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Separazione e addebito per infedeltà: cosa succede con i figli?

Separazione e addebito per infedeltà: cosa succede con i figli?

Un caso tipo di separazione con due figli, di età molto diversa, e una possibile domanda di addebito per infedeltà. Il quadro su affidamento, mantenimento, casa familiare e conto cointestato.

Questo è un caso reale
La domanda di partenza

Come posso ottenere una separazione equa, con la figlia piccola con me, se il coniuge può chiedere l'addebito per infedeltà?

La situazione

Una madre, che lavora come educatrice, vive una crisi coniugale profonda. Si occupa da sola, da molti anni, della gestione quotidiana della famiglia e in particolare della figlia di pochi anni. Nel corso del matrimonio ci sono stati episodi di infedeltà da parte sua, mentre il marito, titolare di un'attività in proprio, ha sempre ostacolato l'idea di separarsi.

La coppia ha anche un figlio adolescente, che ha detto di voler restare con il padre. La casa familiare è di proprietà del marito, con un mutuo ancora in corso, e i coniugi hanno un conto corrente cointestato.

La donna vorrebbe lasciare la casa e acquistarne una più modesta, e per farlo le serve liquidità. Teme però che il marito chieda l'addebito della separazione a causa dell'infedeltà.

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Cosa prevede la legge

La separazione e l'addebito

La separazione personale dei coniugi è disciplinata dagli articoli 150 e seguenti del Codice Civile. Può essere consensuale, se i coniugi si accordano, oppure giudiziale, se è un giudice a decidere. Il giudice può pronunciare l'addebito, cioè attribuire la responsabilità della rottura a un coniuge, quando questi ha violato i doveri del matrimonio, per esempio quello di fedeltà.

L'effetto dell'addebito è di natura economica: chi lo subisce perde il diritto all'assegno di mantenimento per sé (art. 156 c.c.). Non incide invece sull'affidamento e sul mantenimento dei figli.

Figli: affidamento, mantenimento e ascolto

Vale il principio dell'affidamento condiviso. Ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, valutando anche il valore economico dei compiti domestici e di cura (art. 337-ter c.c.). Il minore che ha compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato dal giudice (art. 336-bis c.c.).

Casa e conto cointestato

La casa familiare può essere assegnata al genitore con cui i figli minori vivono prevalentemente, anche se di proprietà dell'altro. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo: il genitore può decidere di non chiederla. Le somme sul conto cointestato vanno invece valutate in base ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e alla provenienza delle somme.

Cosa dice la giurisprudenza

Secondo l'orientamento dei giudici, la separazione richiede una situazione di intollerabilità della convivenza. L'infedeltà porta all'addebito solo se è la vera causa della crisi: se il tradimento è avvenuto quando il rapporto era già irrimediabilmente compromesso, non è decisivo. Chi chiede l'addebito deve dimostrare il nesso tra la violazione e la fine della convivenza. Il fatto che uno dei coniugi si sia occupato quasi da solo della famiglia, o che l'altro si sia opposto alla separazione, può avere rilievo nell'accertare quando la crisi è nata.

Cosa valutare con un avvocato

  • Se convenga puntare a una separazione consensuale o se la situazione renda più realistica quella giudiziale.

  • Quali elementi possono dimostrare che la crisi era precedente agli episodi di infedeltà.

  • Come tenere conto dell'opinione del figlio adolescente e come organizzare i tempi di permanenza dei due figli.

  • La quantificazione dell'assegno per la figlia, in base ai redditi di entrambi e ai compiti di cura.

  • Le conseguenze della scelta di non chiedere l'assegnazione della casa familiare e come trattarla nell'accordo.

  • La sorte del conto cointestato e il modo di documentare la provenienza delle somme.

  • L'effetto della scadenza del mutuo sulla situazione patrimoniale della famiglia.

Documenti utili da portare al primo colloquio:
  • Certificato di matrimonio e stato di famiglia
  • Dichiarazioni dei redditi e buste paga o documenti reddituali di entrambi i coniugi
  • Estratti del conto cointestato degli ultimi anni
  • Atto di proprietà della casa e contratto di mutuo con piano di ammortamento
  • Documenti sulle spese per i figli (scuola, salute, attività)
  • Eventuali messaggi o documenti che mostrino l'andamento della crisi coniugale
  • Preventivo o proposta di acquisto della nuova abitazione, se disponibili

Fonti

  • Legge n. 898/1970
  • Legge n. 151/1975
  • Regio Decreto n. 262/1942 (Codice Civile)
  • D.Lgs. n. 149/2022
  • Decreto-legge n. 162/2014
Questo contenuto ha natura esclusivamente informativa e orientativa: non contiene pareri legali personalizzati e non instaura alcun rapporto professionale. Ogni situazione va valutata da un avvocato.