Separazione consensuale con figlio piccolo e casa da vendere
Due coniugi con un figlio piccolo vogliono separarsi di comune accordo: collocamento prevalente presso la madre, mantenimento diretto al 50% e vendita della casa familiare per pagare i debiti comuni.
Posso separarmi consensualmente con mio marito, con il figlio collocato prevalentemente presso di me, mantenimento diretto 50/50 e vendita della casa per estinguere i debiti comuni?
La situazione
Una coppia sposata, con un figlio in età scolare o prescolare, ha deciso di separarsi in modo consensuale. I coniugi sono d'accordo su molti punti: il bambino vivrebbe prevalentemente con la madre, che già oggi se ne occupa in gran parte, e le spese per il figlio verrebbero sostenute da ciascun genitore direttamente, senza assegno, secondo una formula di tipo «50/50».
Hanno inoltre in comune la casa familiare, un mutuo e alcuni prestiti cointestati. Per questo pensano di vendere l'immobile e di usare il ricavato per estinguere i debiti.
Il padre, per ragioni di lavoro, potrebbe trasferirsi in una struttura alloggiativa del proprio datore di lavoro, con possibili limiti alla presenza quotidiana accanto al figlio. Ci si chiede se un accordo così impostato possa essere approvato.
Cosa prevede la legge
La separazione consensuale
La separazione consensuale è il procedimento con cui i coniugi, di comune accordo, sospendono gli effetti del matrimonio e regolano gli aspetti personali e patrimoniali. Quando ci sono figli minori, l'accordo non produce effetti da solo: deve essere sottoposto al giudice per l'omologazione, cioè il controllo che le condizioni non siano contrarie all'interesse del minore. Le procedure semplificate, senza controllo del giudice, non sono percorribili in presenza di figli minori.
Affidamento e collocamento
La regola è l'affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.): entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, in base al principio di bigenitorialità, cioè il diritto del figlio a un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre. Dentro l'affidamento condiviso è prassi stabilire il collocamento prevalente, ossia il genitore presso cui il minore vive di norma.
Il mantenimento diretto
Una formula «50/50» sulle spese corrisponde al mantenimento diretto: ogni genitore provvede alle esigenze del figlio nei periodi in cui è con lui, senza assegno. Viene ammesso quando i tempi di permanenza presso i genitori sono tendenzialmente paritetici e i redditi equivalenti.
Accordi sulla casa e piano genitoriale
L'accordo di separazione può contenere pattuizioni patrimoniali, come l'impegno a vendere la casa familiare per estinguere il mutuo e i prestiti cointestati. Dopo la riforma Cartabia, al ricorso va allegato un piano genitoriale, che descrive impegni e attività quotidiane del minore.
Cosa dice la giurisprudenza
Le decisioni di merito richiamano in generale il criterio dell'interesse del minore come limite agli accordi tra i genitori. Il giudice può rifiutare l'omologazione se le condizioni pattuite sono con esso in contrasto.
Un punto spesso esaminato è la coerenza tra le clausole: se il figlio vive prevalentemente con un genitore, che sostiene così gran parte dell'onere di cura e della spesa quotidiana, l'assenza di qualsiasi assegno può essere considerata un'incongruenza. Contano i tempi effettivi di permanenza presso ciascun genitore e la situazione economica di entrambi.
Cosa valutare con un avvocato
Se i tempi di permanenza del figlio presso il padre, anche in presenza di un trasferimento per lavoro, siano compatibili con un mantenimento diretto.
Se sia opportuno prevedere un contributo economico a favore del genitore collocatario, oppure forme di compensazione diverse, ad esempio nella ripartizione del ricavato della vendita.
Come redigere un piano genitoriale chiaro e realistico.
Tempi e modalità della vendita della casa, rapporti con la banca per il mutuo e per i prestiti cointestati, destinazione dell'eventuale somma residua.
Come formulare il ricorso congiunto in modo da rendere più agevole il controllo del giudice.
- Certificato di matrimonio e stato di famiglia
- Atto di nascita del figlio
- Ultime dichiarazioni dei redditi e buste paga di entrambi i coniugi
- Atto di proprietà della casa familiare
- Contratto di mutuo e piano di ammortamento
- Contratti dei prestiti cointestati e saldo aggiornato dei debiti
- Estratti conto recenti
- Bozza degli accordi raggiunti tra i coniugi
- Indicazioni su orari di lavoro, turni e sede di abitazione dei genitori
- Informazioni su scuola e attività quotidiane del figlio
Fonti
- Legge n. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia)
- D.Lgs. n. 154/2013 (Atto normativo n. 54/2006)
- Legge n. 898/1970 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
- D.L. n. 132/2014 (Atto normativo n. 162/2014)
- D.Lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia)
- Regio Decreto n. 262/1942 (Codice civile)
- Corte d'Appello, sentenza n. 787/2022
- Tribunale, sentenza n. 1566/2018
- Tribunale, sentenza n. 439/2025
- Tribunale, sentenza n. 315/2022
- Tribunale, sentenza n. 215/2021