Retromarcia o contromano in autostrada: che differenza c'è?
Una manovra all'indietro per recuperare un'uscita mancata in autostrada può essere contestata come guida contromano. Il quadro normativo e le conseguenze molto diverse tra le due condotte.
Ho fatto retromarcia in autostrada per prendere un'uscita mancata ma mi contestano la guida contromano: come si può contestare il verbale?
La situazione
Un automobilista, dopo aver mancato l'uscita autostradale, esegue una manovra all'indietro per raggiungerla. Non si verificano incidenti e nessuno rimane coinvolto.
Le forze dell'ordine presenti sul posto, però, contestano la guida contromano, e non la semplice retromarcia. Il verbale non è ancora stato notificato.
La differenza di qualificazione è molto rilevante: le conseguenze economiche e quelle sulla patente di guida sono profondamente diverse. Per questo la persona si chiede se vi siano margini per contestare la qualificazione dell'infrazione.
Cosa prevede la legge
L'art. 175 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) disciplina la circolazione in autostrada e prevede divieti distinti e autonomi al comma 1:
la lettera a) vieta di invertire il senso di marcia e di percorrere la carreggiata nel senso opposto a quello consentito, cioè la guida contromano;
la lettera b) vieta di effettuare la retromarcia, cioè il movimento del veicolo all'indietro rispetto al suo normale orientamento.
Le conseguenze sono molto diverse
Per la retromarcia è prevista una sanzione pecuniaria da 430 a 1.731 euro.
Per la guida contromano la sanzione va da 2.046 a 8.186 euro. A questa si aggiungono il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sanzione accessoria della revoca della patente, con possibili sospensioni in caso di recidiva (cioè di ripetizione dell'infrazione).
Come si contesta il verbale
Le controversie sull'opposizione a questi verbali sono regolate dal D.Lgs. n. 150/2011, che prevede il ricorso al giudice di pace, entro termini stabiliti dalla legge a partire dalla notifica del verbale.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la circolazione contromano si ha quando il veicolo percorre una strada in senso opposto a quello stabilito.
Nei casi limite, tuttavia, una retromarcia effettuata in modo improprio o per lunghi tratti può essere equiparata alla circolazione contromano per quanto riguarda la pericolosità e le sanzioni applicabili. La distinzione, quindi, non è sempre netta e dipende dalle modalità concrete della manovra.
I giudici hanno inoltre confermato che il divieto di retromarcia si applica anche alle aree immediatamente prossime ai caselli autostradali, considerate parte integrante del tratto autostradale.
Cosa valutare con un avvocato
La qualificazione dipende in larga parte da come il fatto è descritto nel verbale. Un avvocato verificherà in particolare:
la lunghezza del tratto percorso all'indietro;
la posizione esatta del veicolo e il punto in cui la manovra è avvenuta;
l'assenza o la presenza di incidenti o di situazioni di pericolo;
la corretta descrizione della condotta e la sua qualificazione giuridica nel verbale;
i termini per proporre opposizione e la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia del verbale, in considerazione degli effetti sulla patente;
l'eventuale discrezionalità del giudice, soprattutto se la manovra è stata lunga o ritenuta pericolosa.
Spetta all'avvocato valutare il caso concreto alla luce del contenuto del verbale una volta notificato.
- Verbale di contestazione, non appena notificato, con la relativa busta e la prova della data di notifica
- Patente di guida e libretto di circolazione del veicolo
- Eventuali comunicazioni relative al ritiro o alla sospensione della patente
- Eventuali immagini, video o dati di localizzazione del punto in cui è avvenuta la manovra
- Nominativi di eventuali testimoni presenti a bordo
- Una breve ricostruzione scritta dell'accaduto, con la distanza approssimativa percorsa all'indietro
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- D.Lgs. n. 150/2011