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Urto contro un paletto guidando dopo aver bevuto: è incidente stradale?

Urto contro un paletto guidando dopo aver bevuto: è incidente stradale?

Un conducente con un tasso alcolemico nella fascia più bassa urta un paletto per evitare un motorino. Il caso chiarisce se conti come incidente stradale e se il pagamento della multa impedisca di impugnare la sospensione della patente.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

L'urto contro un paletto per evitare un motorino conta come incidente stradale con raddoppio delle sanzioni? Avendo già pagato la multa, posso ancora impugnare la sospensione della patente?

La situazione

Un automobilista, fermato dalle forze dell'ordine dopo una manovra improvvisa, risulta avere un tasso alcolemico di poco superiore al limite di 0,5 g/l. Poco prima, nel centro abitato, aveva sterzato per evitare un motorino e aveva urtato un paletto.

Nei giorni successivi ha pagato in misura ridotta la sanzione pecuniaria, pari a un importo di oltre mille euro. Ora attende il provvedimento del Prefetto che stabilirà la durata della sospensione della patente.

Le sue domande sono due: l'urto contro il paletto può essere considerato un «incidente stradale», con il conseguente raddoppio delle sanzioni? E, avendo già pagato, può ancora contestare la sospensione?

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Cosa prevede la legge

La guida in stato di ebbrezza

L'art. 186 del Codice della Strada punisce chi guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti. La sanzione dipende dal valore accertato. Nella fascia più bassa, oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l, si tratta di un illecito amministrativo: prevede una sanzione pecuniaria e, come sanzione accessoria, la sospensione della patente da tre a sei mesi.

L'aggravante dell'incidente stradale

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la legge prevede un aggravamento: le sanzioni vengono raddoppiate. Per questo è decisivo capire che cosa si intenda per «incidente».

Sanzione pecuniaria e sanzione accessoria

La sanzione pecuniaria e la sospensione della patente sono misure distinte. La sospensione viene determinata con un provvedimento del Prefetto, che può essere impugnato davanti al Giudice di Pace secondo la disciplina generale sull'opposizione ai provvedimenti sanzionatori amministrativi (D.Lgs. n. 150/2011).

Cosa dice la giurisprudenza

La nozione di incidente stradale

Secondo l'orientamento richiamato, per parlare di incidente stradale non servono necessariamente il coinvolgimento di altri veicoli o di altre persone, né danni materiali evidenti. Basta un'anomalia della marcia o un evento inatteso che interrompa il normale flusso del traffico e metta a rischio la sicurezza pubblica. Tra gli esempi rientra l'urto contro un ostacolo fisso o una rotatoria.

Il pagamento in misura ridotta

I giudici hanno chiarito che pagare in misura ridotta la sanzione pecuniaria non incide sull'applicazione delle sanzioni accessorie. Chi ha pagato conserva quindi la possibilità di impugnare i provvedimenti accessori, come l'ordinanza del Prefetto che fissa la durata della sospensione.

Cosa valutare con un avvocato

  • La dinamica concreta dell'urto: se la manovra sia stata determinata dal comportamento di un terzo, e come questo si rapporti con la nozione di incidente stradale.

  • Se vi siano stati danni o pericolo per altri utenti della strada.

  • Il tasso alcolemico accertato e le modalità dell'accertamento.

  • La durata della sospensione indicata nel provvedimento, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge.

  • I termini e le modalità per l'opposizione al Giudice di Pace, una volta notificato il provvedimento.

  • L'effetto del pagamento già effettuato sul resto della procedura.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Verbale di accertamento della violazione
  • Verbale o referto dell'accertamento del tasso alcolemico
  • Ricevuta del pagamento della sanzione pecuniaria
  • Eventuale ordinanza o provvedimento del Prefetto, appena notificato
  • Eventuale rapporto sull'urto e fotografie del luogo
  • Eventuali testimonianze o filmati sulla dinamica
  • Patente di guida e documenti del veicolo

Fonti

  • D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
  • D.Lgs. n. 150/2011
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.