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Figlio piccolo, tempi paritari, casa e mantenimento: cosa prevede la legge

Figlio piccolo, tempi paritari, casa e mantenimento: cosa prevede la legge

Un genitore chiede il collocamento prevalente di un bambino molto piccolo, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento, mentre l'altro chiede tempi paritari. Il quadro normativo e giurisprudenziale.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Posso ottenere che mio figlio, ancora molto piccolo, viva prevalentemente con me, con assegnazione della casa familiare e assegno, se l'altro genitore chiede tempi paritari?

La situazione

Una coppia con un bambino di età inferiore ai due anni è in crisi. Non c'è ancora alcun provvedimento del giudice: i due vivono però ancora nella stessa casa, in una separazione di fatto, con un clima di forte conflitto.

Uno dei genitori vorrebbe che il bambino abbia la residenza prevalente presso di sé, che la casa familiare gli venga assegnata e che l'altro contribuisca al mantenimento con un assegno. L'altro genitore chiede invece tempi di permanenza paritari. Entrambi svolgono una professione stabile e hanno redditi propri.

Una richiesta di mediazione familiare è già stata avviata. Chi si trova in una situazione simile si chiede che cosa potrebbe decidere il giudice se la mediazione non portasse a un accordo.

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Cosa prevede la legge

Affidamento condiviso e bigenitorialità

La legge sull'affidamento condiviso (L. n. 54/2006) si fonda sul principio di bigenitorialità: il minore ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione. La regola generale è quindi l'affidamento condiviso, cioè la responsabilità e le decisioni più importanti restano comuni.

Affidamento condiviso e collocamento

Affidamento condiviso e collocamento non coincidono. Il collocamento indica presso quale genitore il figlio abita in modo prevalente. Condividere l'affidamento non significa dividere i tempi a metà in modo automatico.

Casa familiare

L'assegnazione della casa familiare risponde all'interesse dei figli a conservare l'ambiente domestico in cui sono cresciuti. Di regola viene attribuita al genitore con cui i figli convivono in modo prevalente. Le norme di riferimento sono quelle sulla separazione (L. n. 151/1975) e sul divorzio (L. n. 898/1970).

Mantenimento

Ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito. Il giudice valuta le capacità economiche di entrambi e il contributo di cura che ciascuno presta quotidianamente.

Separazione di fatto

Anche in assenza di un provvedimento formale, la separazione di fatto ha rilevanza giuridica. Può giustificare provvedimenti urgenti a tutela dei minori e per regolare i rapporti economici.

Cosa dice la giurisprudenza

I tribunali ribadiscono che l'affidamento condiviso non si traduce automaticamente in tempi paritetici. Pesano in particolare l'età molto piccola del bambino, l'esigenza di stabilità abitativa e di routine, e un'elevata conflittualità tra i genitori. Il giudice decide sempre in base all'interesse preminente del minore e può intervenire anche d'ufficio se richieste o accordi dei genitori sono in contrasto con esso.

Sulla casa familiare, le sentenze dei tribunali (ad esempio sentenza n. 1566/2018 e sentenza n. 2082/2022) indicano che l'assegnazione tiene conto in via prioritaria dell'interesse dei figli a non subire i traumi del cambio di abitazione, e che spetta di regola al genitore con cui il minore vive in prevalenza.

Cosa valutare con un avvocato

  • Come concretamente si svolge la vita quotidiana del bambino e quale ruolo di cura ha ciascun genitore.

  • Quali strumenti sono disponibili in presenza di convivenza ancora in corso: provvedimenti provvisori e urgenti in sede di separazione giudiziale, con i relativi termini.

  • Il rapporto tra mediazione familiare e procedimento giudiziale, e i vantaggi e i limiti di un accordo complessivo.

  • Il calcolo del contributo al mantenimento, in base ai redditi di entrambi e alle spese del figlio.

  • Gli elementi che il giudice considera nel decidere tempi e luoghi di permanenza di un bambino molto piccolo.

La valutazione del caso concreto spetta all'avvocato, che potrà verificare quali di questi elementi pesano nella singola situazione.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Certificato di nascita del figlio e stato di famiglia
  • Documenti di identità e codice fiscale di entrambi i genitori
  • Dichiarazioni dei redditi e buste paga o documentazione reddituale recente di entrambi
  • Titolo di proprietà o contratto di locazione della casa familiare
  • Eventuali spese ricorrenti per il figlio (asilo, pediatra, spese sanitarie)
  • Documentazione relativa alla richiesta di mediazione già presentata
  • Eventuale corrispondenza o messaggi tra i genitori sull'organizzazione dei tempi con il figlio

Fonti

  • Legge n. 54/2006 (affidamento condiviso)
  • Legge n. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia)
  • Legge n. 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
  • Tribunale, sentenza n. 1566/2018
  • Tribunale, sentenza n. 2082/2022
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.