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Fine della convivenza con figlie: come formalizzare l'accordo?

Fine della convivenza con figlie: come formalizzare l'accordo?

Due genitori non sposati, al termine di una lunga convivenza, si accordano su affidamento condiviso delle figlie, quota della casa, mutuo e rimborso delle spese pregresse. Come dare forma giuridica a un accordo condiviso?

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Come posso formalizzare l'accordo con l'altro genitore su affidamento delle figlie, quota della casa, mutuo e rimborso delle spese pregresse?

La situazione

Due genitori non sposati hanno convissuto per molti anni e hanno due figlie minorenni. La convivenza sta per finire e, almeno per ora, i rapporti sono sereni: sull'organizzazione futura c'è un'intesa completa.

L'accordo prevede l'affidamento condiviso delle figlie, con mantenimento diretto e paritetico, perché i redditi dei due genitori sono simili. La casa, oggi intestata a uno solo, verrebbe in parte trasferita all'altro, che si farebbe carico del mutuo ancora da pagare. Chi ha pagato le rate durante la convivenza vorrebbe inoltre un rimborso.

La domanda è come trasformare questi accordi in atti validi, scegliendo gli strumenti giusti per ciascun aspetto.

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Cosa prevede la legge

Figli nati fuori dal matrimonio

L'ordinamento ha equiparato i figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati dentro il matrimonio. Anche per i genitori che non si sono sposati valgono quindi il principio della bigenitorialità e l'affidamento condiviso, introdotto dalla riforma del 2006: ogni decisione deve partire dall'interesse morale e materiale dei minori.

Convivenza di fatto

La fine della convivenza di fatto è disciplinata dalla legge del 2016 sulle convivenze, che prevede alcune tutele. Diversamente da quanto accade con la separazione dei coniugi, non esiste un regime patrimoniale automatico: i rapporti economici tra ex conviventi si regolano con accordi tra le parti.

Ricorso congiunto per i figli

Gli accordi sull'affidamento e sul mantenimento delle figlie possono essere portati davanti al tribunale con un ricorso congiunto, previsto dal rito unificato per le persone, i minori e le famiglie (art. 473-bis.51 c.p.c.). Il giudice verifica che le condizioni rispettino l'interesse dei minori.

Casa e mutuo

Il trasferimento di una quota di immobile richiede in genere un atto notarile. In alternativa, secondo le prassi di alcuni tribunali, può essere inserito nell'accordo recepito in sede giudiziaria.

Per l'accollo del mutuo, cioè l'assunzione del debito da parte dell'altro genitore, chi ha stipulato il finanziamento resta liberato solo se la banca aderisce espressamente (accollo liberatorio, art. 1273 c.c.). Senza il consenso della banca, il debito verso di essa resta in capo a chi lo ha contratto.

Rimborso delle spese pregresse

Un accordo tra ex conviventi per riequilibrare i rapporti economici passati, come il rimborso di rate di mutuo già pagate, può essere definito con una scrittura privata, oppure inserito nell'accordo, se il tribunale lo consente.

Cosa dice la giurisprudenza

I tribunali ammettono che i genitori non coniugati raggiungano un accordo sull'affidamento dei figli. Tra i fattori che contano per il mantenimento ci sono le risorse economiche di ciascun genitore: quando i redditi sono sostanzialmente equivalenti e il mantenimento è diretto, di norma non si prevede un assegno perequativo, mentre le spese straordinarie si dividono tra i genitori, spesso al 50% ciascuno.

Cosa valutare con un avvocato

  • Quali accordi possano essere inseriti nel ricorso congiunto e quali richiedano un atto separato, secondo le prassi del tribunale competente.

  • Se il trasferimento della quota possa avvenire in sede giudiziaria o richieda un atto notarile, e con quali costi e imposte.

  • Come ottenere il consenso della banca all'accollo e che cosa accade se lo nega.

  • Come formulare per iscritto il rimborso delle spese pregresse, per evitare contestazioni future.

  • Come descrivere nel dettaglio i tempi di permanenza delle figlie con ciascun genitore e la ripartizione delle spese straordinarie.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Documenti di identità e codici fiscali dei genitori e delle figlie
  • Atto di provenienza (rogito) dell'immobile
  • Contratto di mutuo e piano di ammortamento aggiornato
  • Buste paga e dichiarazioni dei redditi recenti di entrambi i genitori
  • Prove dei pagamenti delle rate di mutuo effettuati durante la convivenza
  • Bozza scritta dell'accordo già raggiunto tra i genitori

Fonti

  • Legge n. 76/2016 (disciplina delle convivenze di fatto)
  • D.Lgs. n. 154/2013 (filiazione)
  • Legge n. 54/2006 (affidamento condiviso)
  • D.Lgs. n. 149/2022
  • Regio Decreto n. 262/1942 (Codice Civile)
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.