

  • il contenuto dell'ordinanza prefettizia e i termini per l'eventuale ricorso;

  • i presupposti per chiedere la sospensione cautelare, con la documentazione sull'uso lavorativo della patente;

  • i tempi e le modalità della visita presso la Commissione Medica Locale, per evitare ulteriori provvedimenti di sospensione.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Verbale di accertamento della violazione
  • Verbale di ritiro della patente
  • Scontrino o esito della misurazione con l'etilometro, se disponibile
  • Ordinanza di sospensione del Prefetto, appena notificata
  • Copia della patente e della carta di circolazione
  • Documentazione sull'attività lavorativa che richiede la guida (contratto, attestazione del datore di lavoro, partita IVA)
  • Eventuale comunicazione per la visita presso la Commissione Medica Locale

Fonti

  • D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 22882/2018
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 407/2017
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 18746/2021
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 9470/2024
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 3245/2024
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 1263/2019
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 6353/2025
  • D.Lgs. n. 150/2011
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.