Fine della convivenza: affidamento, casa e mantenimento dei figli
Cosa prevede la legge quando una coppia di conviventi con più figli, anche maggiorenni, si separa: affidamento, assegnazione della casa in affitto e contributo al mantenimento.
Dopo la fine della convivenza, posso ottenere l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento a carico dell'altro genitore?
La situazione
Una coppia di conviventi, non sposati, ha quattro figli: due minorenni e due maggiorenni. La convivenza si conclude senza alcun accordo formale tra i genitori su come organizzare la vita dei figli.
I figli minori vivono stabilmente con la madre e, in questa fase, rifiutano di incontrare il padre. La casa familiare è in affitto. L'altro genitore dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare di rilievo.
La madre si chiede quali strumenti offra la legge per regolare l'affidamento dei minori, la sorte della casa e il contributo economico, anche per i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti.
Cosa prevede la legge
Parità di tutti i figli
Il D.Lgs. n. 154/2013 ha reso uguale lo stato giuridico di tutti i figli, nati dentro o fuori dal matrimonio. La fine di una convivenza, quindi, non cambia i doveri dei genitori verso i figli. La Legge n. 76/2016 ha poi dettato una disciplina specifica per le convivenze di fatto.
Affidamento
La regola generale è l'affidamento condiviso: entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale. Condiviso non significa che il minore viva in egual misura con entrambi: di norma il giudice stabilisce presso quale genitore i figli abbiano la residenza prevalente (il cosiddetto collocamento). I minori che hanno compiuto dodici anni, o sono capaci di discernimento, hanno diritto di essere ascoltati dal giudice.
Mantenimento
Ciascun genitore contribuisce al mantenimento in proporzione alle proprie sostanze e capacità. L'obbligo riguarda anche i figli maggiorenni, finché non raggiungono l'indipendenza economica. Un reddito modesto o di base non esclude automaticamente il contributo, se non basta a garantire l'autosufficienza.
Casa familiare
L'assegnazione della casa spetta di regola al genitore con cui i figli vivono in modo prevalente. Se l'immobile è in locazione, il provvedimento del giudice comporta la successione per legge del genitore assegnatario nel contratto di affitto, e il rapporto si estingue per l'altro genitore, se era lui l'intestatario.
Strumenti
I genitori possono accordarsi con una convenzione di negoziazione assistita da avvocati. In mancanza di accordo, ci si può rivolgere al tribunale ordinario, che regola i rapporti con un provvedimento.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di merito precisa che il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta una convivenza del minore con entrambi i genitori, né una forma di affidamento alternato. Il collocamento prevalente presso un genitore è quindi compatibile con l'affidamento condiviso.
I tribunali hanno inoltre affrontato i temi del mantenimento dei figli maggiorenni e dell'assegnazione della casa familiare in casi di coppie non sposate, valutando la situazione concreta di ciascuna famiglia.
Cosa valutare con un avvocato
Il rifiuto dei figli di incontrare l'altro genitore: le sue ragioni, l'ascolto dei minori e le eventuali misure per ricostruire il rapporto.
La situazione economica di entrambi i genitori, per determinare il contributo proporzionato.
La posizione dei figli maggiorenni: studi, lavoro, reddito e reale autosufficienza, che devono essere dimostrati.
L'intestazione del contratto di locazione e gli effetti dell'assegnazione della casa.
Se tentare prima la negoziazione assistita o agire direttamente in tribunale, e quale sia il giudice competente.
- Contratto di locazione della casa familiare
- Documenti di identità e certificati di nascita o stato di famiglia dei figli
- Documentazione sui redditi di entrambi i genitori (dichiarazioni dei redditi, buste paga)
- Documentazione sul patrimonio dell'altro genitore, se disponibile
- Documenti su studi, lavoro e redditi dei figli maggiorenni
- Spese ordinarie e straordinarie per i figli (scuola, salute, attività)
- Eventuali comunicazioni scritte tra i genitori sulla gestione dei figli
Fonti
- D.Lgs. n. 154/2013
- Legge n. 76/2016
- Legge n. 54/2006
- Tribunale, sentenza n. 1967/2022
- Tribunale, sentenza n. 1566/2018
- Tribunale, sentenza n. 268/2023
- Tribunale, sentenza n. 301/2024
- Tribunale, sentenza n. 333/2023
- Tribunale, sentenza n. 2931/2024