Patente ritirata per guida in stato di ebbrezza: permesso per lavoro?
Patente ritirata dopo un incidente con feriti e un tasso alcolemico sopra i limiti: cosa prevede il Codice della Strada su sospensione, revoca e possibilità di un permesso di guida per esigenze lavorative.
Posso riavere la patente ritirata o, almeno, ottenere un permesso provvisorio di guida per andare al lavoro?
La situazione
Una persona viene sottoposta ad accertamento dopo un incidente stradale in cui sono rimaste ferite altre persone. Il tasso alcolemico rilevato risulta superiore a 0,8 g/l e le autorità procedono al ritiro della patente.
Per chi usa l'auto per raggiungere il posto di lavoro, il ritiro del documento rischia di avere conseguenze immediate su reddito e organizzazione quotidiana.
Le domande più frequenti sono due: è possibile riavere la patente e, se no, esiste un permesso provvisorio per guidare almeno per andare al lavoro?
Cosa prevede la legge
La guida in stato di ebbrezza
L'art. 186 del Codice della Strada punisce chi guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti. Sopra 0,8 g/l la condotta ha rilevanza penale. Il comma 2, lettera b), riguarda i valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l; la lettera c) riguarda i valori superiori a 1,5 g/l, ipotesi più grave.
L'incidente come aggravante
Se il conducente provoca un incidente, le sanzioni penali (ammenda e arresto) sono raddoppiate, come previsto dal comma 2-bis. Nelle ipotesi più gravi, con tasso superiore a 1,5 g/l, è prevista la revoca della patente, cioè la perdita definitiva del titolo, che si può riottenere solo con un nuovo esame dopo un certo periodo.
La sospensione provvisoria
Dopo il ritiro della patente, il Prefetto emette un'ordinanza di sospensione provvisoria. Di norma ciò avviene entro termini ravvicinati, circa 20 giorni complessivi dalla ricezione degli atti.
Il permesso di guida per esigenze lavorative
L'art. 218, comma 2, del Codice della Strada prevede in astratto che si possa chiedere al Prefetto un permesso di guida per un massimo di tre ore al giorno. Il beneficio però non è ammesso quando dalla violazione sia derivato un incidente e quando la violazione costituisca reato. Se ricorrono entrambe le condizioni, come nel caso di un incidente con feriti e tasso superiore a 0,8 g/l, la norma non lo consente.
Lavori di pubblica utilità
Nelle ipotesi meno gravi, con tasso inferiore a 1,5 g/l, la pena può essere sostituita con lavori di pubblica utilità. Se vengono svolti con esito positivo, il reato si estingue e il periodo di sospensione della patente è dimezzato.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità conferma la distinzione tra le fasce di tasso alcolemico: tra 0,8 e 1,5 g/l si applica la fattispecie della lettera b), oltre 1,5 g/l quella più grave della lettera c). Per quest'ultima ipotesi, secondo l'orientamento richiamato, la revoca della patente è obbligatoria.
Cosa valutare con un avvocato
Il valore esatto del tasso alcolemico contestato, perché da esso dipendono la fascia di reato, la revoca e l'accesso ai lavori di pubblica utilità.
La regolarità formale dell'accertamento, ad esempio se sia stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Il rispetto dei termini per l'ordinanza prefettizia di sospensione e gli strumenti previsti in caso di ritardo, come il ricorso al Giudice di Pace.
La possibilità di accedere alla sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità e i suoi effetti sulla sospensione.
Le conseguenze pratiche sul lavoro e le eventuali alternative organizzative.
- Verbale di accertamento e di ritiro della patente
- Esiti dell'accertamento del tasso alcolemico
- Eventuale ordinanza di sospensione del Prefetto
- Atti o comunicazioni del procedimento penale
- Rapporto sull'incidente, se disponibile
- Documento di identità e copia della patente
- Documentazione sull'attività lavorativa e sugli spostamenti necessari
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 30942/2021
- Corte di Cassazione, sentenza n. 30793/2022
- Corte di Cassazione, sentenza n. 23676/2022
- Corte di Cassazione, sentenza n. 22882/2018