6/10/2026

Il mio avvocato non risponde: cosa posso fare?

Quando si affida una pratica delicata a un professionista, l'ultima cosa che ci si aspetta è il silenzio dall'altra parte. Un tempo di attesa di 3-5 giorni lavorativi per un riscontro o una conferma è del tutto ragionevole, ma quando la comunicazione si interrompe a lungo senza giustificazione o in prossimità di scadenze rilevanti bisogna agire.

Vediamo come.  

I doveri dell'avvocato: l’art. 27 del Codice Deontologico Forense                                                            

‍Il rapporto con un legale si regge sulla fiducia e sulla diligenza. Non si tratta solo di una cortesia, ma di un vero e proprio obbligo professionale.
L'art. 27 del Codice Deontologico Forense
impone infatti all'avvocato di informare il cliente con trasparenza e tempestività sull'andamento della pratica, sui costi e sui rischi, anche quando non ci sono novità clamorose da comunicare. Ecco che un silenzio prolungato da parte del proprio legale comporta un’effettiva “rottura” di questo patto di trasparenza.

Il tuo avvocato non risponde al telefono, alle mail o alla PEC? Ecco come muoversi.

La modalità con cui si tenta di contattare l'avvocato e l'assenza di risposta possono assumere un’importanza e un significato diverso a seconda del canale di comunicazione utilizzato:

  • Cellulare: può capitare che il proprio legale non risponda a una chiamata in quanto in udienza o impegnato in riunioni, ed è prassi che richiami appena possibile. Tuttavia, la telefonata non lascia traccia scritta, quindi meglio cambiare modalità di contatto in caso di mancata risposta reiterata nel tempo.
  • E-mail: l'e-mail ordinaria è già un primo passo formale e tracciabile per documentare le richieste. Se dopo 3-5 giorni non arriva risposta, un sollecito educato ma fermo è d'obbligo.
  • La Posta Elettronica Certificata (PEC): se l'avvocato non risponde al cliente nonostante i solleciti telefonici e via mail, la PEC diventa lo strumento decisivo. Ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e costituisce una prova certa dell'invio e della ricezione della richiesta.

Cosa posso fare se la situazione non cambia?

Se i tentativi più formali e “amichevoli” falliscono a quel punto sarà necessario passare a mezzi più incisivi al fine di tutelare i propri interessi:

  1. Il sollecito formale: significa inviare una comunicazione ufficiale (tramite PEC o raccomandata) in cui si riassumono i tentativi di contatto precedenti richiedendo un aggiornamento e in cui si fissa un termine perentorio (ad esempio 7-10 giorni) per avere una risposta.
  2. La revoca del mandato: in questo caso si può inviare una revoca formale tramite raccomandata A/R o PEC in un qualsiasi momento chiedendo la restituzione di tutti i documenti che l’eventuale nuovo legale potrà farsi trasmettere direttamente. 
  3. La segnalazione all'Ordine degli Avvocati: questa è sicuramente l'extrema ratio da valutare se il comportamento del professionista configura una grave violazione deontologica (es. un'ingiustificata e prolungata assenza di comunicazione, una grave negligenza o l'omissione di atti dovuti). In questo caso il cliente può presentare una segnalazione dell'Ordine di appartenenza allegando tutte le prove (PEC, email, solleciti) per chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare.

Come farsi restituire il fascicolo

Come accennato in precedenza, se hai deciso di cambiare avvocato, il tuo precedente legale deve restituirti tutti i documenti (o inviarli direttamente al nuovo legale), così come dichiarato dall 'art. 33 del Codice Deontologico Forense. Il tuo avvocato però non può trattenere per legge il fascicolo solo perché ci sono ancora dei compensi da saldare. Nell’eventualità, potrà agire separatamente per recuperare quanto gli spetta.

Quando il silenzio diventa responsabilità professionale e dà diritto al risarcimento

Il mancato riscontro o la negligenza dell’avvocato possono rappresentare una violazione dei suoi doveri professionali. La condotta dell’avvocato viene infatti valutata secondo il parametro di diligenza previsto dall’art. 1176, comma 2, del Codice Civile, nonché dall’art. 2236 c.c. che prevede una disciplina specifica per le prestazioni che comportano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

In ogni caso, per ottenere un risarcimento economico non basta dimostrare che l’avvocato non abbia risposto, bensì bisogna provare che il suo comportamento abbia causato un danno concreto, ovvero dimostrando  e che, se avesse agito tempestivamente e in modo diligente, l’esito della causa sarebbe stato favorevole o il danno economico si sarebbe evitato (o sarebbe stato più probabile evitarlo).

Se il tuo avvocato non risponde e non sai cosa fare, è fondamentale agire con metodo e determinazione, avvalendosi degli strumenti legali e deontologici a disposizione per tutelare i propri diritti e l'andamento della propria pratica. La comunicazione e la trasparenza devono essere la base del rapporto tra cliente e professionista.

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