Neopatentato che lascia il luogo di un incidente con soli danni a cose
Cosa prevede il Codice della Strada per chi, da neopatentato, si allontana dopo un incidente con soli danni a cose: sanzioni, punti raddoppiati, opposizione al verbale e risarcimento tramite l'assicurazione.
Da neopatentato, quali sanzioni rischio se mi sono allontanato dopo un incidente con soli danni a cose, e come gestisco il verbale e il risarcimento?
La situazione
Un neopatentato, alla guida di un'auto regolarmente assicurata, perde il controllo del veicolo in una rotatoria e urta un palo dell'illuminazione pubblica. Nessuna persona resta ferita: ci sono solo danni all'auto e alla struttura stradale. Spaventato, il conducente si allontana senza attendere le forze dell'ordine.
Nei giorni successivi sa che a breve riceverà una notifica da parte dell'organo che ha accertato i fatti. Si chiede quali conseguenze possano esserci sulla patente, come funzioni la decurtazione dei punti per chi ha la patente da poco e che cosa fare per il danno causato all'ente proprietario del palo.
Cosa prevede la legge
L'obbligo di fermarsi
L'art. 189 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) impone a chi è coinvolto in un incidente ricollegabile al proprio comportamento di fermarsi. Quando non ci sono feriti, l'allontanamento non configura i reati di fuga o di omissione di soccorso, ma un illecito amministrativo, cioè una violazione sanzionata con multa e non con un procedimento penale.
La sospensione della patente
Secondo la dottrina e la prassi, la sospensione della patente (da quindici giorni a due mesi) come sanzione accessoria è collegata ai casi in cui dall'incidente derivi un grave danno ai veicoli, tale da richiedere la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice della Strada. Può inoltre essere disposta la revisione della patente, cioè un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità alla guida, per chi sia stato coinvolto in un incidente.
Il raddoppio dei punti per i neopatentati
L'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada prevede che, per le violazioni che comportano una decurtazione di punti commesse nei primi tre anni dal conseguimento della patente, i punti tolti siano il doppio.
Il danno al palo e l'assicurazione
Chi causa il danno ne risponde civilmente. Se il veicolo è coperto da una polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA) valida anche per i neopatentati, l'assicurazione risarcisce il proprietario del bene danneggiato nei limiti del massimale.
L'opposizione al verbale
Contro il verbale o l'ordinanza è possibile proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Cosa dice la giurisprudenza
La Cassazione di legittimità ha più volte affermato che sanzioni amministrative come la sospensione della patente, in specifiche violazioni del Codice della Strada, hanno natura obbligatoria e sono autonome rispetto ad altre conseguenze dell'illecito. Per questo il tipo di violazione contestata e i suoi presupposti precisi sono decisivi.
Cosa valutare con un avvocato
Quali violazioni vengano effettivamente contestate nel verbale e se siano indicate correttamente.
Se vi siano i presupposti del grave danno al veicolo, da cui dipende l'eventuale sospensione della patente.
Quanti punti vengano decurtati e come si applichi il raddoppio.
Regolarità e tempi della notifica, e termini per l'opposizione.
Opportunità di chiedere la sospensione del provvedimento nel giudizio di opposizione.
Come comunicare il sinistro all'assicurazione e come gestire la richiesta dell'ente proprietario del palo.
Cautela nelle dichiarazioni informali prima di aver letto l'atto.
- Verbale o atto notificato, con la busta e la data di ricevimento
- Patente di guida e documento che indichi la data di rilascio
- Libretto di circolazione del veicolo
- Polizza assicurativa RCA, con le condizioni relative ai neopatentati
- Eventuale denuncia di sinistro o comunicazioni già inviate all'assicurazione
- Fotografie del luogo e dei danni al veicolo e al palo
- Eventuali richieste di risarcimento ricevute dall'ente proprietario
- Preventivi o fatture di riparazione del veicolo
Fonti
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)