Superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h: patente a rischio?
Superare il limite di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60, comporta sanzione pecuniaria, perdita di punti e sospensione della patente. Cosa prevede la legge e quali vizi del verbale si possono far valere.
Quali conseguenze rischio per la patente dopo aver superato il limite di velocità di oltre 40 km/h, e posso contestare il verbale quando arriverà?
La situazione
Una persona che usa l'auto per lavoro viene rilevata di notte, su una strada extraurbana, a una velocità superiore di oltre 40 km/h rispetto al limite. Il controllo è stato eseguito con un dispositivo elettronico (autovelox) e il fermo del veicolo non è avvenuto sul momento.
Il verbale non è ancora stato notificato. Nell'attesa, la persona si chiede quali conseguenze rischi per la patente, indispensabile per la sua attività, e se sia possibile contestare l'atto una volta ricevuto.
Sono domande comuni a chi si trova in una situazione simile: capire quali sanzioni prevede la legge e quali aspetti dell'accertamento possono essere verificati.
Cosa prevede la legge
Le sanzioni per l'eccesso di velocità
Il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) gradua le sanzioni in base a quanto il limite viene superato. L'art. 142, comma 9, riguarda chi supera i limiti di oltre 40 km/h ma non di oltre 60 km/h. In questi casi sono previste:
una sanzione amministrativa pecuniaria;
la decurtazione di punti dalla patente;
la sanzione accessoria della sospensione della patente, da uno a tre mesi.
Nel calcolo del superamento si tiene conto dell'eventuale tolleranza strumentale, che per questi apparecchi è del 5%.
I tempi della notifica
Quando la violazione non viene contestata subito, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento, a pena di decadenza. Contro il verbale è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. In presenza dei presupposti, si può chiedere anche la sospensione dell'esecutività del provvedimento, in via cautelare, motivando il rischio di un danno grave nel tempo necessario al giudizio.
La contestazione differita
Se il veicolo non è fermato subito, il verbale deve indicare i motivi per cui non è stato possibile fermarlo.
Cosa dice la giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che le apparecchiature per il controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Questo vale anche per le postazioni mobili, che richiedono una segnalazione adeguata.
Sulle strade extraurbane deve essere rispettata una distanza minima tra il segnale di preavviso e l'apparecchiatura. Anche il cartello del limite di velocità deve trovarsi a una distanza congrua dalla postazione.
Per le infrazioni di notte assume particolare rilievo la visibilità: la segnaletica di preavviso e la postazione devono poter essere avvistate anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Cosa valutare con un avvocato
Solo dopo la notifica, l'avvocato potrà esaminare l'atto e verificare, tra gli altri, questi aspetti:
il rispetto del termine di 90 giorni per la notifica;
l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio che autorizza l'impiego dell'apparecchio su quel tratto di strada;
la prova della taratura periodica dell'apparecchio;
la motivazione della mancata contestazione immediata;
la presenza, la distanza e la visibilità notturna della segnaletica di preavviso e del cartello del limite, anche tramite un controllo dello stato dei luoghi;
gli effetti pratici della sospensione sull'attività lavorativa, rilevanti per un'eventuale richiesta cautelare.
L'esito dipende dai vizi effettivamente presenti nel caso concreto: la valutazione spetta al professionista.
- Verbale di accertamento, con la relata di notifica o la busta
- Patente di guida e documento di circolazione del veicolo
- Eventuale documentazione sul decreto di autorizzazione dell'apparecchio e sulla taratura
- Fotografie o video del tratto di strada e della segnaletica, se disponibili
- Documentazione sull'uso della patente per lavoro (contratto, attestazioni del datore di lavoro, partita IVA)
- Eventuali comunicazioni ricevute dall'organo accertatore
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 1623/2020
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 24643/2022
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 16158/2025
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 13849/2025
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 1146/2019
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 180/2021
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 28812/2020
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)