Divorzio con opposizione dell'altro coniuge e visite con figlia adolescente
Un genitore separato da circa due anni vuole chiedere il divorzio, ma l'altro coniuge si oppone. Intanto i rapporti con la figlia adolescente si sono interrotti. Il quadro delle norme e dei principi dei giudici.
Posso ottenere il divorzio nonostante l'opposizione dell'altro coniuge e ripristinare il mio diritto di visita con mia figlia sedicenne?
La situazione
Un genitore si è separato dall'altro coniuge con un accordo consensuale, poi omologato dal tribunale. Da allora sono trascorsi circa due anni. Ora vorrebbe chiedere il divorzio, ma l'ex coniuge si dichiara fermamente contrario.
C'è poi un secondo problema. Il rapporto con la figlia, che ha sedici anni, si è interrotto o è diventato molto difficile, e le visite non avvengono più con regolarità. Finora non è stato compiuto alcun passo formale per sistemare la situazione.
Le domande sono due. Il no dell'altro coniuge può bloccare il divorzio? E come si può provare a ricostruire il rapporto con una figlia ormai adolescente, che ha una propria volontà?
Cosa prevede la legge
Il divorzio
Il divorzio è regolato dalla legge n. 898/1970. Tra i presupposti c'è la separazione dei coniugi, che deve essere proseguita senza interruzioni per un periodo minimo stabilito dalla legge. La separazione ininterrotta è dunque una causa sufficiente per chiedere lo scioglimento del matrimonio (o la cessazione dei suoi effetti civili, se il matrimonio è stato celebrato in chiesa).
Se i presupposti ci sono, l'opposizione dell'altro coniuge non impedisce al giudice di pronunciare il divorzio. Chi si oppone può far valere le proprie ragioni nel processo, ma non ha un potere di veto. Quando manca l'accordo, la domanda si propone con un ricorso al tribunale (divorzio giudiziale). Tra i documenti da produrre c'è la copia autentica del verbale di separazione consensuale omologato.
Il diritto di visita
Il diritto di visita nasce dal principio di bigenitorialità: il figlio ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche dopo la crisi della coppia. Per il genitore con cui il figlio non vive abitualmente, la frequentazione è sia una facoltà sia un dovere, da esercitare nell'interesse prevalente del minore.
Nei giudizi di separazione e divorzio il tribunale adotta anche i provvedimenti che riguardano i figli. Se il minore ha più di dodici anni, il giudice deve disporne l'ascolto e dà molto peso alla sua volontà.
Cosa dice la giurisprudenza
I giudici di merito ribadiscono che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Allo stesso tempo, l'orientamento è costante nel ritenere che i rapporti affettivi siano per natura incoercibili, cioè non si possono imporre con la forza. Un adolescente non può essere obbligato a frequentare un genitore contro la propria volontà, perché una costrizione potrebbe danneggiarne il benessere psicofisico. Per questo, con una ragazza di sedici anni, un ordine rigido di frequentazione ha spesso poca efficacia pratica.
Il giudice può però intervenire in altro modo. Può ascoltare la minore, cercare di capire le ragioni del rifiuto e verificare se dipendano da comportamenti ostativi dell'altro genitore. Può inoltre coinvolgere i servizi sociali del territorio o indicare percorsi di mediazione familiare e di sostegno psicologico, per favorire un riavvicinamento graduale e tutelato.
Cosa valutare con un avvocato
Se il periodo di separazione ininterrotta richiesto dalla legge sia davvero maturato e come si dimostri.
Come impostare un unico ricorso che contenga sia la domanda di divorzio sia quella di regolamentazione delle visite.
Come chiedere l'ascolto della minore e quali strumenti di supporto (servizi sociali, mediazione familiare, sostegno psicologico) proporre al giudice.
Se vi siano elementi che facciano pensare a comportamenti ostativi dell'altro genitore e come rappresentarli senza toni aggressivi.
Gli altri aspetti collegati al divorzio, come il mantenimento e i rapporti patrimoniali, che il giudice può essere chiamato a regolare.
Tempi e costi prevedibili di un procedimento contenzioso.
- Copia autentica del verbale di separazione consensuale con il decreto di omologazione
- Certificato di matrimonio
- Stato di famiglia e certificati di residenza
- Eventuali provvedimenti già emessi sull'affidamento e sulle visite
- Messaggi, email o altre comunicazioni che mostrino i tentativi di contatto con la figlia
- Documentazione sui redditi e sul patrimonio, utile per le questioni economiche
- Eventuali relazioni di servizi sociali o di professionisti che abbiano seguito la famiglia
Fonti
- Legge n. 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
- Tribunale, sentenza n. 468/2023
- Corte d'Appello, sentenza n. 2901/2022
- Tribunale, sentenza n. 2624/2022
- Tribunale, sentenza RG 3194/2020
- Tribunale, sentenza RG 2023/2891
- Tribunale, sentenza RG 2958/2016
- Tribunale, sentenza RG 1561/2021