Divorzio senza separazione: si può evitare il passaggio?
Una coppia senza figli e senza beni in comune, d'accordo sulla fine del matrimonio, si chiede se si possa divorziare subito. Il quadro delle regole e dei percorsi semplificati previsti dalla legge.
Posso ottenere direttamente il divorzio senza aver formalizzato la separazione e, se no, qual è la strada più rapida e semplice?
La situazione
Due coniugi hanno deciso di porre fine al matrimonio. Vivono separati da poco, da circa un mese, e sono pienamente d'accordo su tutto. Non hanno figli e non hanno beni in comune da dividere.
Non hanno però mai formalizzato la separazione. Si domandano se sia possibile passare direttamente al divorzio, saltando un passaggio che sembra superfluo, oppure se esista comunque un percorso rapido e poco costoso per arrivare allo scioglimento del matrimonio.
Cosa prevede la legge
Separazione e divorzio: due passaggi distinti
La separazione personale sospende i doveri coniugali, ma il matrimonio resta in vita. Il divorzio, invece, scioglie in modo definitivo il vincolo (o fa cessare gli effetti civili del matrimonio religioso con effetti civili). La materia è regolata dal Codice Civile e dalla legge sul divorzio.
La separazione è un presupposto
L'art. 3 della legge sul divorzio stabilisce che, per domandare il divorzio, deve essere prima intervenuta la separazione personale dei coniugi. Il divorzio diretto, per sola volontà delle parti, non è previsto. Esistono ipotesi eccezionali, come condanne penali molto gravi o matrimonio non consumato, che però non riguardano la situazione descritta.
La semplice separazione di fatto non conta
Vivere separati senza alcun atto formale non ha rilevanza giuridica ai fini del decorso dei termini per il divorzio. Fa eccezione solo la separazione di fatto iniziata prima del 18 dicembre 1970.
I tempi e le procedure semplificate
In caso di separazione consensuale, il termine per chiedere il divorzio è di sei mesi. Decorre:
dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al giudice;
dalla data certificata nell'accordo raggiunto con negoziazione assistita da avvocati;
dalla data dell'atto con cui l'accordo è concluso davanti all'ufficiale dello stato civile.
Quando non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o non autosufficienti, né patti di trasferimento patrimoniale, i coniugi possono ricorrere a queste procedure semplificate, sia per la separazione sia per il successivo divorzio: davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune (senza obbligo di assistenza legale) oppure con la negoziazione assistita.
Cosa dice la giurisprudenza
I tribunali, nelle decisioni di merito, confermano in modo costante che la pronuncia di divorzio presuppone una separazione protratta senza interruzioni per il tempo previsto dalla legge, a partire dalla comparizione davanti al giudice o dalla sottoscrizione dell'accordo formale.
Cosa valutare con un avvocato
Se davvero ricorrono tutte le condizioni per le procedure semplificate: assenza di figli con le caratteristiche indicate e assenza di accordi di natura patrimoniale.
Quale via scegliere tra Comune e negoziazione assistita, considerando costi, garanzie e necessità concrete della coppia.
Come individuare con precisione la data da cui decorrono i sei mesi e come evitare interruzioni della separazione, per esempio con una riconciliazione.
Se esistono aspetti patrimoniali, anche all'estero o legati ai regimi patrimoniali tra coniugi, che richiedano un'attenzione particolare.
Se vi siano profili economici, come un eventuale assegno, da regolare comunque.
La valutazione del caso concreto spetta all'avvocato; queste indicazioni servono a orientarsi e a preparare il primo colloquio.
- Documento d'identità di entrambi i coniugi
- Estratto o certificato di matrimonio
- Certificato di residenza e stato di famiglia
- Eventuale bozza di accordo tra i coniugi
- Documentazione su eventuali beni o rapporti economici comuni, anche se assenti, per confermarlo
- Eventuali atti già formalizzati di separazione
Fonti
- Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio)
- Atto normativo n. 149/2022
- Tribunale, sentenza n. 1875/2023
- Tribunale, sentenza n. 938/2023
- Tribunale, sentenza n. 227/2023
- Tribunale, sentenza n. 1205/2017
- Tribunale, sentenza n. 783/2023
- Tribunale, sentenza n. 534/2022
- Tribunale, sentenza n. 2624/2022
- Regio Decreto n. 262/1942 (Codice Civile)