Ritiro della patente: come limitare la sospensione e guidare per lavoro
Dopo il ritiro immediato della patente, il verbale indica una motivazione che non corrisponde ai fatti riferiti. Il caso spiega termini della sospensione, permesso di guida per lavoro e opposizione.
Come posso ridurre la durata della sospensione della patente dopo il ritiro immediato e continuare ad andare al lavoro se il verbale indica un motivo diverso dai fatti?
La situazione
Una persona subisce il ritiro immediato della patente da parte degli agenti. Ha bisogno dell'auto per raggiungere il luogo di lavoro e teme che la sospensione, che verrà decisa in seguito dal Prefetto, sia lunga.
Nel verbale, però, compare una motivazione generica, riferita alla velocità o ad «altro», che non coincide con quanto la persona racconta: secondo lei, i fatti riguardavano l'abbandono di un oggetto sulla strada.
Nella vicenda è già stato assegnato un difensore d'ufficio. Questo elemento fa sorgere il dubbio che possa esserci anche un profilo di rilevanza penale, e rende ancora meno chiara la reale ragione del ritiro.
Cosa prevede la legge
Ritiro e sospensione della patente
L'art. 218 del Codice della Strada disciplina il ritiro della patente e la sospensione che ne può seguire. L'agente che ritira il documento deve inviarlo alla Prefettura competente entro 5 giorni. Il Prefetto, nei 15 giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione. Se l'ordinanza non viene emessa entro questo termine, il titolare ha diritto alla restituzione immediata della patente.
Il permesso di guida per motivi di lavoro
Sempre l'art. 218, comma 2, prevede che entro 5 giorni dal ritiro il conducente possa presentare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida limitato a determinate fasce orarie, per un massimo di 3 ore al giorno. La richiesta deve essere motivata dall'impossibilità o dalla grave difficoltà di usare i mezzi pubblici. Se viene accolta, il periodo di sospensione si allunga di un tempo pari alle ore di guida concesse.
Abbandono di oggetti su strada
L'abbandono di oggetti o materiali su strada è disciplinato dall'art. 15 del Codice della Strada e, per i rifiuti, dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006. Comporta di regola sanzioni pecuniarie e non la sospensione della patente come sanzione accessoria, a meno che non concorrano altre gravi violazioni alla guida.
Difensore d'ufficio
Il difensore d'ufficio viene nominato di norma nei procedimenti penali, non per i semplici illeciti amministrativi stradali. La sua presenza può quindi far pensare a un'ipotesi di reato, come la guida in stato di alterazione, ma solo l'esame degli atti può chiarirlo.
Cosa dice la giurisprudenza
Tra le fonti raccolte per questo tema non ci sono decisioni dei giudici di cui sia possibile riportare un principio specifico. Il quadro descritto si basa quindi sul testo delle norme.
Cosa valutare con un avvocato
I termini: quando è avvenuto il ritiro, se sono ancora aperti i 5 giorni per chiedere il permesso di guida e quando scadono i termini per l'ordinanza del Prefetto, e quindi per chiedere la restituzione della patente.
La reale ragione del ritiro: confrontare il verbale con i fatti e capire se esista un procedimento penale, ottenendo copia degli atti anche tramite il difensore d'ufficio.
La dimostrazione dell'esigenza di lavoro: come documentare la difficoltà di usare i mezzi pubblici sul percorso casa-lavoro e quali fasce orarie indicare.
L'opposizione: una volta notificata l'ordinanza, la legge consente il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. L'avvocato valuterà se ci siano i presupposti, tenendo conto dei fatti accertati.
Il coordinamento tra la parte amministrativa e l'eventuale parte penale della vicenda.
- Verbale di contestazione o ricevuta di ritiro della patente
- Eventuale ordinanza di sospensione del Prefetto, se già notificata
- Atto di nomina del difensore d'ufficio e ogni comunicazione ricevuta
- Contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro con sede e orari
- Elementi sui collegamenti pubblici disponibili (orari, percorsi) sulla tratta casa-lavoro
- Eventuali foto, testimonianze o altri elementi sui fatti accaduti
- Documento di identità e copia della patente
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 218
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 15
- D.Lgs. n. 152/2006, art. 255